CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 06361/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 21598-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dagli Avv oca ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sergio; TOTTERI Claudio; [OSCURATO:PERSONA] Cosimo; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 3113 del 2023, pubblicata il 27 marzo2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 24gennaio 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma,