CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 1974
Cassazione n. 23369/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/1974 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il delitto di falsa testimonianza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei vizi dedotti. In particolare, relativamente alla dedotta violazione degli artt. 63, 64, 191, 197 e 371 cod. proc. pen., la censura risulta meramente assertiva non avendo il ricorrente indicato nessun concreto elemento dal quale poter evincere un'ipotesi di reato a carico del soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) la cui denuncia è stata, ex art. 512 cod. proc. pen., acquisita al dibattimento: risulta infatti del tutto ipotetica la conclusione del ricorrente secondo cui gli ispettori dell'INPS avrebbero sostanzialmente denunciato "la ditta [OSCURATO:PERSONA] e i lavoratori per truffa ai danni dell'ente pubblico di previdenza". Per quanto attiene alla censura per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 384 cod. pen. la sentenza impugnata, in modo non illogico, ha rilevato come al momento di commissione del fatto illecito non era ravvisabile alcuna necessità di salvamento rilevante ai sensi della norma suindicata, né il ricorrente ha indicato sotto quale profilo le dichiarazioni veritiere lo avrebbero potuto porre in tale condizione, atteso che, come già rilevato, meramente assertiva e priva di riscontri è la allegazione in ordine all'ipotetico reato a danno dell'INPS che sarebbe stato commesso anche dal ricorrente. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il Consigliere r latore DEPOSITATI:\ --1 Il Presidente