Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 14038/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione con cui il Tribunale, riqualificata l'originaria imputazione di tentato omicidio, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, per avere colpito in maniera reiterata con un coltello [OSCURATO:PERSONA], provocando a quest'ultimo lesioni multiple giudicate guaribili in giorni 25.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato il giudizio di responsabilità formulato in primo grado, pur in assenza di elementi probatori sufficienti a tal scopo.

Si censura, in particolare, l'utilizzo delle dichiarazioni rese da un teste, il quale mai ha affermato di aver visto l'imputato attingere con un fendente il corpo della persona offesa, bensì soltanto di aver visto il Ponce inseguire la persona offesa; ciononostante, tale dichiarazione è stata considerata decisiva nell'affermazione della penale responsabilità del Ponce.

Ulteriori prove dichiarative, aventi a oggetto dichiarazioni di altri testi, sarebbero state esaminate dalla Corte territoriale senza un effettivo confronto con i contenuti delle stesse.

Si contesta, inoltre, il rilievo dato dai Giudici d'appello alla consulenza tecnica avente a oggetto le ferite riportate alle mani dalla persona offesa, da cui i Giudici di merito avrebbero illogicamente tratto la conclusione che il tentativo di disarmo, da parte della p.o., sia stato rivolto contro l'imputato e non contro altri. 2.2 Col secondo motivo, si eccepisce violazione di legge, in relazione all'art. 52 cod. pen., e vizio di motivazione.

La tesi difensiva, secondo cui l'imputato si sarebbe trovato a dover reagire in modo violento all'aggressore, è stata disattesa con motivazione assertiva, posto che i Giudici d'appello non avrebbero indicato gli elementi in base ai quali essi hanno ritenuto che l'alterco fosse stato provocato dall'imputato. 2.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge, con riferimento all'art. 133 cod. pen., per non avere la Corte territoriale rideterminato la pena contenendola nei limiti edittali e infliggendo invece una pena eccessiva, data l'incensuratezza del Ponce e il suo atteggiamento collaborativo.2.4 Col quarto e ultimo motivo, si lamenta violazione di legge per non avere la Corte d'appello riconosciuto l'attenuante della reazione in stato d'ira per fatto ingiusto altrui.

3. È stata ammessa la trattazione orale, come da richiesta della difesa del ricorrente ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive prproghe.

La v-4- trattazione ha avuto luogo all'udienza del 19 dicembre 2022, pimassenza della difesa. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. ssa M. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, come da requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto gli aspetti del giudizio che il ricorrente sottopone a censura attengono interamente al merito; essi potrebbero rilevare in questa sede soltanto se risultasse viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, ciò che non caratterizza la parte motiva dell'impugnata sentenza.

Con ragionamento caratterizzato da andamento logico, la Corte territoriale ha sottoposto a confronto le dichiarazioni della persona offesa con quelle dei testi, con la consulenza tecnica e con altri elementi di riscontro, neppure avversati dalla difesa in atto d'appello (segnatamente, il rinvenimento del manico del coltello in casa dell'imputato).

Va ribadita, pertanto, l'inammissibilità delle censure che siano rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). 1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato, perché generico.

Indimostrata è, infatti, la tesi difensiva della necessità che l'imputato avrebbe avuto di reagire a un pericolo imminente, oltre che contraddittoria rispetto a quanto rilevato, dalla difesa stessa, nel primo motivo di ricorso.

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, secondo cui "la sentenza, per essere adeguatamente motivata, avrebbe dovuto indicare quali elementi consentissero di desumere che l'alterco fosse stato provocato dal Ponce", era onere del difensore introdurre argomenti a supporto della propria tesi, utili a incrinare l'impianto accusatorio introducendo un ragionevole dubbio (su cui, ex plur., Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01).

È pertanto incensurabile la motivazione fornita dalla Corte d'appello nell'escludere la scriminante della legittima difesa, dal momento che l'ipotesi introdotta dal ricorrente è stata posta in via del tutto generica e al di là di un qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali. 1.3 II terzo motivo, con il quale il ricorrente denunzia l'eccessivo trattamento sanzionatorio inflitto, è, del pari, manifestamente infondato, avendo il Giudice d'appello esaustivamente motivato la propria decisione in considerazione delle modalità dell'azione violenta, la portata delle ferite cagionate, l'evasione dal regime degli arresti domiciliari, occorsa due giorni prima dell'udienza d'appello.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, non v'è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr., ex plur., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). 1.4 Il quarto motivo è manifestamente infondato, perché generico.

Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale non ha affatto sovvertito il dato, emerso già in primo grado, dei pessimi, pregressi rapporti tra imputato, persona offesa e il di lei fratello (v. p. 2 della motivazione, in cui si, esaminando il relativo motivo d'appello, la Corte fa esplicito riferimento a tale situazione di «grande conflittualità»).

Quel dato, tuttavia, non è stato ritenuto utile al fine di aderire alla tesi caldeggiata dal ricorrente, posto che la dinamica dei fatti, per come ricostruita dai Giudici di merito, ha escluso che sia stata la persona offesa ad aggredire l'imputato.

La giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente - in cui viene ribadito come l'immediatezza della reazione debba essere intesa in senso relativo ed elastico (non traducendosi necessariamente, quell'immediatezza, in contemporaneità della reazione stessa), non si attaglia all'argomento principale opposto dai Giudici d'appello nella motivazione dell'impugnata sentenza, vale a dire il fatto che «le azione violente e minacciose ai danni» dell'imputato «e ai danni della compagna Tapia erano state poste in essere non dalla persona offesa, bensì dal fratello di quest'ultima, Kevin» (p. 4).

Inconferenti, rispetto alla specificità del caso in esame, appaiono quindi i rilievi della difesa relativi alle sfaccettature che può assumere la reazione in stato d'ira, determinata da un fatto ingiusto altrui, rilevante ai fini della riconoscibilità dell'invocata esimente.

