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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 13092/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

5visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 2.9.2025, la Corte d’appello di Firenze, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’opposizione presentata daMaria [OSCURATO:PERSONA] avverso un’ordinanza della stessa Corte di appellodel 3.4.2022, con cui era stata respinta una richiesta di revoca della confisca diuna somma depositata su un conto intestato alla opponente e a [OSCURATO:PERSONA].In particolare, l'ordinanza ha considerato che l'opposizione è stata propostain relazione a una richiesta decisa non de plano, come previsto in tema di confiscadall'art. 676 cod. proc. pen., bensì all'esito di udienza in camera di consiglio.

Diconseguenza, il provvedimento di rigetto poteva essere impugnato solo con ricorsoper cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen.2.

Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di MariaSimonetta [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce il viziodi motivazione apparente.Si evidenzia che la Corte d'appello di Firenze non ha tenuto conto del costanteinsegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di confisca,avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione – sia che abbia deciso deplano, sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale –è prevista solo la facoltà di proporre opposizione.

Peraltro, nell'atto di opposizioneera stata espressamente prospettato che la scelta difensiva era obbligata qualeconseguenza di tale giurisprudenza.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 30.10.2025, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e larestituzione degli atti alla Corte territoriale, in adesione all’ orientamento secondocui, in tema di confisca, l’opposizione presentata in luogo del ricorso percassazione ha piena validità perché, avverso il provvedimento del giudicedell'esecuzione – sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quartocomma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle formedell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. – è prevista unicamente la facoltàdi proporre opposizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.Ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., quella della confisca è materia sullaquale il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità, a norma dell’art. 667,comma 4, cod. proc. pen., con ordinanza contro la quale l’interessato può proporreopposizione.La circostanza che la Corte d’Appello di Firenze abbia invece deciso l’originariaistanza di revoca nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.,anziché de plano, non esclude che il provvedimento deve essere comunqueavversato con il rimedio dell’opposizione di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc.pen.Rimangono non eludibili, infatti, il doppio grado del giudizio di merito el'instaurazione del contradditorio in sede di decisione sull'opposizione, che illegislatore ha inteso garantire (v.

Sez. 1, n. 8294 del 9/2/2021, Pmt c.

Giarletta,Rv. 280533 – 01).L’inosservanza della struttura procedimentale indicata dall’art. 667, comma4, cod. proc. pen. priverebbe l’interessato della fase del "riesame" delprovvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale – a differenza delgiudice di legittimità – ha cognizione piena delle doglianze ed è deputato aprendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie, invece preclusenel giudizio di cassazione), che il ricorrente non abbia proposto prima (Sez. 1, n.47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 – 01).Di conseguenza, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio,disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Firenze affinchéproceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod.proc. pen.

P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degliCosì deciso il 20.1.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 2.9.2025, la Corte d’appello di Firenze, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’opposizione presentata daMaria [OSCURATO:PERSONA] avverso un’ordinanza della stessa Corte di appellodel 3.4.2022, con cui era stata respinta una richiesta di revoca della confisca diuna somma depositata su un conto intestato alla opponente e a [OSCURATO:PERSONA].In particolare, l'ordinanza ha considerato che l'opposizione è stata propostain relazione a una richiesta decisa non de plano, come previsto in tema di confiscadall'art. 676 cod. proc. pen., bensì all'esito di udienza in camera di consiglio. Diconseguenza, il provvedimento di rigetto poteva essere impugnato solo con ricorsoper cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di MariaSimonetta [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce il viziodi motivazione apparente.Si evidenzia che la Corte d'appello di Firenze non ha tenuto conto del costanteinsegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di confisca,avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione – sia che abbia deciso deplano, sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale –è prevista solo la facoltà di proporre opposizione. Peraltro, nell'atto di opposizioneera stata espressamente prospettato che la scelta difensiva era obbligata qualeconseguenza di tale giurisprudenza.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 30.10.2025, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e larestituzione degli atti alla Corte territoriale, in adesione all’ orientamento secondocui, in tema di confisca, l’opposizione presentata in luogo del ricorso percassazione ha piena validità perché, avverso il provvedimento del giudicedell'esecuzione – sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quartocomma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle formedell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. – è prevista unicamente la facoltàdi proporre opposizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.Ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., quella della confisca è materia sullaquale il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità, a norma dell’art. 667,comma 4, cod. proc. pen., con ordinanza contro la quale l’interessato può proporreopposizione.La circostanza che la Corte d’Appello di Firenze abbia invece deciso l’originariaistanza di revoca nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.,anziché de plano, non esclude che il provvedimento deve essere comunqueavversato con il rimedio dell’opposizione di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc.pen.Rimangono non eludibili, infatti, il doppio grado del giudizio di merito el'instaurazione del contradditorio in sede di decisione sull'opposizione, che illegislatore ha inteso garantire (v. Sez. 1, n. 8294 del 9/2/2021, Pmt c. Giarletta,Rv. 280533 – 01).L’inosservanza della struttura procedimentale indicata dall’art. 667, comma4, cod. proc. pen. priverebbe l’interessato della fase del "riesame" delprovvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale – a differenza delgiudice di legittimità – ha cognizione piena delle doglianze ed è deputato aprendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie, invece preclusenel giudizio di cassazione), che il ricorrente non abbia proposto prima (Sez. 1, n.47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 – 01).Di conseguenza, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio,disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Firenze affinchéproceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod.proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degliCosì deciso il 20.1.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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