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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21364/2026

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so dall'Avvocatura Generale delloStato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia perlegge.RICORRENTEcontroCENTRO [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via CarloPoma, n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicatoil proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale allegata al controricorso.CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20690/2022Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 21364/2026Data pubblicazione 23/06/2026avverso la sentenza n. 1395 dei 25.1/2.3.2022 della Corte d'appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio dell'8 aprile 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Il “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. citava a comparire dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] (di seguito MI.S.E.).Premetteva che nel corso dell'anno 2004 aveva acquistato dalla “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. l'emittente “[OSCURATO:PERSONA]”, titolare della concessione n. 902208, ed avevacomunicato al MI.S.E. l'intervenuta cessione.Premetteva che con nota del 28.11.2014 il MI.S.E. gli aveva comunicato cheil contributo di euro 8.240,52, spettante a “[OSCURATO:PERSONA]” per il 2006, non sarebbestato erogato, perché sarebbe stato detratto dai canoni concessori, pari ad euro37.803,54, non corrisposti dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.Premetteva che con nota parimenti del 28.11.2014 il MI.S.E. gli aveva comu-nicato che il contributo di euro 28.931,38, spettante a “[OSCURATO:PERSONA]” per il 2007,non sarebbe stato erogato, perché sarebbe stato detratto dai canoni concessori,pari ad euro 29.653,02, non corrisposti dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.Indi esponeva che la compensazione ex adverso operata era illegittima, sic-come il debito della cedente non risultava dai libri contabili, sicché non gli eraopponibile, e siccome il credito del Ministero si era prescritto sin dal 2004 edunque era insuscettibile di compensazione ex art. 1242, 2° co., cod. civ.Chiedeva quindi condannare il “MI.S.E.” alla corresponsione dei contributi.2.

Si costituiva - peraltro - il MI.S.E.Instava, tra l'altro, per il rigetto dell'avversa domanda.Numero registro generale 20690/2022Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 21364/2026Data pubblicazione 23/06/20263.

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 7109/2019 rigettava la domanda.4.

Il “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. proponeva appello.Resisteva il MI.S.E.5.

Con sentenza n. 1395/2022 la Corte d'appello di Roma accoglieva il gra-vame e condannava il MI.S.E. a pagare all'appellante la somma di euro37.171,90, oltre interessi legali dalla domanda; condannava il MI.S.E. al paga-mento delle spese del doppio grado.Evidenziava la Corte di Roma che il credito del MI.S.E. per i canoni concessorinon corrisposti risaliva alle annualità 1994/1999, sicché il medesimo credito,allorché era stato compensato con il credito dell'appellante all'erogazione deicontributi, era prescritto, ex art. 2948, 1° co., n. 4, cod. civ., sin dal 2004.Evidenziava dunque che nella specie esplicava valenza la previsione dell'art.1242, 2° co., cod. civ. (“la prescrizione non impedisce la compensazione, se nonera compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti”).Evidenziava ulteriormente – la Corte – che, allorquando più soggetti si suc-cedono nell'esercizio di un'attività oggetto di concessione amministrativa, deveescludersi la configurabilità di un trasferimento d'azienda, siccome la conces-sione deve intendersi rilasciata a titolo originario in capo all'iniziale cessionario(recte: concessionario).Evidenziava dunque che le esposizioni debitorie della cedente “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. non erano al cessionario “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. opponibili, sicchéera preclusa la compensazione.6.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conse-guente statuizione anche in ordine alle spese di lite.Numero registro generale 20690/2022Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 21364/2026Data pubblicazione 23/06/2026Il “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiestodichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.7.

Il controricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE8.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 346cod. proc. civ.Deduce che controparte aveva esperito appello solo ed esclusivamente conriferimento al profilo della compensazione.Deduce che viceversa la Corte di Roma ha accolto il gravame con riferimentoal profilo della prescrizione, cioè con riferimento ad un aspetto che non era statooggetto di devoluzione con i motivi di appello (cfr. ricorso, pagg. 8 – 9).Deduce quindi che l'appellante “non [aveva] posto il tema della prescrizionedel diritto, che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica impugnazione” (cosìricorso, pag. 11).9.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1242 cod. civ. edell'art. 4 del d.m. n. 225/2002.Deduce che la disciplina pubblicistica di riferimento “ostacola l'applicazionedel meccanismo compensativo” (così ricorso, pag. 12), che “la dinamica schiet-tamente privatistica alla base del meccanismo compensativo (…) è estranea allavicenda” (così ricorso, pag. 14), sicché ha errato la Corte di Roma allorché hadenegato la compensazione sul presupposto che i crediti del MI.S.E. fosseroscaduti sin dal 2004.Numero registro generale 20690/2022Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 21364/2026Deduce segnatamente che la circostanza per cui il credito per i canoni con-Data pubblicazione 23/06/2026cessori non risultasse dai libri contabili della cedente “[OSCURATO:PERSONA]”, non escludeche il “[OSCURATO:PERSONA]” ne fosse debitore, “anche perché la cessiona-ria CPS ha acquistato l'emittente [OSCURATO:PERSONA] e da ciò deriva il trasferimentodella posizione debitoria (…)” (così ricorso, pag. 13).Deduce infine che non è pertinente il riferimento operato dalla Corte di Romaalla ordinanza n. 7018/2020 della Corte di legittimità, siccome nella specie nonsi versa in tema di compensazione giudiziale (così ricorso, pag. 14).10.

I motivi di ricorso, da disaminare congiuntamente, sono inammissibili.11.

Alla stregua delle ragioni – dapprima illustrate - in cui si articola la moti-vazione dell'impugnato dictum, è ben evidente che due autonome “rationes de-cidendi” concorrono a sorreggere la statuizione della Corte d'appello di Roma.12.

Su tale scorta di rimarca quanto segue.Il primo motivo di ricorso non attinge la seconda “ratio”.Il secondo motivo di ricorso non attinge in modo compiuto la seconda “ratio”(ancorata alla pronuncia n. 7250/2006 di questa Corte), giacché ci si è limitatiad addurre l'irrilevanza della “mancata risultanza del credito dai libri contabilidella società [OSCURATO:PERSONA] ”, siccome, comunque, la controricorrente ha acqui-stato l'emittente “[OSCURATO:PERSONA]” “e da ciò deriva il trasferimento della posizionedebitoria (…)” (così ricorso, pag. 13).Propriamente, non è stata censurata l'affermata inopponibilità al “[OSCURATO:PERSONA]” delle esposizioni della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., correlata alla non con-figurabilità di un trasferimento d'azienda.13.

In tal guisa soccorre l'elaborazione di questa Corte.Ovvero l'insegnamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è ne-cessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fon-Numero registro generale 20690/2022Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 21364/2026Data pubblicazione 23/06/2026damento della statuizione impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989;Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i mo-tivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, inconformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisioneimpugnata).Ovvero l'insegnamento secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondisu di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle qualilogicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorsoche non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”,neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2016, n.4293; Cass. (ord.) 18.6.2019, n. 16314).14.

In ogni caso, va debitamente soggiunto, con riferimento al primo mezzo,che il ricorrente non ha fornito compiuto riscontro dell'integrale riproduzione delmotivo dell'avverso appello.Del resto, il controricorrente ha in parte qua replicato, facendo leva sulla “let-tura attenta di tutto l'atto di citazione in appello” (cfr. controricorso, pag. 2,ultima parte, lett.

“E”).Dunque, il ricorrente si è sottratto al compiuto assolvimento dell'onere dell'“autosufficienza” (cfr. Cass. (ord.) 23.12.2020, n. 29495; Cass. sez. lav. (ord.)4.2.2022, n. 3612; Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880).15.

In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrenteva condannato a rimborsare all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore delcontroricorrente, che ha dichiarato – in memoria - di aver anticipato le spese edi non aver riscosso gli onorari, le spese del presente giudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo.Numero registro generale 20690/2022Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 21364/2026Data pubblicazione 23/06/2026 P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente, MI.S.E., a rimborsare all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del controricorrente, le spese del presente giudizio di legitti-mità, che si liquidano in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, l'8 aprile 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so dall'Avvocatura Generale delloStato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia perlegge.RICORRENTEcontroCENTRO [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via CarloPoma, n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicatoil proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale allegata al controricorso.CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20690/2022Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 21364/2026Data pubblicazione 23/06/2026avverso la sentenza n. 1395 dei 25.1/2.3.2022 della Corte d'appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio dell'8 aprile 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Il “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. citava a comparire dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] (di seguito MI.S.E.).Premetteva che nel corso dell'anno 2004 aveva acquistato dalla “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. l'emittente “[OSCURATO:PERSONA]”, titolare della concessione n. 902208, ed avevacomunicato al MI.S.E. l'intervenuta cessione.Premetteva che con nota del 28.11.2014 il MI.S.E. gli aveva comunicato cheil contributo di euro 8.240,52, spettante a “[OSCURATO:PERSONA]” per il 2006, non sarebbestato erogato, perché sarebbe stato detratto dai canoni concessori, pari ad euro37.803,54, non corrisposti dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.Premetteva che con nota parimenti del 28.11.2014 il MI.S.E. gli aveva comu-nicato che il contributo di euro 28.931,38, spettante a “[OSCURATO:PERSONA]” per il 2007,non sarebbe stato erogato, perché sarebbe stato detratto dai canoni concessori,pari ad euro 29.653,02, non corrisposti dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.Indi esponeva che la compensazione ex adverso operata era illegittima, sic-come il debito della cedente non risultava dai libri contabili, sicché non gli eraopponibile, e siccome il credito del Ministero si era prescritto sin dal 2004 edunque era insuscettibile di compensazione ex art. 1242, 2° co., cod. civ.Chiedeva quindi condannare il “MI.S.E.” alla corresponsione dei contributi.2. Si costituiva - peraltro - il MI.S.E.Instava, tra l'altro, per il rigetto dell'avversa domanda.Numero registro generale 20690/2022Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 21364/2026Data pubblicazione 23/06/20263. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 7109/2019 rigettava la domanda.4. Il “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. proponeva appello.Resisteva il MI.S.E.5. Con sentenza n. 1395/2022 la Corte d'appello di Roma accoglieva il gra-vame e condannava il MI.S.E. a pagare all'appellante la somma di euro37.171,90, oltre interessi legali dalla domanda; condannava il MI.S.E. al paga-mento delle spese del doppio grado.Evidenziava la Corte di Roma che il credito del MI.S.E. per i canoni concessorinon corrisposti risaliva alle annualità 1994/1999, sicché il medesimo credito,allorché era stato compensato con il credito dell'appellante all'erogazione deicontributi, era prescritto, ex art. 2948, 1° co., n. 4, cod. civ., sin dal 2004.Evidenziava dunque che nella specie esplicava valenza la previsione dell'art.1242, 2° co., cod. civ. (“la prescrizione non impedisce la compensazione, se nonera compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti”).Evidenziava ulteriormente – la Corte – che, allorquando più soggetti si suc-cedono nell'esercizio di un'attività oggetto di concessione amministrativa, deveescludersi la configurabilità di un trasferimento d'azienda, siccome la conces-sione deve intendersi rilasciata a titolo originario in capo all'iniziale cessionario(recte: concessionario).Evidenziava dunque che le esposizioni debitorie della cedente “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. non erano al cessionario “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. opponibili, sicchéera preclusa la compensazione.6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conse-guente statuizione anche in ordine alle spese di lite.Numero registro generale 20690/2022Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 21364/2026Data pubblicazione 23/06/2026Il “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiestodichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.7. Il controricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 346cod. proc. civ.Deduce che controparte aveva esperito appello solo ed