CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 settembre 1939
Cassazione n. 23391/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/09/1939 avverso l'ordinanza del 18/11/2021 della Corte di appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Campobasso ha rigettato la istanza proposta ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la revoca della misura di prevenzione della confisca degli immobili intestati al suo defunto marito [OSCURATO:PERSONA], disposta con decreto del 20 novembre 2013, in quanto ritenuto soggetto caratterizzato da pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, lett. a) e b), del d.lgs. citato. In particolare, la Corte di appello la Corte d'appello ha ritenuto irrilevante la '73 sentenza della Corte costituzionale n.24 del 2019, perché la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA]!' era stata affermata anche con riferimento alla lettera b) dell'art. 1 d.lgs n. 159 del 2011 e ha valutato gli elementi forniti (svolgimento in economia da parte dei familiari di alcune attività edilizie sull'immobile, utilizzo della dote dell'istante e percezione da parte dell'istante di pensione fin dal 1999) inidonei a provare la legittimità delle fonti economiche utilizzate per l'acquisto dell'immobile confiscato. 2. Avverso il decreto della Corte di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla richiesta di revoca da lei avanzata in proprio e non quale chiamata all'eredità del marito. Nel provvedimento di confisca era stata affermata anche la pericolosità generica di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della lettera a) del citato art. 1. Sebbene essa non fosse stata ritenuta più attuale, con la conseguenza che non era stata applicata alla predetta la misura di prevenzione personale, la ricorrente era stata comunque destinataria del provvedimento di confisca per la parte dell'immobile di sua proprietà. 3. Il difensore ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non risulta tardivo. Questa Corte di cassazione ha già affermato più volte, in tema di confisca di prevenzione, che il ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione non soggiace a limitazioni in ordine ai motivi deducibili, essendo esso regolato, in forza del rinvio dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alle forme degli artt. 630 e ss. cod. proc. pen., dall'art. 640 cod. proc. pen., che non prevede alcuna limitazione al riguardo (Sez. 1, n. 35763 del 04/06/2019, Grauso, Rv. 277132; Sez. 1, n. 39601 del 19/06/2019, Castaldo, Rv. 276874). Deve in particolare osservarsi che, secondo la prima delle sentenze appena citate, il rinvio operato dall'art. 28 all'art. 640 cod. proc. pen. non è limitato alla mera possibilità di proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sulla istanza di revocazione, ma si estende alla disciplina del ricorso per cassazione previsto dall'art. 640 cod. proc. pen. e quindi anche ai motivi che possono essere dedotti con tale mezzo di impugnazione. Ne consegue che a tale ricorso non si applica la disciplina prevista dall'art. 10 d.lgs. citato, sebbene richiamato dall'art. 27. Difatti, l'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 non include il provvedimento che decide su una richiesta di revocazione tra quelli per i quali è previsto il ricorso alla corte di appello o quello in cassazione e il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione operante nella materia delle misure di prevenzione esclude che le norme di cui all'art. 10 siano estensibili al ricorso avverso il provvedimento previsto dall'art. 28 cit.. Non potendo, per quanto sopra esposto, applicarsi al ricorso avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 28 la limitazione stabilita dall'art. 10, secondo il quale il ricorso per cassazione è consentito solo «per violazione di legge», ossia per dedurre uno dei vizi previsti dalle prime tre lettere del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., deve pure escludersi che possa trovare applicazione la disciplina relativa al termine per proporre impugnazione, che, pertanto, non è pari a giorni dieci, ma è di giorni quindici ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. Nel caso di specie, essendo il provvedimento stato comunicato il 22 novembre 2021 ed essendo il ricorso per cassazione stato depositato il 3 dicembre 2021, l'impugnazione risulta essere stata proposta tempestivamente. 2. Il ricorso, sebbene tempestivo, è comunque inammissibile perché manifestamente infondato. Difatti il decreto di confisca per il quale è stata avanzata istanza di revocazione è stato chiesto ed emesso, quanto agli immobili, esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di proposto e non nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, anche laddove cointestataria formale dei beni in virtù del regime di comunione legale degli acquisti, ha assunto la mera qualità di terza interessata. Ne consegue che la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] non ha alcuna rilevanza in questa sede, potendo essere oggetto di rivalutazione, alla luce del mutato quadro normativo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, solo quella di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale la Corte di appello ha adeguatamente motivato, osservando che egli era stato ritenuto pericoloso anche ai sensi della lettera b) dell'art. 1 del citato d.lgs. e confermando la sussistenza dei presupposti della abituale commissione di delitti, commessi in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo.3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P I CORTE