CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 1985
Cassazione n. 12288/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/02/1985 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/11/1961 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/12/1955 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/05/1966 avverso la sentenza del 25/09/2024 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il furto di acqua, commesso fino al 20 luglio 2017, concedendo, però, alle ultime due imputate il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Ricorrono gli imputati con separati atti a firma dei rispettivi difensori denunciando la nullità della sentenza per assenza di motivazione. La motivazione fa riferimento ad altro soggetto e ad altri fatti. 3. I ricorsi sono stati trattati senza intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. La motivazione della sentenza non è pertinente all'oggetto del processo, quindi è da considerarsi inesistente. Neppure può ritenersi che vi sia un mero errore di "collazione" della intestazione della sentenza con la motivazione, poiché il dispositivo della sentenza - documento è esatto, nel senso che si riferisce agli imputati. Va osservato che in data 20 gennaio 2025 è decorso, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il termine massimo di prescrizione del reato (pari ad anni sette e mesi sei), non risultando periodi di sospensione. Pertanto deve dichiararsi l'estinzione del reato, in assenza di elementi, neppure dedotti, che possano condurre a una declaratoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Il termine prescrizionale non è invece maturato rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], essendo stata contestata e ritenuta nei suoi confronti la recidiva ex art. 99 comma quarto, cod. pen. 3. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; mentre va annullata senza rinvio nei confronti dei restanti imputati, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Annulla la medesima sentenza senza rinvio nei confronti degli altri imputati perché il reato è estinto per prescri