CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 41757/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato inGambia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 08/05/2025 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 8 ma ggi o 2025 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. pronunciata in sede predibattimentale ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. in data 14 marzo 2024 dal Tribunale di Rieti, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma per violazione di legge perché la Corte di appello ha riformato nel merito la sentenza di primo grado laddove avrebbe dovuto fissare l’udienza dibattimentale ai sensi dell’554-quater cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale di Rieti, ritenuta l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ha prosciolto l’imputato in sede predibattimentale ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. La Corte di appello ha ritenuto fondato l’appello del Pubblico ministero, ma è entrata nel merito, laddove il comma 3 dell’art. 554- E’ noto che in questi casi debba essere dimostrato l’interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. che sussiste solo se, con l'impugnazione, può raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, condizione che, invece, non si realizza quando la vicenda oggetto della pronuncia si sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro (tra le più recenti, Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Gagliardi, Rv. 285026-01, caso in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal pubblico ministero per violazione di legge avverso la sentenza di assoluzione da reati già prescritti alla data del deposito dell'atto di impugnazione). Nel caso in esame, l’interesse del Procuratore generale ricorrente sussiste perché la vicenda non si è esaurita. La Corte di appello, nell’esprimere un giudizio di condanna, si è indebitamente sovrapposta al Giudice di primo grado che non ha compiuto l’accertamento di merito perché ha definito il giudizio in fase predibattimentale. Il meccanismo deflattivo disegnato dagli art. 554-bis - 554-quinquies cod. proc. pen. non opera a discapito delle garanzie dell’imputato che, in caso di accoglimento dell’appello avverso il proscioglimento predibattimentale, ha diritto a contraddire nel dibattimento. L’art. 554-quater, comma 3, cod. proc. pen. è chiaro nel senso che l’imputato non possa perdere un grado di giudizio, allorché sia ritenuto fondato l’appello del pubblico ministero contro il proscioglimento. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Rieti, in diversa persona fisica,