CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10217/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] foro di Roma, giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale delloStato-controricorrente –avverso la sentenza n. 213/1/2017 della Commissione tributaria regionaledell’Abruzzo, depositata in data 16.3.2017, non notificata;Numero registro generale 24221/2017Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 10217/2026Data pubblicazione 19/04/2026udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA]:1. L’Agenzia delle Entrate notificava in unico plico a [OSCURATO:PERSONA] dueavvisi di accertamento, per l'anno d'imposta 2008 e per l'anno d'imposta2009, a mezzo dei quali accertava un maggior reddito e recuperava atassazione le imposte Irpef e relative addizionali sulla base di indaginibancarie.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di L’Aquila, adita dalla contribuente,la quale impugnava l’avviso di accertamento n. TA3010102609, relativoall’anno di imposta 2009, rigettava il ricorso.3. La CTR dell’Abruzzo rigettava l’appello, confermando integralmente lasentenza di primo grado.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad undici motivi.5. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.6. E stata fissata l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].7. La Procura Generale, in persona del sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta.[OSCURATO:PERSONA]:1.Con il quinto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art.42 del DPR 600173, dell'art.56 del DPR 633172, e dell'art. 7 della Legge212/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c», la ricorrentelamenta che i giudici della CTR non abbiano esaminato, né si sianopronunciati, sulla dedotta nullità dell'atto di accertamento, in quanto deltutto carente di motivazione, in palese violazione tanto degli artt. 42 e 56in epigrafe, quanto dell'art.7 dello Statuto dei diritti del Contribuente.Secondo la ricorrente non sarebbe condivisibile la statuizione dei primiNumero registro generale 24221/2017Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 10217/2026Data pubblicazione 19/04/2026giudici e dei giudici di appello circa la legittimità della mancata allegazionedell'autorizzazione allo svolgimento delle indagini bancarie. L'ufficioasseriva che tale autorizzazione era un atto preparatorio e che nonassumeva alcuna rilevanza esterna e che fosse "sufficiente che esso esistae sia richiamato nella motivazione dell'atto accertamento.". In realtà, taleesistenza non era stata provata dall'Ufficio nel corso dell'intero giudizio. Dicontro, i giudici sia di prime cure che di appello avevano affermato chel’autorizzazione esisteva, senza tuttavia accertarsene. L’ufficio eracomunque tenuto a produrre in giudizio l’autorizzazione nel caso dicontenzioso, a pena di carenza di motivazione dell’atto impositivo.2. considerato che la sentenza C.E.D.U. “Ferrieri - Bonassisa contro Italia”,dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non è ancora divenuta definitiva e ritenuto che pertanto lacausa debba essere rinviata a nuovo ruolo, in ragione dell’overrulinggiurisprudenziale delle Corti sovranazionali; P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.3.2026 e, a seguito diriconvocazione, del 16.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])