CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12598/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36634/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per il reato di concorso in furto aggravato; Rilevato che il primo ed unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui si contesta la mancata motivazione dei singoli aumenti di pena per i reati satellite, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; in particolare, l'entità dei singoli aumenti è stata individuata con precisione e la circostanza che essi siano pari per ciascun reato non può essere censurata dal ricorrente laddove la Corte di appello ha spiegato che tale aumento è stato parametrato rispetto al meno grave dei reati satellite, sicché la doglianza equivale ad invocare l'applicazione, per taluni episodi, di una pena maggiore; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]