CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 09600/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato la memoria della parte civile e il motivo aggiunto predisposto dalla difesa dell'imputato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lie doglianza prospettate sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (facendo leva sull'inequivoco portato della querela contenente l'accusa calunniosa immediatamente correlata alla denunziata firma aprocifa del ricorrente posta sull'assegno consegnato in garanzia al [OSCURATO:PERSONA] e portato all'incasso dalle parti civili, ipotesi in fatto smentita dalle emergenze istruttorie così da rendere del tutto evanescenti i rilievi difensivi, anche in punto di dolo); ritenuto che l'inammissibilità delle ragioni di doglianza prospettate con il ricorso rende inconferente il decorso del termine utile alla prescrizione, maturato in epoca successiva alla sentenza di appello e, al contempo, impedisce a monte di verificare nel merito il portato del motivo aggiunto, imprescindibilmente correlato alla puntuale instaurazione del rapporto processuale, nel caso smentita dalla pregiudizialità che vizia le originarie doglianze; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. mentre nulla va liquidato in favore della parte civile per le spese affrontate per il grado, attesa l'indifferenza al fine del relativo apporto difensivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]