CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14150/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1176 - controricorrente – ricorrente incidentale -nonché controE.[OSCURATO:SOCIETA].;- ricorrente principale – controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 581/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 19/03/2025 R.G.N. 1589/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13195/2025Numero sezionale 1176/2026Data pubblicazione 14/05/20261. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui avevaritenuto l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato aRenato [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con applicazione delle tutelepreviste dall’art. 3, comma 2, d. lgs. n. 23/2015, condannandola società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoroed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurataall’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR nellamisura massima di dodici mensilità.2. La Corte territoriale, in sintesi, ha esaminato la seguentecontestazione disciplinare con cui si addebitava al [OSCURATO:PERSONA] «ilcomportamento tenuto nell'ambito del rapporto di lavorosubordinato instaurato con la scrivente società relativamente adun episodio verificato in data 23.01 u.s., durante il quale Lei sisarebbe reso protagonista della sottrazione di un bene diproprietà del [OSCURATO:PERSONA] di Marcianise, presenteall'interno degli Uffici dell'U.O. Farmacia».La Corte ha ritenuto la contestazione in esame priva delrequisito della specificità nonché «il radicale difetto dicontestazione dell’infrazione e la conseguente inesistenzadell’intero procedimento», confermando l’applicazione dellatutela cd. reintegratoria attenuata.3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente società con due motivi; ha resistito concontroricorso l’intimato, formulando ricorso incidentalecondizionato affidato a due motivi; ad esso ha resistito la societàcon controricorso.Parte ricorrente ha anche depositato memoria.Numero registro generale 13195/2025Numero sezionale 1176/2026All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riseNruvmaetroo d i iral ccolta generale 14150/2026Data pubblicazione 14/05/2026deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia: «Violazione efalsa applicazione degli artt. 7 L. 300/1970; 48 Lett. B,) b) ccnlPulizia [OSCURATO:PERSONA], 1362 - 1371 c.c., in ordineall'interpretazione della lettera di contestazione dell’addebito del30 gennaio 2023 e del verbale di audizione del lavoratore conl’assistenza sindacale del 6 febbraio 2023, in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.». Si critica la sentenza impugnata per avereritenuto generica la contestazione dell’addebito disciplinare.Il secondo motivo denuncia: «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 2, comma 2, e 5, L. 604/1966; 4 D.L.gs 23/2015; 18,comma 6 L. 300/1970. 115 c.p.c., 2697 c.c.; in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.». Si contesta l’equiparazione effettuata daigiudici della pretesa genericità della contestazione alla totaleinsussistenza del fatto, disponendo così la reintegra dellavoratore, anziché applicare la sola tutela indennitaria.2. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamentein quanto connessi, sono fondati nei limiti segnati dallamotivazione che segue.Posto che l’interpretazione della contestazione disciplinareappartiene alla valutazione del giudice del merito (cfr. Cass. n.13667/2018; conf., tra le molte, Cass. n. 18168/2023 inmotivazione), la Corte territoriale ha ritenuto che, nella specie,la contestazione fosse priva del requisito della specificità.Orbene, va ribadito il principio secondo cui, «nell'ipotesi in cuila contestazione disciplinare, finalizzata al licenziamento, nonNumero registro generale 13195/2025contenga una sufficiente e specifica descrizione della condottaN umero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 14150/2026tenuta dal lavoratore, è applicabile l'art. 18, comma 6, st. lav.Data pubblicazione 14/05/2026(nella formulazione "ratione temporis" vigente, risultante dallal. n. 92 del 2012)» (Cass. n. 16896/2016), e, quindi, una tutelaindennitaria, restando poi impregiudicato l’accertamento dellasussistenza o meno del fatto.Tale principio opera anche per i lavoratori assunti a decorreredal 7 marzo 2015, per i quali l’art. 4 del d. lgs. n. 23 del 2015dedica una disposizione del tutto analoga a quella prevista dalcomma 6 dell’art. 18 novellato, nel caso di licenziamentointimato in violazione della «procedura di cui all’articolo 7 dellalegge n. 300 del 1970», che rappresenta il parametro normativocui è riconducibile il canone della specificità della contestazionedell’addebito.Non può trovare, invece, applicazione l’orientamento formatosiper la diversa ipotesi di recesso disciplinare adottato «senzaalcuna contestazione dell’addebito», con conseguenteapplicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4dell’art. 18 l. n. 300/70 (cfr. Cass. n. 25745/2016; Cass. n.4879/2020).3. L’accoglimento del ricorso principale impone la delibazionedel ricorso incidentale condizionato formulato dal lavoratore.Il primo motivo denuncia: «Violazione dell’art. 112 c.p.c.,dell’art. 420 c.p.c., dell’art. 4 l. n. 300/1970, d. lgs. n.196/2003, Regolamento UE/2016/679, Provvedimento GPDPdel 8.4.2010 in GU 99/2010; art. 360 c.p.c.». Si eccepisce chela violazione delle disposizioni richiamate, rendendo inutilizzabilile prove acquisite dalla datrice di lavoro, determinerebbel’inesistenza del fatto contestato e, quindi, il diritto allareintegrazione ex art. 3, comma 2, d. lgs. n. 23/2015.Numero registro generale 13195/2025Il secondo deduce: «Violazione art. 112 c.p.c. e artt. 3, 4 e 7 dN. umero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 14150/2026lgs. n. 23/2015; art. 360 c.p.c.». Si lamenta che in alcuna parteData pubblicazione 14/05/2026della sentenza di merito vi sia traccia della domanda dellavoratore volta al subordinato riconoscimento della tutelaindennitaria ex art. 4 d. lgs. n. 23/2015 tenuto conto«dell’anzianità di servizio del Sig. [OSCURATO:PERSONA] presso il medesimoappalto a decorrere dal 21/3/2001».Entrambi i motivi risultano inammissibili.Vengono sollevate, infatti, questioni che non costituisconooggetto di statuizione nella sentenza impugnata, sulpresupposto di un ritenuto implicito assorbimento, avendo lastessa riconosciuto la tutela reintegratoria, per cui, per unverso, non occorreva indagare sulla sussistenza del fattoaddebitato, e, per altro verso, non veniva in rilievo la tutelaindennitaria di cui all’art. 4 d. lgs. n. 23/2015.Tali questioni, pertanto, non necessitavano di impugnazioneincidentale, risultando proponibili in sede di rinvio, atteso che ladeclaratoria di illegittimità del licenziamento per la violazionedell’art. 7 della l. n. 300/1970 non può assorbire le domande diillegittimità per insussistenza del fatto o carenza di giusta causacui è connessa una tutela più ampia (cfr. Cass. n. 10802/2023).4. In conclusione, il ricorso principale va accolto nei sensi di cuiin motivazione, mentre quello incidentale deve essere dichiaratoinammissibile; la sentenza impugnata deve essere cassata conrinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà aquanto statuito e provvederà alla liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deiNumero registro generale 13195/2025presupposti processuali per il versamento, da parte deNl umero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 14150/2026ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributoData pubblicazione 14/05/2026unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile ilricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazionealle censure ritenute fondate e rinvia alla Corte di Appello diNapoli, in diversa composizione, anche per le spese.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]