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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34216/2025

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 10934/25 del 4 ottobre 2024, la Sesta sezione di questa Corte rigettava il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 7 novembre 2022, che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a due reati relativi alla violazione dell’art. 73 D.P.R. n. 309/90, aggravata ai sensi dell’art. 80; avverso la sentenza della Sesta Sezione di questa Corte propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che: 1.1 premesso che la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] si basava su un unico elemento probatorio indiretto, e cioè una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella quale veniva menzionato il soprannome“Maluferru” o “il nano”, ritenuti riferibile a [OSCURATO:PERSONA], queta Corte non aveva tenuto in considerazione il fato che [OSCURATO:PERSONA], con atto ritualmente acquisito al procedimento, aveva smentito le dichiarazioni di cui all’intercettazione, definendole “chiacchiere da bar” e millanterie” e negando qualsiasi conoscenza o relazione personale con [OSCURATO:PERSONA];inoltre, dagli atti non risultava che i soprannomi citati si riferissero al ricorrente e la sentenza di questa Corte aveva erroneamente ritenuto sussistenti riscontri oggettivi a sostegno dell’ipotesi accusatoria; 1.2 anche con riferimento all’aggravante dell’ingente quantità, questa Corte aveva affermato che i quantitativi oggetto delle conversazioni intercettate tra terzi fossero effettivamente da lui gestiti e riferibili alla sua persona e che tali presunti quantitativi (mai accertati né sequestrati) superassero la soglia di rilevanza penale richiesta dall’art. 80 D.P.R. n. 309/90 malgrado l’inesistenza di qualsiasi elemento oggettivo, visto che non erano stati eseguiti sequestri, nessun quantitativo di sostanza stupefacente era stato rinvenuto, pesato, analizzato o attribuito al ricorrente, né era stata accertata la tipologia, la purezza, il principio attivo o il numero di dosi; in sintesi gli errori percettivi compiuti da questa Corte consistevano: nell’identificazione arbitraria per soprannome del ricorrente, nella presunta esistenza di riscontri oggettivi e nell’attribuzione dell’aggravante dell’ingente quantità in assenza di qualsiasi dato oggettivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Preliminarmente, si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01), secondo il quale “in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.”.

Ciò premesso, per valutare se vi siano stati o meno errori di fatto nella sentenza impugnata, si deve partire dall’analisi di questa (e solo di questa, non essendo rilevanti le considerazioni delle sentenze emesse nei precedenti casi di giudizio); quanto al primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha motivato espressamente sul perché la ritrattazione di [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere credibile, in quanto egli aveva persino negato di conoscere il ricorrente, in palese contrasto con il contenuto di altre intercettazioni; era stato ritenuto particolarmente attendibile [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle “indicazioni fattuali quanto alla specifica operazione illecita realizzata, alla cadenza temporale ed all'ausilio prestato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nella individuazione del luogo di scarico della merce” (pag. 73 sentenza impugnata); sul punto, pertanto, ciò che viene denunciato non è un errore di fatto, ma semmai una errata valutazione delle risultanze processuali, censura inammissibile nella presente sede. 1.2 Relativamente alla sussistenza dell’aggravante, il motivo di ricorso non si confronta in alcun modo con l’affermazione della Sesta sezione di questa Corte secondo la quale la “'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, non era stata “tempestivamente investita da motivi di appello e prospettata, oltre tutto in termini di mero fatto, per la prima volta in sede di legittimità” (pag.73 sentenza impugnata), per cui a maggior ragione non può essere riproposta con il ricorso in esame. 1.3 Quanto alla memoria presentata contenente motivi nuovi, si deve ribadire che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione.

2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 10934/25 del 4 ottobre 2024, la Sesta sezione di questa Corte rigettava il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 7 novembre 2022, che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a due reati relativi alla violazione dell’art. 73 D.P.R. n. 309/90, aggravata ai sensi dell’art. 80; avverso la sentenza della Sesta Sezione di questa Corte propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che: 1.1 premesso che la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] si basava su un unico elemento probatorio indiretto, e cioè una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella quale veniva menzionato il soprannome“Maluferru” o “il nano”, ritenuti riferibile a [OSCURATO:PERSONA], queta Corte non aveva tenuto in considerazione il fato che [OSCURATO:PERSONA], con atto ritualmente acquisito al procedimento, aveva smentito le dichiarazioni di cui all’intercettazione, definendole “chiacchiere da bar” e millanterie” e negando qualsiasi conoscenza o relazione personale con [OSCURATO:PERSONA];inoltre, dagli atti non risultava che i soprannomi citati si riferissero al ricorrente e la sentenza di questa Corte aveva erroneamente ritenuto sussistenti riscontri oggettivi a sostegno dell’ipotesi accusatoria; 1.2 anche con riferimento all’aggravante dell’ingente quantità, questa Corte aveva affermato che i quantitativi oggetto delle conversazioni intercettate tra terzi fossero effettivamente da lui gestiti e riferibili alla sua persona e che tali presunti quantitativi (mai accertati né sequestrati) superassero la soglia di rilevanza penale richiesta dall’art. 80 D.P.R. n. 309/90 malgrado l’inesistenza di qualsiasi elemento oggettivo, visto che non erano stati eseguiti sequestri, nessun quantitativo di sostanza stupefacente era stato rinvenuto, pesato, analizzato o attribuito al ricorrente, né era stata accertata la tipologia, la purezza, il principio attivo o il numero di dosi; in sintesi gli errori percettivi compiuti da questa Corte consistevano: nell’identificazione arbitraria per soprannome del ricorrente, nella presunta esistenza di riscontri oggettivi e nell’attribuzione dell’aggravante dell’ingente quantità in assenza di qualsiasi dato oggettivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Preliminarmente, si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01), secondo il quale “in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.”. Ciò premesso, per valutare se vi siano stati o meno errori di fatto nella sentenza impugnata, si deve partire dall’analisi di questa (e solo di questa, non essendo rilevanti le considerazioni delle sentenze emesse nei precedenti casi di giudizio); quanto al primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha motivato espressamente sul perché la ritrattazione di [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere credibile, in quanto egli aveva persino negato di conoscere il ricorrente, in palese contrasto con il contenuto di altre intercettazioni; era stato ritenuto particolarmente attendibile [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle “indicazioni fattuali quanto alla specifica operazione illecita realizzata, alla cadenza temporale ed all'ausilio prestato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nella individuazione del luogo di scarico della merce” (pag. 73 sentenza impugnata); sul punto, pertanto, ciò che viene denunciato non è un errore di fatto, ma semmai una errata valutazione delle risultanze processuali, censura inammissibile nella presente sede. 1.2 Relativamente alla sussistenza dell’aggravante, il motivo di ricorso non si confronta in alcun modo con l’affermazione della Sesta sezione di questa Corte secondo la quale la “'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, non era stata “tempestivamente investita da motivi di appello e prospettata, oltre tutto in termini di mero fatto, per la prima volta in sede di legittimità” (pag.73 sentenza impugnata), per cui a maggior ragione non può essere riproposta con il ricorso in esame. 1.3 Quanto alla memoria presentata contenente motivi nuovi, si deve ribadire che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione. 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali