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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 02601/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su richiesta concorde delle parti, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e ha ordinato la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e la confisca del danaro, pari ad euro 9190,00 in sequestro.

2. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha articolato, plurimi motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione.

2.1. Violazione dell'art. 73, comma 5, d.

P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 .

Il fatto è stato inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. cìt. sul rilievo che l'imputato abbia detenuto gr. 90,58 di cocaina e che tale quantitativo sia incompatibile con l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5 cit.; ciò senza considerare la complessità degli indici parametrici indicati in tale ultima disposizione. 2.2 Violazione dell'art. 240 cod. pen. in relazione alla confisca di euro 9.190,00, disposta in mancanza di elementi dimostrativi del vincolo pertinenziale con il reato.

Non è provato che tale importo costituisca profitto o prezzo della condotta detentiva, solo potenzialmente finalizzata allo spaccio.

Si tratterebbe, al più, di somme rivenienti da una pregressa attività di cessione.

Peraltro, l'importo di euro 8.910.00 risulta essere stato rinvenuto nella camera da letto della madre dell'imputato, titolare di pensione di riversibilità, e lo stesso Petrosino è titolare di reddito di cittadinanza.

Tali redditi leciti sono dunque compatibili con la disponibilità della somma coercita.

2.3. Vizi di motivazione.

La sentenza impugnata è fondata su una arbitraria ricostruzione dei fatti e carente della enunciazione delle ragioni logico giuridiche della decisione assunta.

2.4. Violazione dell'art. 43 cod. pen.

La sentenza non motiva in relazione all'elemento psicologico del reato. +

2.5. Violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

La sentenza non contiene alcuna verifica della insussistenza delle cause di proscioglimento enunciate dall'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile. 2.In primis deve osservarsi che, venendo in rilievo una sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione soggiace ai limiti di ammissibilità posti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., essendo in tal caso deducibili i soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.Dunque gli unici motivi valutabili in questa sede, tra quelli proposti, attengono alla qualificazione giuridica della condotta ed alla disposta confisca.

4. Tanto premesso, il primo motivo è manifestamente infondato.

Al riguardo, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (in tal senso, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 4, n.13749 del 23/03/2022).

Nella specie, senza illogicità la condotta è stata inquadrata nell'ambito del primo comma dell'art. 73 cit., sulla base di una serie di indici parametrici, tra .i quali il quantitativo di gr. 90,58, e la elevata percentuale di principio attivo, nonché la presenza di sostanza da taglio, tale da consentire una notevole implementazione del già elevato numero di sostanze estraibili.

Dunque, è stata fatta corretta applicazione dei principi anche da ultimo puntualizzati dalle Sezioni Unite di questa Corte per cui è ben possibile che tra i vari elementi da considerare, ai fini della qualificazione della condotta, si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione, e che uno di essi - nella specie, quello ponderale - assuma in concreto valore assorbente, quando la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri (in motivazione, Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 2740769).

5. Quanto alla confisca, va precisato che, secondo quanto stabilito da Sez.

U, n.21368 del 26/09/2019, dep., 17/07/2020, Savin, Rv. 279348, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.E' poi ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione della sentenza applicativa di pena che abbia disposto la confisca, determinandosi in tal caso un'illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (v.

Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946, la quale ha precisato che, sebbene la relativa statuizione esuli dall'area della negozialità, come individuata e delimitata dall'art. 444 cod. proc. pen., di modo che le richieste delle parti al riguardo non vincolano il giudice, la pronuncia che disponga l'applicazione di una misura di sicurezza è suscettibile di ricorso quando la misura sia disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tale ermeneusi è conforme a quanto l'art. 25 Cost. stabilisce in tema di misure di sicurezza in generale, ed al principio di ricorribilità in cassazione «per violazione di legge» delle sentenze e dei provvedimenti comunque incidenti sulla libertà personale, posto dall'art. 111 Cost.).

6. Ciò posto, anche il motivo sulla confisca è manifestamente infondato.

E' stata difatti disposta la confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 85-bis del d.P.R. n. 309, la quale prescinde dal nesso di pertinenzialità del bene che ne è oggetto con il reato.

Atteso l'evidente e motivato squilibrio tra i redditi leciti del nucleo familiare e le somme apprese con il sequestro, il Giudice di merito non era tenuto a ricercare un nesso eziologico dei beni rispetto ai reati per cui si è qui proceduto (e tantomeno, rispetto alla "attività di spaccio" cui viene fatto riferimento in ricorso, che non è mai stata in contestazione), e ciò in coerenza con la natura giuridica di misura di sicurezza atipica che è propria di detta tipologia di confisca, in quanto fondata su una situazione di pericolosità espressa dal soggetto, in correlazione alla commissione del reato-spia (onde la confisca estesa è sempre più assimilata, nella logica e nelle finalità, alla confisca/misura di prevenzione patrimoniale).

Nella stessa ottica, non ha dunque rilevanza che il valore dei beni confiscati ecceda il provento derivato da detto reato (Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Rv. 226490).

7. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali nonché della somma che si indica in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 02/12/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria 2 O GEN 2023 [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE - lL'\ V- '', .„) Le):)",\:-.-( ( -,,.',..),. ''('_ -- 1 e (;):1'),--- (,.'.L-_•,.- t'' ''_ 'L, ' 5‘71-:`--- ) eT,;' / ) :'»,'CI .:,2„.) ..)--n„ h' rl--- ( , í ,,(•.:" ''--J", e, Q,.,, i \,.... '''' \ ' i ',, ,1-,, , U'''‘- ''- 1- L °-' \-• V‘.k.,---b.._ r `'-- ' '-'-• ''..

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su richiesta concorde delle parti, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e ha ordinato la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e la confisca del danaro, pari ad euro 9190,00 in sequestro. 2. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha articolato, plurimi motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione. 2.1. Violazione dell'art. 73, comma 5, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 . Il fatto è stato inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. cìt. sul rilievo che l'imputato abbia detenuto gr. 90,58 di cocaina e che tale quantitativo sia incompatibile con l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5 cit.; ciò senza considerare la complessità degli indici parametrici indicati in tale ultima disposizione. 2.2 Violazione dell'art. 240 cod. pen. in relazione alla confisca di euro 9.190,00, disposta in mancanza di elementi dimostrativi del vincolo pertinenziale con il reato. Non è provato che tale importo costituisca profitto o prezzo della condotta detentiva, solo potenzialmente finalizzata allo spaccio. Si tratterebbe, al più, di somme rivenienti da una pregressa attività di cessione. Peraltro, l'importo di euro 8.910.00 risulta essere stato rinvenuto nella camera da letto della madre dell'imputato, titolare di pensione di riversibilità, e lo stesso Petrosino è titolare di reddito di cittadinanza. Tali redditi leciti sono dunque compatibili con la disponibilità della somma coercita. 2.3. Vizi di motivazione. La sentenza impugnata è fondata su una arbitraria ricostruzione dei fatti e carente della enunciazione delle ragioni logico giuridiche della decisione assunta. 2.4. Violazione dell'art. 43 cod. pen. La sentenza non motiva in relazione all'elemento psicologico del reato. + 2.5. Violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. La sentenza non contiene alcuna verifica della insussistenza delle cause di proscioglimento enunciate dall'art. 129 cod. proc. pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2.In primis deve osservarsi che, venendo in rilievo una sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione soggiace ai limiti di ammissibilità posti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., essendo in tal caso deducibili i soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.Dunque gli unici motivi valutabili in questa sede, tra quelli proposti, attengono alla qualificazione giuridica della condotta ed alla disposta confisca. 4. Tanto premesso, il primo motivo è manifestamente infondato. Al riguardo, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (in tal senso, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 4, n.13749 del 23/03/2022). Nella specie, senza illogicità la condotta è stata inquadrata nell'ambito del primo comma dell'art. 73 cit., sulla base di una serie di indici parametrici, tra .i quali il quantitativo di gr. 90,58, e la elevata percentuale di principio attivo, nonché la presenza di sostanza da taglio, tale da consentire una notevole implementazione del già elevato numero di sostanze estraibili. Dunque, è stata fatta corretta applicazione dei principi anche da ultimo puntualizzati dalle Sezioni Unite di questa Corte per cui è ben possibile che tra i vari elementi da considerare, ai fini della qualificazione della condotta, si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione, e che uno di essi - nella specie, quello ponderale - assuma in concreto valore assorbente, quando la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri (in motivazione, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 2740769). 5. Quanto alla confisca, va precisato che, secondo quanto stabilito da Sez. U, n.21368 del 26/09/2019, dep., 17/07/2020, Savin, Rv. 279348, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.E' poi ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione della sentenza applicativa di pena che abbia disposto la confisca, determinandosi in tal caso un'illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (v. Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946, la quale ha precisato che, sebbene la relativa statuizione esuli dall'area della negozialità, come individuata e delimitata dall'art. 444 cod. proc. pen., di modo che le richieste delle parti al riguardo non vincolano il giudice, la pronuncia che disponga l'applicazione di una misura di sicurezza è suscettibile di ricorso quando la misura sia disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge. Tale ermeneusi è conforme a quanto l'art. 25 Cost. stabilisce in tema di misure di sicurezza in generale, ed al principio di ricorribilità in cassazione «per violazione di legge» delle sentenze e dei provvedimenti comunque incidenti sulla libertà personale, posto dall'art. 111 Cost.). 6. Ciò posto, anche il motivo sulla confisca è manifestamente infondato. E' stata difatti disposta la confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 85-bis del d.P.R. n. 309, la quale prescinde dal nesso di pertinenzialità del bene che ne è oggetto con il reato. Atteso l'evidente e motivato squilibrio tra i redditi leciti del nucleo familiare e le somme apprese con il sequestro, il Giudice di merito non era tenuto a ricercare un nesso eziologico dei beni rispetto ai reati per cui si è qui proceduto (e tantomeno, rispetto alla "attività di spaccio" cui viene fatto riferimento in ricorso, che non è mai stata in contestazione), e ciò in coerenza con la natura giuridica di misura di sicurezza atipica che è propria di detta tipologia di confisca, in quanto fondata su una situazione di pericolosità espressa dal soggetto, in correlazione alla commissione del reato-spia (onde la confisca estesa è sempre più assimilata, nella logica e nelle finalità, alla confisca/misura di prevenzione patrimoniale). Nella stessa ottica, non ha dunque rilevanza che il valore dei beni confiscati ecceda il provento derivato da detto reato (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Rv. 226490). 7. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali nonché della somma che si indica in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/12/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria 2 O GEN 2023 [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE - lL'\ V- '', .„) Le):)",\:-.-( ( -,,.',..),. ''('_ -- 1 e (;):1'),--- (,.'.L-_•,.- t'' ''_ 'L, ' 5‘71-:`--- ) eT,;' / ) :'»,'CI .:,2„.) ..)--n„ h' rl--- ( , í ,,(•.:" ''--J", e, Q,.,, i \,.... '''' \ ' i ',, ,1-,, , U'''‘- ''- 1- L °-' \-• V‘.k.,---b.._ r `'-- ' '-'-• ''.. U :.; .i '. 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