CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 21617/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 150 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono generici e comunque manifestamente infondati (la sentenza impugnata è infatti dotata di un apparato argomentativo adeguato alle censure di appello e il ricorrente articola soltanto generiche e astratte doglianze); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] P