esclusivamente conriferimento al profilo della compensazione.Deduce che viceversa la Corte di Roma ha accolto il gravame con riferimentoal profilo della prescrizione, cioè con riferimento ad un aspetto che non era statooggetto di devoluzione con i motivi di appello (cfr. ricorso, pagg. 8 – 9).Deduce quindi che l'appellante “non [aveva] posto il tema della prescrizionedel diritto, che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica impugnazione” (cosìricorso, pag. 11).9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1242 cod. civ. edell'art. 4 del d.m. n. 225/2002.Deduce che la disciplina pubblicistica di riferimento “ostacola l'applicazionedel meccanismo compensativo” (così ricorso, pag. 12), che “la dinamica schiet-tamente privatistica alla base del meccanismo compensativo (…) è estranea allavicenda” (così ricorso, pag. 14), sicché ha errato la Corte di Roma allorché hadenegato la compensazione sul presupposto che i crediti del MI.S.E. fosseroscaduti sin dal 2004.Numero registro generale 20690/2022Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 21364/2026Deduce segnatamente che la circostanza per cui il credito per i canoni con-Data pubblicazione 23/06/2026cessori non risultasse dai libri contabili della cedente “[OSCURATO:PERSONA]”, non escludeche il “[OSCURATO:PERSONA]” ne fosse debitore, “anche perché la cessiona-ria CPS ha acquistato l'emittente [OSCURATO:PERSONA] e da ciò deriva il trasferimentodella posizione debitoria (…)” (così ricorso, pag. 13).Deduce infine che non è pertinente il riferimento operato dalla Corte di Romaalla ordinanza n. 7018/2020 della Corte di legittimità, siccome nella specie nonsi versa in tema di compensazione giudiziale (così ricorso, pag. 14).10. I motivi di ricorso, da disaminare congiuntamente, sono inammissibili.11. Alla stregua delle ragioni – dapprima illustrate - in cui si articola la moti-vazione dell'impugnato dictum, è ben evidente che due autonome “rationes de-cidendi” concorrono a sorreggere la statuizione della Corte d'appello di Roma.12. Su tale scorta di rimarca quanto segue.Il primo motivo di ricorso non attinge la seconda “ratio”.Il secondo motivo di ricorso non attinge in modo compiuto la seconda “ratio”(ancorata alla pronuncia n. 7250/2006 di questa Corte), giacché ci si è limitatiad addurre l'irrilevanza della “mancata risultanza del credito dai libri contabilidella società [OSCURATO:PERSONA] ”, siccome, comunque, la controricorrente ha acqui-stato l'emittente “[OSCURATO:PERSONA]” “e da ciò deriva il trasferimento della posizionedebitoria (…)” (così ricorso, pag. 13).Propriamente, non è stata censurata l'affermata inopponibilità al “[OSCURATO:PERSONA]” delle esposizioni della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., correlata alla non con-figurabilità di un trasferimento d'azienda.13. In tal guisa soccorre l'elaborazione di questa Corte.Ovvero l'insegnamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è ne-cessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fon-Numero registro generale 20690/2022Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 21364/2026Data pubblicazione 23/06/2026damento della statuizione impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989;Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i mo-tivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, inconformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisioneimpugnata).Ovvero l'insegnamento secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondisu di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle qualilogicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorsoche non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”,neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2016, n.4293; Cass. (ord.) 18.6.2019, n. 16314).14. In ogni caso, va debitamente soggiunto, con riferimento al primo mezzo,che il ricorrente non ha fornito compiuto riscontro dell'integrale riproduzione delmotivo dell'avverso appello.Del resto, il controricorrente ha in parte qua replicato, facendo leva sulla “let-tura attenta di tutto l'atto di citazione in appello” (cfr. controricorso, pag. 2,ultima parte, lett. “E”).Dunque, il ricorrente si è sottratto al compiuto assolvimento dell'onere dell'“autosufficienza” (cfr. Cass. (ord.) 23.12.2020, n. 29495; Cass. sez. lav. (ord.)4.2.2022, n. 3612; Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880).15. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrenteva condannato a rimborsare all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore delcontroricorrente, che ha dichiarato – in memoria - di aver anticipato le spese edi non aver riscosso gli onorari, le spese del presente giudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo.Numero registro generale 20690/2022Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 21364/2026Data pubblicazione 23/06/2026 P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente, MI.S.E., a rimborsare all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del controricorrente, le spese del presente giudizio di legitti-mità, che si liquidano in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, l'8 aprile 2026.Il presidenteGuido Mercolino
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