CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 29200/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del tribunale di Roma, del 3.2.2022, con cui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX era stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 572 c.p. 81 cpv. 609 bis 609 ter n. 5 ter e 5 quater c.p. 2.Avverso la suindicata sentenza XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione. 3.Deduce il vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 601 cod. proc. pen. atteso che la Corte di appello avrebbe omesso di citare l'imputato e di notificare avviso al difensore della udienza fissata per il processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni ivi rappresentate e sopra sintetizzate, non risultando dagli atti disponibili per questa Corte la avvenuta notifica, al difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], della data fissata per l'udienza di appello del 18.9.2024, ex art. 601 comma 5 cod. proc. pen. 2.Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 22/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]