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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 42057/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]) ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte, insisteva per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bergamo riconosceva la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., ritenendo che la truffa contestata al Chiodini, aggravata dall'abuso della minorata difesa della vittima fosse di lieve entità.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso diretto per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Bergamo che deduceva violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.): la causa di non punibilità non avrebbe potuto essere riconosciuta in presenza dell'aggravante della minorata difesa e di un danno di circa mille euro, sicuramente non esiguo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato

1.1. Il collegio riafferma che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen. (Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663 - 01).

1.2. Nel caso in esame il Tribunale riconosceva illegittimamente sia l'aggravante della minorata difesa che la causa di non punibilità.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Brescia per nuovo esame (art. 569, comma 4, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Brescia.

Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2022 L'e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]) ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte, insisteva per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bergamo riconosceva la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., ritenendo che la truffa contestata al Chiodini, aggravata dall'abuso della minorata difesa della vittima fosse di lieve entità. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso diretto per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Bergamo che deduceva violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.): la causa di non punibilità non avrebbe potuto essere riconosciuta in presenza dell'aggravante della minorata difesa e di un danno di circa mille euro, sicuramente non esiguo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato 1.1. Il collegio riafferma che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen. (Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663 - 01). 1.2. Nel caso in esame il Tribunale riconosceva illegittimamente sia l'aggravante della minorata difesa che la causa di non punibilità. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Brescia per nuovo esame (art. 569, comma 4, cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2022 L'e
Sentenza Cassazione n. 42057/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris