CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 20380/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17622/2018 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] ; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1279/2017 d el TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdepositata il 20/07/2017 , R.G.N. 4634/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 17622/18 Rilevato che: Con ordinanza del giorno 9.4.2018, la Corte d’appello di Salerno dichiarava inammissibile, ex art. 436 bis c.p.c., il gravame (perché, ad avviso della Corte, non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto) proposto dall’Inps avverso la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire l’indennità di mobi lità sulla base della effettiva anzianità lavorativa. Ad avviso del tribunale, per quanto ancora d’interesse, a sostegno degli assunti di accoglimento delle istanze del lavoratore, la domanda proposta doveva considerarsi ammissibile, in riferimento alla eccezione d’inammissibilità del ricorso, ex art. 47 del DPR n. 639/70, sollevata dall’Inps per tardiva proposizione dell’azione giudiziaria rispetto alla scadenza dei termini previsti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, in quanto la deliberazione del Comitato provinciale dell’Inps che rigettava il ricorso amministrativo era del 16.12.2014, mentre il ricorso introduttivo del giudizio era del 22.10.15, quindi, nel rispetto del termine di un anno, ex art. 47 comma 3 DPR n. 639 cit. Inoltre, secondo il tribunale, ai fini del calcolo delle settimane lavorative per la corresponsione dell’indennità di mobilità, poteva computarsi, in favore del ricorrente (come dallo stesso richiesto), non solo l’anzianità lavorativa maturata alle dipendenze presso [OSCURATO:PERSONA] a far data dall’1..5.2010 fino al licenziamento del 22.9.2013, ma anche il periodo lavorativo maturato presso [OSCURATO:PERSONA] a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], fino al passaggio diretto e senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 1406 c.c., alle dipendenze della predetta società [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 47 del DPR n. 639/70, nel testo sostituito dall’art. 4 comma primo del DL n. 384/92, convertito in legge n. 438/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto il lavoratore non decaduto dalla facoltà di proporre l’azione giudiziaria, in quanto la domanda amministrativa all’Inps per la corresponsione dell’indennità di mobilità era stata presentata, come accertato dal tribunale nell’incipit della sentenza impugnata in data 27.9.13, mentre il ricorso introduttivo era stato presentato in data 22.10.2015, quindi, ben oltre il termine annuale di cui all’art. 47 comma 3 cit. e dei trecento giorni previsti per l’esaurimento della procedura amministrativa. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 16 primo comma della legge n. 223/91, vigente ratione temporis, con riferimento agli artt. 1406 e 1412 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, il tribunale aveva riconosciuto il diritto del Sig. [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere l’indennità di mobilità, considerando acquisito il requisito minimo di anzianità aziendale di sei mesi di lavoro effettivo presso l’impresa che aveva attivato la procedura di mobilità, considerando utili a detti fini, per effetto di un’intervenutacessione, ex art. 1406 c.c., del contratto di lavoro del lavoratore tra detta impresa (cessionaria) ed altra azienda (cedente), anche l’attività di effettivo lavoro prestato dal lavoratore presso l’azienda cedente. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo motivo, proposto in via subordinata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “L'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge n. 223 del 1991 configura una prestazione previdenziale che resta regolata, ai sensi dei commi 8 e 12 della medesima disposizione, dalla "normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile", e che, in forza del comma 7 dell'art. 6 del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19luglio 1993, n. 236, non può essere oggetto di cumulo con la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Ne consegue che la relativa istanza va presentata, ai sensi dell'art. 47, terzo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, come sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla comunicazione del ricorso amministrativo, o dalla scadenza del termine stabilito per la pronuncia su di esso, ovvero dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (…)”(Cass. n. 27674/11, Cass. sez. un. n. 12718/09, recentemente, cfr. Cass. n. 29605/22, non massimata, in tema di corresponsione delle ultime tre mensilità richieste al Fondo di garanzia dell’Inps). Nella specie, il tribunale ha accertato che la domanda amministrativa è stata presentata in data 27.9.13, mentre, il ricorso introduttivo del giudizio è stato presentato solo in data 22.10.2015, quindi, oltre il termine di un anno e trecento giorni dalla presentazione della predetta domanda amministrativa. In adesione a quanto affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 3592 del 2006, n. 13276 del 2007), "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 - come interpretato autenticamente, integrato e modificato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 166, e dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438 -, individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza; e tale principio va esteso all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto nel merito da parte dell'istituto previdenziale"(come è successo nella presente vicenda, nella quale il ricorso del Sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato deciso solo in data 16.12.14 (cfr. p. 3 della sentenza impugnata). Infatti, come ha affermato la giurisprudenza in più occasioni, si tratta di termini fissati per ragioni di certezza e definizione dei rapporti giuridico-previdenziali, di cui non può disporre neppure l'Istituto stesso, provvedendo sul ricorso tardivamente (cfr. Cass. sez. un.12718/09, Cass. nn. 7148/08, 13276/07, Cass.n.15969 del 27/06/2017 ). Va, conseguentemente, accolto il ricorso, cassata l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo. Le spese dell’intero processo seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo di [OSCURATO:PERSONA]. Condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite, che liquida nell’importo di € 1.200,00, per il primo grado, € 1.300,00, per il secondo grado ed € 1.500,00, per il giudizio di legittimità, oltre € 200,00 pe