CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01641/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli e riduceva la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in relazione ai delitti di porto in luogo pubblico di una pistola a tamburo e di numerose cartucce (capo A) nonché di ricettazione della pistola, di provenienza furtiva (capo B). La pistola e le cartucce erano state sequestrate all'interno dell'autovettura dell'imputato, in una intercapedine del bagagliaio, a seguito di una perquisizione operata dalla Polizia di Stato. [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso che la pistola e le munizioni sequestrate erano di sua proprietà e aveva riferito di averle trovate quattro mesi prima in un casolare nel suo paese; in udienza, aveva sostenuto che la pistola era un oggetto di antiquariato non funzionante, che egli aveva portato con sé dalla Sicilia con l'intenzione di venderla; aveva inoltre affermato di non essere a conoscenza della provenienza furtiva dell'arma (che er'a stata rubata nel 1981). La Corte territoriale riteneva pienamente provata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], anche quanto alla conoscenza della provenienza furtiva della pistola, che doveva ritenersi funzionante, atteso che nel tamburo erano presenti dei proiettili percossi. Veniva confermata l'applicazione della recidiva contestata, alla luce dei numerosi precedenti penali riportati dall'imputato fin dal 1990 anche per il delitto di rapina e per violazioni della legge sulle armi; la Corte confermava, altresì, il diniego delle attenuanti generiche. La pena veniva rideterminata per correggere l'errore del giudice di primo grado nel calcolo della diminuzione di un terzo per il rito abbreviato. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt.192 cod. proc. pen. e 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895. Era stato contestato il porto in luogo pubblico della pistola, che non poteva ritenersi configurato atteso che, per avere il possesso dell'arma, l'imputato avrebbe dovuto accedere all'intercapedine del bagagliaio dove era stata nascosta. In un secondo motivo il ricorrente deduce analogo vizio con riferimento all'art.648 cod. pen. La motivazione sull'elemento elemento soggettivo del delitto di ricettazione non era sufficiente a dimostrare la consapevolezza della provenienza furtiva dell'arma. L'imputato aveva riferito di avere rinvenuto la pistola in un casolare abbandonato ed era improbabile che egli fosse a conoscenza della denuncia di furto sporta nel 1981. Era, quindi, assente il dolo del delitto contestato. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 5 legge n. 895 del 1967. La Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l'attenuante della lieve entità del fatto, tenuto conto che il porto riguardava una sola arma di scarsa potenzialità offensiva. In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 712 cod. pen. La provenienza furtiva dell'arma avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a riconoscere la sussistenza della contravvenzione, che richiede un atteggiamento psicologico più tenue rispetto al dolo del delitto di ricettazione. In un quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 648, secondo comma cod. pen. La difesa aveva invocato l'applicazione dell'attenuante, ma la Corte territoriale non aveva provveduto su tale richiesta. In un sesto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 99 cod. pen. Secondo il ricorrente, non sussistono i presupposti per ritenere integrata la recidiva aggravata oggetto dell'imputazione. In un settimo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen. La sentenza non forniva alcuna motivazione in ordine alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata. In un ottavo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 81 cod. pen., con riferimento all'aumento per la continuazione operato dal giudice, ritenuto eccessivo. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nella requisitoria redatta per l'udienza, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Il primo e il terzo motivo di ricorso, dedotti in relazione alla condanna per il delitto di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, sono inammissibili, mentre risulta fondato il secondo motivo, relativo alla condanna per il delitto di ricettazione. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non dedotto con i motivi di appello. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità che ha più volte affermato che, sebbene ai fini della consumazione del reato di porto di arma in luogo pubblico non sia richiesto che il soggetto agente tenga l'arma sulla sua persona, è necessario che questi possa acquisirne facilmente la disponibilità materiale per farne un uso immediato (da ultimo, Sez. 6, Sentenza n. 4970 del 01/12/2015, dep. 2016, Pagano, Rv. 266171). Tale orientamento presuppone una valutazione di merito in ordine alla agevole disponibilità materiale dell'arma; ma tale valutazione non può essere compiuta dalla Corte di legittimità e avrebbe dovuto essere sollecitata alla Corte territoriale con l'atto di appello. 2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, sia perché non dedotto con i motivi di appello, così come imposto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sia perché tende a sollecitare una valutazione di merito da parte della Corte di legittimità in ordine alla "lieve entità" del porto dell'arma. Del resto, l'affermazione che la pistola avrebbe una "scarsa potenzialità lesiva" è del tutto indimostrata: la sentenza riporta, piuttosto, il dato della sua perfetta funzionalità. 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La motivazione della sentenza impugnata è decisamente insufficiente, al limite dell'apparenza, sul punto della conoscenza dell'imputato della provenienza delittuosa della pistola: secondo la Corte territoriale, la stessa sarebbe provata dal "rigido sistema normativo che presiede alla cessione e alla circolazione delle armi" nonché dalla circostanza che la pistola era stata avvolta in un pezzo di stoffa con la dicitura dell'Ospedale di Mazara del Vallo ed era stata nascosta nell'intercapedine del bagagliaio dell'autovettura. Si tratta di elementi che attengono alla consapevolezza della illiceità della detenzione e del porto delle armi da sparo, in assenza delle relative licenze, ma non riguardano la conoscenza del fatto che la pistola era stata rubata al suo legittimo proprietario. I giudici di merito, inoltre, hanno - sia pure implicitamente - selezionato le dichiarazioni dell'imputato, cui è stato dato credito solo in parte, senza fornire alcuna motivazione di tale scelta. Come anticipato, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere rinvenuto l'arma in un casolare abbandonato quattro mesi prima dell'arresto: aveva, quindi, indicato l'epoca in cui era venuto in possesso della pistola ma anche le circostanze in cui ciò era avvenuto, negando di averla acquistata o comunque ricevuta da altra persona. Ebbene: la sentenza impugnata non affronta il tema della prescrizione del delitto di ricettazione - quindi ritenendo implicitamente che l'imputato fosse entrato in possesso dell'arma in epoca recente - ma considera provato che la pistola fosse stata acquistata o, comunque, ricevuta, sconfessando per questo aspetto la versione dell'imputato. In realtà, la versione dell'imputato fa intravedere la possibilità di inquadrare la condotta nell'ormai abrogato delitto di appropriazione di cose smarrite (art. 647 cod. pen.), se si ritenesse [OSCURATO:PERSONA] inconsapevole della provenienza furtiva dell'arma, ovvero in quello di furto semplice: in effetti, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, nell'ipotesi di smarrimento di cose che conservano chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite (art. 647 c.p.) (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225; Sez. 2, 26/4/2000, Gorini, RV 216589; Sez. 2, 16/6/1999, Occigano, RV 214359; Sez. 6, 4/7/1996, Arno, RV 206545; Cass. V 22.9.1998, [OSCURATO:PERSONA], RV 211920). Si porrebbe, quindi, il tema della procedibilità del delitto che, nella sua forma non aggravata, è procedibile a querela della persona offesa. Comunque, l'inquadramento giuridico non può che derivare dalla ricostruzione delle circostanze nelle quali l'imputato era entrato in possesso dell'arma: occorre, in primo luogo, valutare se le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sul ritrovamento nel casolare siano o meno attendibili e, in secondo luogo, accertare se sussistono elementi concreti dimostrativi della consapevolezza della provenienza furtiva dell'arma. 4. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso fa ritenere assorbiti i restanti motivi: il quarto e il quinto, perché presuppongono la decisione in ordine alla conferma della condanna per il delitto di ricettazione, il sesto, il settimo e l'ottavo, attinenti alla misura della pena, in quanto dovranno essere affrontati dal giudice del rinvio dopo la decisione sull'imputazione di ricettazione, al fine di stabilire la pena complessiva. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio limitatamente al reato di ricettazione; il giudice del rinvio determinerà, poi, la pena complessiva affrontando anche le questioni sollevate con i motivi assorbiti. La responsabilità per il delitto di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo (Capo A dell'imputazione) resta, comunque, definitivamente affermata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di ricettazione con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo di ricorso e