CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09384/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in atti indicato, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli n.3846/2024, pubblicata in data 30 settembre 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°Numero registro generale 6230/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 9384/2026Data pubblicazione 14/04/2026aprile 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. Il Tribunale di Benevento pronunciava, su istanza di SilvanaGrillo, nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], decreto ingiuntivo concui intimava a [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di pagarela somma di euro 12.530,02, oltre accessori, sul presupposto che laBanca avesse azionato in via esecutiva un credito prescritto - comeaccertato dalla sentenza di questa Corte n. 6186/2016 - portato dadecreto ingiuntivo reso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in forza del qualeera stato ingiunto al debitore, [OSCURATO:PERSONA], nonché ai fideiussori ilpagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l.,dell’importo di lire 50.531.430, oltre interessi.All’esito dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la qualeopponeva in compensazione un controcredito di euro 20.918,65,portato da decreto ingiuntivo del Pretore di [OSCURATO:PERSONA] il 10 luglio1997 contro [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Benevento revocava ildecreto ingiuntivo opposto, accogliendo l’eccezione di compensazione.2. La Corte d’appello di Napoli, investita del gravame proposto invia principale da [OSCURATO:PERSONA] e, in via incidentale, da Bancapulias.p.a., respingeva il primo e, accogliendo il secondo, in riforma dellasentenza impugnata, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, infavore della Banca, delle spese di lite relative al primo grado.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisioned’appello, con un unico motivo, cui resiste, mediante controricorso,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglioall’adunanza camerale del 16 dicembre 2025, in vista della quale leparti hanno depositato memoria; a seguito di rinvio della causa a nuovoruolo, il ricorso è stato nuovamente fissato ai sensi dell’art. 380-bis.1.cod. proc civ. e le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 6230/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 9384/2026Data pubblicazione 14/04/2026Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivisessanta giorni dalla decisione.Ragioni della decisione1. Con l’unico motivo è denunciata la violazione e falsa applicazionedegli artt. 325, 326, 327, 333, 334 e 343 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corted’appello accolto l’appello incidentale, sebbene tardivamente proposto.Evidenzia la ricorrente che: a) la sentenza di primo grado, resa dalTribunale di Benevento il 28 giugno 2019, è stata notificata daidifensori di [OSCURATO:SOCIETA]. in pari data; b) l’atto di appello principaleavverso la sentenza di primo grado è stato notificato il 25 luglio 2019;c) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato telematicamente, addì 11novembre 2019, comparsa di risposta con appello incidentale.Pertanto, l’appello incidentale sarebbe dunque tardivo, perchéproposto dopo lo spirare del termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.2. La censura è infondata.[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all’indirizzo prevalente di questaCorte, secondo cui è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (daproporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorsonel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine perl’impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti diun capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse adimpugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione inproposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ. (così:Cass. n. 26139 del 2022; n. 25285 del 2020; n. 14094 del 2020; Cass.n. 15100 del 2024; Cass. n. 25469 del 2025).Trattasi dell’indirizzo prevalente, a fronte di quello minoritarioespresso da Cass. n. 6156 del 2018 e n. 27616 del 2019.Come chiarito da Cass. n. 15100/2024, ‹‹la ratio della norma chesi ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parteNumero registro generale 6230/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 9384/2026Data pubblicazione 14/04/2026parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenzadi primo grado, di contrastare, con l’impugnazione tardiva, l’iniziativadella controparte, volta a rimettere in discussione il rapportocontroverso e, quindi, l’assetto di interessi derivanti dalla pronunciaimpugnata, senza subire pregiudizio nell’apprezzamento delle propriedifese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari -impugnato la sentenza nell’ultimo giorno disponibile. L’istituto dellaimpugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisioneda cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedottidalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltàprocessuali delle stesse ed evita l’inutile moltiplicazione dei giudizi.Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato ladecisione, di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimetterein discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronunciaimpugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra leparti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa,e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsiproponendo un’autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizionerispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabileproliferazione dei processi di impugnazione (Cass. n. 18415 del 2018)››.Tale approdo ha trovato ulteriore conforto nella recente sentenzadelle Sezioni Unite di questa Corte n. 8486 del 2024, in relazione aidue seguenti principi di diritto enunciati: ‹‹l’impugnazione incidentaletardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazioneadesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazioneprincipale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione puòsorgere dall’impugnazione principale››; ‹‹il principio secondo cuil’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivestale forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinatariadell’impugnazione principale è applicabile anche con riferimentoNumero registro generale 6230/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 9384/2026Data pubblicazione 14/04/2026all’interesse insorto a seguito di un’impugnazione incidentale tardiva››.3. A tali principi si è attenuta la Corte d’appello.Nel caso di specie, l’appello incidentale ha sicuramente investito uncapo - quello sulle spese - diverso da quello impugnato con l’appelloprincipale, con cui si contestava la violazione dell’art. 2946 cod. civ.Tanto consente di concludere che, quand’anche si potesse aderirealla tesi più restrittiva (che ammette l’incidentale tardivo solo se essoabbia ad oggetto un capo diverso da quello impugnato con quelloprincipale), l’impugnazione incidentale dovrebbe comunque ritenersiproponibile ex art. 334 cod. proc. civ., pure se già scaduto il termineex art. 325 e 327 cod. proc. civ.4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie in misura del 15 percento, agli esborsi, per euro 200,00, ed agli altri accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile, il 1° aprile 2026IL PRESIDENTENumero registro generale 8625/2026Numero sezionale 2170/2026Numero di raccolta generale 23414/2026Data pubblicazione 17/07/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoCORREZIONEMARCO [OSCURATO:PERSONA] ConsiglierePASQUALINA A. P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].R.G.N. 8625/2026ha pronunciato la seguenteORDINANZAnella procedura n. 8625/2026 R.G. promossa d’ufficio con decretopresidenziale del 16 aprile 2026, in relazione alla procedura iscritta aln. 6230/2025 R.G., già pendente tra le seguenti parti:[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante- controricorrente -per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza diquesta Corte n. 9384 del 2026, pubblicata in data 14 aprile 2026;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2luglio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. CondelloRilevato cheNumero registro generale 8625/2026Numero sezionale 2170/2026Numero di raccolta generale 23414/2026Data pubblicazione 17/07/2026questa Corte, con ordinanza n. 9384/2026 ha, all’esitodell’adunanza camerale del 1° aprile 2026, rigettato il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], condannando la ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese delgiudizio di cassazione;nell’epigrafe dell’ordinanza è stata erroneamente indicata comeautrice della relazione in camera di consiglio la Consigliera PasqualinaAnna [OSCURATO:PERSONA], mentre il Relatore era il Presidente [OSCURATO:PERSONA] DeStefano, cui la trattazione era stata assegnata a seguito diimpedimento della prima a comporre il Collegio;avviata la procedura ufficiosa di correzione dell’errore materialecon decreto del 16 aprile 2026, è stata fissata per la sua trattazionel’adunanza camerale del 2 luglio 2026, in esito alla quale la Corte si èriservata il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni;va rilevato che l’ordinanza di questa Corte n. 9384 del 2026,pubblicata il 14 aprile 2026, è effettivamente affetta da mero erroremateriale nell’indicazione, nell’epigrafe, dell’autrice della relazione incamera di consiglio, essendo il Collegio composto dal [OSCURATO:PERSONA] e dai [OSCURATO:PERSONA], MarcoRossetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];al suddetto errore materiale, tenuto adeguatamente conto dellerelative peculiarità, può ovviarsi con la procedura di correzione dierrore materiale, prevista, per i provvedimenti della Corte dicassazione, dall’art. 391-bis c.p.c., che, al primo comma, richiamaappunto la procedura di cui all’art. 287 c.p.c.;trattandosi di correzione di errore materiale, neppure occorreprovvedere sulle spese (Cass., sez. U, 14/11/2024, n. 29432);essendo, infine, il presente provvedimento di correzione redatto informato elettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare undocumento informatico contenente la copia del provvedimentoNumero registro generale 8625/2026Numero sezionale 2170/2026Numero di raccolta generale 23414/2026Data pubblicazione 17/07/2026corretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlodigitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico, in ossequio aquanto stabilito dall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod.proc. civ.;p. q. m.dispone correggersi il testo dell’epigrafe della ordinanza n.9384/2026 di questa Corte, sostituendo alla prima riga della secondafacciata l’espressione “dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P.Condello” con l’espressione “del Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]”.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 196-quinquies, comma quinto, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 2 luglio 2026IL PRESIDENTEDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.