CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22960/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza del 24 marzo 2026 con la quale la Corte di Appello di ReggioCalabria, ha confermato la sentenza emessa, in data 22 marzo 2019, con cui ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA], lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 direclusione ed euro 344,00 di multa in relazione al reato di ricettazione.2. Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione degli artt.163, 164 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. nonché carenza di motivazione inrelazione alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.La Corte territoriale avrebbe omesso qualsiasi valutazione sulla specificadoglianza -formulata nelle conclusioni scritte depositate in data 14 ottobre 2025-con la quale era stata sollecitata la concessione della sospensione condizionaledella pena in considerazione della incensuratezza del ricorrente.Secondo la prospettazione difensiva, infatti, nella motivazione impugnata non sirinverrebbe alcun riferimento, implicito o esplicito, ai motivi che avrebberoindotto i giudici di appello a non concedere l’invocato beneficio, nonostantel'astratta ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 163 164 cod. pen.E stato, in proposito, richiamato il principio di diritto secondo cui il giudice diappello ha l'obbligo di motivare circa il mancato esercizio del potere diapplicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in presenzadelle condizioni che ne consentono il riconoscimento, qualora l'imputato ne abbiafatto richiesta nel corso del giudizio di merito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’unico motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni cheseguono.Dalla disamina degli atti processuali emerge che il [OSCURATO:PERSONA], con l’atto diappello, aveva articolato plurime doglianze volte, da un lato, a dedurre laviolazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e, dall’altro, ad escludere la propriaresponsabilità penale ovvero, in via subordinata, ad ottenere il riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche (cfr. pagg. 1-9 dell’atto di gravame).Successivamente, con conclusioni scritte depositate in data 14 ottobre 2025, ladifesa aveva espressamente sollecitato la Corte territoriale a concedere alcomprovata incensuratezza dell’imputato.Ciò posto, la sentenza impugnata risulta del tutto carente sotto il profilomotivazionale in ordine al mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Inparticolare, il provvedimento non esplicita le ragioni che hanno indotto i giudicidi merito a negare la sospensione condizionale della pena né contiene alcunavalutazione in ordine alla prognosi concernente il pericolo di futura reiterazionedi condotte delittuose. Parimenti, dal complessivo iter argomentativo posto afondamento della conferma dell’affermazione di responsabilità non è datodesumere elementi idonei a giustificare implicitamente il diniego del beneficioinvocato. Ne consegue la sussistenza del denunciato vizio di motivazione.Deve trovare, pertanto, applicazione il principio di diritto secondo cui l’eserciziodel potere del giudice di appello in materia di benefici di legge assume iconnotati di un vero e proprio «dovere» allorché sussistano elementi di fatto chene consentano ragionevolmente l’esercizio, a maggior ragione ove il relativoriconoscimento sia stato specificamente richiesto dall’imputato mediante l’atto digravame ovvero nelle conclusioni formulate nel giudizio di appello. Ne deriva cheil mancato esercizio, in senso sia positivo sia negativo, del potere-dovere dipronunciarsi sull’applicazione della chiesta sospensione condizionale della pena,ove non sorretto da alcuna motivazione idonea a dar conto della relativaomissione decisionale, integra motivo di annullamento per violazione di legge edifetto di motivazione (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno,Rv. 275376–01; Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596–02; daultimo Sez. 4, n. 3966 del dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rotante, non massimata).Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento della sentenzaimpugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, in relazionealla quale il giudice di merito dovrà indicare le ragioni per le quali il beneficiopotrà o meno essere riconosciuto, con rinvio per nuovo esame ad altra sezionedella Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA].2. Ai sensi dell’art. 624, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere dichiaratal’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in quantol’annullamento della sentenza è stato disposto per motivi che non incidono sullastatuizione relativa alla responsabilità del ricorrente, rimasta pertantodefinitivamente accertata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente allachiesta sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sulpunto ad altra sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiarairrevocabile l'affermazione di responsabilità.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]