CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09600/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12124-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 5549/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 12124 sez. MT - ud. 17-11-2021 -2- r.g.n. 12124/2020 [OSCURATO:PERSONA] + 1 c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un immobile sito in Roma, microzona 20, destinatari di avviso di rettifica di rendita catastale ex art. 1 comma 335 I. 311/2004, ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che ha dichiarato inammissibile l'appello dei contribuenti per difetto di specificità dei motivi. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Considerato che: 1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., sotto il profilo della specificità dei motivi di appello, avendo i contribuenti riproposto le doglianze sottoposte al giudice di primo grado. 2. Il motivo è fondato. 2.2. Con riferimento alla specificità dei motivi di appello, ponendosi l'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 come norma speciale rispetto all'art.342 cod. proc. civ., questa Corte ha ripetutamente chiarito che riguardo al contenzioso tributario ove l'appellante «si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado.. è da ritenere assolto l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi" atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa di merito» (Cass. sez. 5, 29 febbraio 2012, n. 3064; Cass., sez. 5, 28 febbraio 2011, n. 4784; Cass., sez. 5, 30 dicembre 2016, nn. 27497 e 27498; Cass., sez. 6-5, ord. 22 marzo 2017, n. 7369; Cass., sez. 6-5, ord. 27 giugno 2017, n. 16037; Cass., sez. 6-5, ord. 5 ottobre 2018 n. 24641, n. 608/2020). 2.3. E' pur vero che, in coerenza con quanto statuito dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 16 novembre 2017, n. 27199) con riguardo agli artt.342 e 434 cod. proc. civ., è necessario che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell'appellante finalizzate a criticare e confutare le ragioni del primo giudice. Ciò non significa, tuttavia, che anche la mera riproposizione delle argomentazioni originariamente dedotte non assolva a tale requisito, posto che i motivi di appello non possono considerarsi assenti o carenti quando l'atto di appello contenga una esplicita motivazione che, letta anche alla luce delle conclusioni formulate, consenta di ritenere, in termini inequivoci, che le doglianze investano l'intero atto impugnato. Questa Corte (cfr. Sez. Un. n. 27199 die/ 16/11/2017 (Rv. 645991 - 01); Cass. Sez. 5, Sentenza n. 32954 del 20/12/2018; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 608 del 2020), ha affermato, a proposito della specificità dei motivi di appello, che nel processo tributario il dissenso della parte soccombente alla sentenza di primo grado può investire la decisione impugnata nella sua interezza, senza l'utilizzo di formule sacramentali e comunque, dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili le ragioni di censura, seppur per implicito, in termini inequivoci. È stato altresì affermato che nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell'appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n.30525 del 23/11/2018; Cass. n. 24641/2018; n. 32954 del 20/12/2018, cit.). 2.4. Ebbene nel caso di specie, la sentenza della CTR contrasta con i superiori principi, laddove ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, l'appello dei contribuenti. Come emerge dalla sentenza impugnata, i contribuenti "hanno reiterato le censure attinenti alla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, deducendone l'illegittimità, ampiamente illustrando le ragioni per le quali l'immobile di loro proprietà non poteva essere considerato di lusso" tenuto conto anche delle caratteristiche degli immobili posti a raffronto dall'Agenzia delle entrate, insistendo nella carenza di motivazione e nella contraddittorietà dell'accertamento, producendo anche perizia giurata, contestando altresì la condanna alle spese del giudizio di primo grado. Come emerge dunque dalla stessa sentenza impugnata l'appello conteneva una critica alla sentenza della Commissione provinciale: ha pertanto errato la CTR a ritenere aspecifica l'impugnazione e dichiarato inammissibile l'appello. Col secondo motivo si deduce nullità dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c.; col terzo motivo violazione del DPR 138/1998 ex art. 360 n. 3 c.p.c.:tmotivi vanno dichiarati inammissibili per carenza di interesse, posto l'accoglimento del primo motivo del ricorso, che consente la riproposizione dei motivi dell'appello, erroneamente dichiarato inammissibile dalla CTR. 4. Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarati inammissibili i restanti; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR del Lazio, in diversa composizione. R