2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione con cui il Tribunale, riqualificata l'originaria imputazione di tentato omicidio, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, per avere colpito in maniera reiterata con un coltello [OSCURATO:PERSONA], provocando a quest'ultimo lesioni multiple giudicate guaribili in giorni 25. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato il giudizio di responsabilità formulato in primo grado, pur in assenza di elementi probatori sufficienti a tal scopo. Si censura, in particolare, l'utilizzo delle dichiarazioni rese da un teste, il quale mai ha affermato di aver visto l'imputato attingere con un fendente il corpo della persona offesa, bensì soltanto di aver visto il Ponce inseguire la persona offesa; ciononostante, tale dichiarazione è stata considerata decisiva nell'affermazione della penale responsabilità del Ponce. Ulteriori prove dichiarative, aventi a oggetto dichiarazioni di altri testi, sarebbero state esaminate dalla Corte territoriale senza un effettivo confronto con i contenuti delle stesse. Si contesta, inoltre, il rilievo dato dai Giudici d'appello alla consulenza tecnica avente a oggetto le ferite riportate alle mani dalla persona offesa, da cui i Giudici di merito avrebbero illogicamente tratto la conclusione che il tentativo di disarmo, da parte della p.o., sia stato rivolto contro l'imputato e non contro altri. 2.2 Col secondo motivo, si eccepisce violazione di legge, in relazione all'art. 52 cod. pen., e vizio di motivazione. La tesi difensiva, secondo cui l'imputato si sarebbe trovato a dover reagire in modo violento all'aggressore, è stata disattesa con motivazione assertiva, posto che i Giudici d'appello non avrebbero indicato gli elementi in base ai quali essi hanno ritenuto che l'alterco fosse stato provocato dall'imputato. 2.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge, con riferimento all'art. 133 cod. pen., per non avere la Corte territoriale rideterminato la pena contenendola nei limiti edittali e infliggendo invece una pena eccessiva, data l'incensuratezza del Ponce e il suo atteggiamento collaborativo.2.4 Col quarto e ultimo motivo, si lamenta violazione di legge per non avere la Corte d'appello riconosciuto l'attenuante della reazione in stato d'ira per fatto ingiusto altrui. 3. È stata ammessa la trattazione orale, come da richiesta della difesa del ricorrente ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive prproghe. La v-4- trattazione ha avuto luogo all'udienza del 19 dicembre 2022, pimassenza della difesa. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. ssa M. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, come da requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto gli aspetti del giudizio che il ricorrente sottopone a censura attengono interamente al merito; essi potrebbero rilevare in questa sede soltanto se risultasse viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, ciò che non caratterizza la parte motiva dell'impugnata sentenza. Con ragionamento caratterizzato da andamento logico, la Corte territoriale ha sottoposto a confronto le dichiarazioni della persona offesa con quelle dei testi, con la consulenza tecnica e con altri elementi di riscontro, neppure avversati dalla difesa in atto d'appello (segnatamente, il rinvenimento del manico del coltello in casa dell'imputato). Va ribadita, pertanto, l'inammissibilità delle censure che siano rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). 1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato, perché generico. Indimostrata è, infatti, la tesi difensiva della necessità che l'imputato avrebbe avuto di reagire a un pericolo imminente, oltre che contraddittoria rispetto a quanto rilevato, dalla difesa stessa, nel primo motivo di ricorso. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, secondo cui "la sentenza, per essere adeguatamente motivata, avrebbe dovuto indicare quali elementi consentissero di desumere che l'alterco fosse stato provocato dal Ponce", era onere del difensore introdurre argomenti a supporto della propria tesi, utili a incrinare l'impianto accusatorio introducendo un ragionevole dubbio (su cui, ex plur., Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01). È pertanto incensurabile la motivazione fornita dalla Corte d'appello nell'escludere la scriminante della legittima difesa, dal momento che l'ipotesi introdotta dal ricorrente è stata posta in via del tutto generica e al di là di un qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali. 1.3 II terzo motivo, con il quale il ricorrente denunzia l'eccessivo trattamento sanzionatorio inflitto, è, del pari, manifestamente infondato, avendo il Giudice d'appello esaustivamente motivato la propria decisione in considerazione delle modalità dell'azione violenta, la portata delle ferite cagionate, l'evasione dal regime degli arresti domiciliari, occorsa due giorni prima dell'udienza d'appello. Per costante giurisprudenza di questa Corte, non v'è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr., ex plur., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). 1.4 Il quarto motivo è manifestamente infondato, perché generico. Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale non ha affatto sovvertito il dato, emerso già in primo grado, dei pessimi, pregressi rapporti tra imputato, persona offesa e il di lei fratello (v. p. 2 della motivazione, in cui si, esaminando il relativo motivo d'appello, la Corte fa esplicito riferimento a tale situazione di «grande conflittualità»). Quel dato, tuttavia, non è stato ritenuto utile al fine di aderire alla tesi caldeggiata dal ricorrente, posto che la dinamica dei fatti, per come ricostruita dai Giudici di merito, ha escluso che sia stata la persona offesa ad aggredire l'imputato. La giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente - in cui viene ribadito come l'immediatezza della reazione debba essere intesa in senso relativo ed elastico (non traducendosi necessariamente, quell'immediatezza, in contemporaneità della reazione stessa), non si attaglia all'argomento principale opposto dai Giudici d'appello nella motivazione dell'impugnata sentenza, vale a dire il fatto che «le azione violente e minacciose ai danni» dell'imputato «e ai danni della compagna Tapia erano state poste in essere non dalla persona offesa, bensì dal fratello di quest'ultima, Kevin» (p. 4). Inconferenti, rispetto alla specificità del caso in esame, appaiono quindi i rilievi della difesa relativi alle sfaccettature che può assumere la reazione in stato d'ira, determinata da un fatto ingiusto altrui, rilevante ai fini della riconoscibilità dell'invocata esimente. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 14038/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris