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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16245/2023

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sigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7483/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Paisiello, n. 15. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella PUGLIA n. 19 43 / 13 /14 , depositata in data 3 ottobre 2014 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 maggio2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.L'Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento al contribuente in data 26 settembre 2012, con il quale aveva determinato un maggior reddito d'impresa per l'anno 2007, ai sensi dell'art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, quantificando maggiori importi dovuti a titolo di Ires, Iva e Irap. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bari aveva accolto il ricorso del contribuente.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita dall'Agenzia delle Entrate, aveva accolto l'appello, rilevando che l'atto accertativo non si era fondatosui dati dichiarati dal contribuente nello studio di settore, ma era conseguenza della palese antieconomicità della gestione che era stata rilevata dall'Ufficio nel periodo 2004 - 2007; il contribuente, inoltre, a fronte di precise contestazioni, non aveva fornito elementi di prova idonei a confutare le gravi discordanze emerse dai dati dichiarati.

4. Il contri buente ha affidato il proprio ricorso per cassazione a tre motivi. 5.L'Agenzia resiste con controricorso. 6.Con ordinanza interlocutoria dell'11 marzo 2021, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per consentire all'Agenzia delle entrate di interloquire sull'intervenuta definizione agevolata della pretesa tributaria correlata all'avviso di accertamento n.

TVS 010101271 riguardante l’ano 2007.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sulle plurime censure endoprocedimentali, ovvero l'omissione del contraddittorio interinale, degrado indiziario della presunzione da «studi», inapplicabilità della stessa per verificata, integrata multifunzionalità dell'attività imprenditoriale (escludente lo strumento inferenziale). 2.Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione delle regole sulla ripartizione probatoria nei giudizi inferenziali (artt. 39 e ss. del d.P.R. n. 600 del 1973; artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ.; art. 62 sexies del decreto legge n. 331 del 1993, restando indimostrati i prerequisiti di qualificazione delle presunzioni impiegate e le gravi incongruenze, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. 3.Con il terzo motivo di ricorso si censura la violazione degli artt. 5, 6, 7, 10 e 12 della legge n. 212 del 2000 sul contraddittorio interinale; dell'art. 25 Cost.; degli artt. 37, comma 2, lett. b), del decreto legge n. 223 del 2006 e 10, comma 3 bis della legge n. 146 del 1998 sulla vincolatività del contraddittorio preventivo; inapplicabilità della rettifica da studi verificata la polifunzionalità nell'attività (multicomparto, degrado selettivo dello studio, con funzione di individuazione dei soggetti da controllare), violazione e viziata applicazione degli artt. 10, comma 4 bisdella legge n. 146 del 1998 e dell'art. 3 del DM 11 febbraio 2008.

Violazione dell'art. 53, primo comma, Cost., sul principio di effettività della capacità contributiva e 97, primo comma, sulla correttezza dell'azione amministrativa in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. 4.In via preliminare deve darsi atto che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato domanda di definizione agevolata depositata in atti, unitamente alla notifica della stessa alla società [OSCURATO:PERSONA] e alla Agenzia delle Entrate -Riscossione.4.1L'Agenzia delle Entrate, facendo seguito all'ordinanza interlocutoria di questa Corte dell'11 marzo 2021, ha rappresentato che [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto la definizione agevolata ai sensi del decreto legge n. 148 del 2017 ([OSCURATO:PERSONA] ) per la cartella n° 61413009859578008 e ai sensi del decreto legge n. 119 del 2018 ([OSCURATO:PERSONA]) per la cartella 61415012233210009e che le due cartelle erano state emesse a seguito delle iscrizioni a ruolo in pendenza di giudizio, relative all'accertamento oggetto del giudizio; dal riscontro inviato a mezzo mail dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, era emerso che per la cartella n. 61413009859578008 la definizione risultava perfezionata , mentre per la cartella n. 61415012233210009 la definizione risultava ancora in corso e al corrente con i pagamenti.

Concludeva, dunque, per la dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere a spese compensate per la cartella n. 61413009859578008, con differimento della causa a data successiva al 28 febbraio 2023 (data di scadenza dell'ultima rata afferente alla seconda cartella). 4.2Tanto premesso, l’art. 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 , recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria » , convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018 (poi modificato ed aggiornato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni , dalla l egge 28 giugno 2019, n. 58) , disciplina la cd. rottamazione-ter, ovvero la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, prevedendo che essi possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, le somme comunicate dall’Agente di riscossione; inoltre, ai sensi dell'art. 6, del decreto-legge n. 119/2018, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali.

Ai sensi dell'art. 6, comma 13, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

4.3. Ciò posto, nel caso in esame, va dato atto che il ricorrente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata della controversia, presentata ai sensi del decreto-legge n. 119/2018; non risulta alcun provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata, né è stata presentata dall'Agenzia delle entrate istanza di trattazione. 5.Il giudizio deve, pertanto, essere dichiarato estinto. 5.1Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992. 5.2 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 giugno 2018, n. 1478

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7483/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Paisiello, n. 15. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella PUGLIA n. 19 43 / 13 /14 , depositata in data 3 ottobre 2014 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 maggio2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.L'Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento al contribuente in data 26 settembre 2012, con il quale aveva determinato un maggior reddito d'impresa per l'anno 2007, ai sensi dell'art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, quantificando maggiori importi dovuti a titolo di Ires, Iva e Irap. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bari aveva accolto il ricorso del contribuente. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita dall'Agenzia delle Entrate, aveva accolto l'appello, rilevando che l'atto accertativo non si era fondatosui dati dichiarati dal contribuente nello studio di settore, ma era conseguenza della palese antieconomicità della gestione che era stata rilevata dall'Ufficio nel periodo 2004 - 2007; il contribuente, inoltre, a fronte di precise contestazioni, non aveva fornito elementi di prova idonei a confutare le gravi discordanze emerse dai dati dichiarati. 4. Il contri buente ha affidato il proprio ricorso per cassazione a tre motivi. 5.L'Agenzia resiste con controricorso. 6.Con ordinanza interlocutoria dell'11 marzo 2021, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per consentire all'Agenzia delle entrate di interloquire sull'intervenuta definizione agevolata della pretesa tributaria correlata all'avviso di accertamento n. TVS 010101271 riguardante l’ano 2007.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sulle plurime censure endoprocedimentali, ovvero l'omissione del contraddittorio interinale, degrado indiziario della presunzione da «studi», inapplicabilità della stessa per verificata, integrata multifunzionalità dell'attività imprenditoriale (escludente lo strumento inferenziale). 2.Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione delle regole sulla ripartizione probatoria nei giudizi inferenziali (artt. 39 e ss. del d.P.R. n. 600 del 1973; artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ.; art. 62 sexies del decreto legge n. 331 del 1993, restando indimostrati i prerequisiti di qualificazione delle presunzioni impiegate e le gravi incongruenze, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. 3.Con il terzo motivo di ricorso si censura la violazione degli artt. 5, 6, 7, 10 e 12 della legge n. 212 del 2000 sul contraddittorio interinale; dell'art. 25 Cost.; degli artt. 37, comma 2, lett. b), del decreto legge n. 223 del 2006 e 10, comma 3 bis della legge n. 146 del 1998 sulla vincolatività del contraddittorio preventivo; inapplicabilità della rettifica da studi verificata la polifunzionalità nell'attività (multicomparto, degrado selettivo dello studio, con funzione di individuazione dei soggetti da controllare), violazione e viziata applicazione degli artt. 10, comma 4 bisdella legge n. 146 del 1998 e dell'art. 3 del DM 11 febbraio 2008. Violazione dell'art. 53, primo comma, Cost., sul principio di effettività della capacità contributiva e 97, primo comma, sulla correttezza dell'azione amministrativa in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. 4.In via preliminare deve darsi atto che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato domanda di definizione agevolata depositata in atti, unitamente alla notifica della stessa alla società [OSCURATO:PERSONA] e alla Agenzia delle Entrate -Riscossione.4.1L'Agenzia delle Entrate, facendo seguito all'ordinanza interlocutoria di questa Corte dell'11 marzo 2021, ha rappresentato che [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto la definizione agevolata ai sensi del decreto legge n. 148 del 2017 ([OSCURATO:PERSONA] ) per la cartella n° 61413009859578008 e ai sensi del decreto legge n. 119 del 2018 ([OSCURATO:PERSONA]) per la cartella 61415012233210009e che le due cartelle erano state emesse a seguito delle iscrizioni a ruolo in pendenza di giudizio, relative all'accertamento oggetto del giudizio; dal riscontro inviato a mezzo mail dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, era emerso che per la cartella n. 61413009859578008 la definizione risultava perfezionata , mentre per la cartella n. 61415012233210009 la definizione risultava ancora in corso e al corrente con i pagamenti. Concludeva, dunque, per la dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere a spese compensate per la cartella n. 61413009859578008, con differimento della causa a data successiva al 28 febbraio 2023 (data di scadenza dell'ultima rata afferente alla seconda cartella). 4.2Tanto premesso, l’art. 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 , recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria » , convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018 (poi modificato ed aggiornato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni , dalla l egge 28 giugno 2019, n. 58) , disciplina la cd. rottamazione-ter, ovvero la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, prevedendo che essi possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, le somme comunicate dall’Agente di riscossione; inoltre, ai sensi dell'art. 6, del decreto-legge n. 119/2018, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 4.3. Ciò posto, nel caso in esame, va dato atto che il ricorrente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata della controversia, presentata ai sensi del decreto-legge n. 119/2018; non risulta alcun provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata, né è stata presentata dall'Agenzia delle entrate istanza di trattazione. 5.Il giudizio deve, pertanto, essere dichiarato estinto. 5.1Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992. 5.2 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 giugno 2018, n. 1478
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