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CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 luglio 2024

Cassazione n. 12042/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sull’istanza di correzione errore materiale iscritto al n.

R.G. 30235/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore. - - intimato - per la correzione del decreto n. 21320 del 2024 della Corte Suprema di cassazione depositato il 30 luglio 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto la correzione dell’errore materiale del decreto di questa Corte n. 21320 del 2024 del 30 luglio 2024, laddove nel dispositivo non è stata disposta la distrazione delle spese in favore di essi avvocati, benché gli stessi ne avessero fatto espressa richiesta con il controricorso, dichiarandosi antistatari.

Il decreto è affetto da evidente errore materiale nella parte in cui non dispone la distrazione delle spese.

Il Comune di Venafro a cui è stata comunicata la fissazione della adunanza camerale è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] In considerazione di quanto sopra l’istanza di correzione di errore materiale va accolta, aggiungendo nel dispositivo del decreto di questa Corte n. 21320 del 2024, pubblicata in data 30 luglio 2024, dopo le parole «ed agli accessori di legge», la seguenteespressione: «da distrarre in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratisi antistatari».

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali non essendo la relativa pronuncia ammessa nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287, c.p.c., perché la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza (fra le tante: Cass.n. 28610 del 6 novembre 2019;Cass. 8 giugno 2023, n. 16221; Cass. n. 27449 del 2024, Cass., S.U., n. 29432 del 2024).

P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo del decreto di questa Corte n. 21320/2024, pubblicata in data 30/7/2024, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «ed agli accessori di legge», la seguente espressione: «da distrarre in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratisi antistatari»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale del predetto decreto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sull’istanza di correzione errore materiale iscritto al n. R.G. 30235/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore. - - intimato - per la correzione del decreto n. 21320 del 2024 della Corte Suprema di cassazione depositato il 30 luglio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto la correzione dell’errore materiale del decreto di questa Corte n. 21320 del 2024 del 30 luglio 2024, laddove nel dispositivo non è stata disposta la distrazione delle spese in favore di essi avvocati, benché gli stessi ne avessero fatto espressa richiesta con il controricorso, dichiarandosi antistatari. Il decreto è affetto da evidente errore materiale nella parte in cui non dispone la distrazione delle spese. Il Comune di Venafro a cui è stata comunicata la fissazione della adunanza camerale è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] In considerazione di quanto sopra l’istanza di correzione di errore materiale va accolta, aggiungendo nel dispositivo del decreto di questa Corte n. 21320 del 2024, pubblicata in data 30 luglio 2024, dopo le parole «ed agli accessori di legge», la seguenteespressione: «da distrarre in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratisi antistatari». Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali non essendo la relativa pronuncia ammessa nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287, c.p.c., perché la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza (fra le tante: Cass.n. 28610 del 6 novembre 2019;Cass. 8 giugno 2023, n. 16221; Cass. n. 27449 del 2024, Cass., S.U., n. 29432 del 2024). P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo del decreto di questa Corte n. 21320/2024, pubblicata in data 30/7/2024, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «ed agli accessori di legge», la seguente espressione: «da distrarre in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratisi antistatari»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale del predetto decreto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de
Decreto Cassazione n. 12042/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris