CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19927/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 11 settembre 2024 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, emessa in data 3 maggio 2019, che lo aveva dichiarato responsabile del delitto di tentato furto aggravato. 2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati prospettati la violazione della legge processuale penale e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello. 3. È dirimente osservare che il ricorso non è manifestamente infondato. A fronte dell'indicazione nell'atto di appello degli elementi probatori posti a fondamento del gravame, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che «l'atto di appello non cont[eneva] l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta» e ad affermare che l'atto di gravame sostenesse soltanto l'insufficienza della prova, senza confutare gli elementi posti a base della condanna, pur osservando che la difesa avesse prospettato che la condotta in imputazione fosse stata commessa da altri senza la prova della conoscenza di essa da parte del Cilona. Deve, pertanto, rilevarsi che il 18 aprile 2024 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 3 aprile 2015), pari a otto anni e quattro mesi (tenendo conto dell'interruzione e constando n. 259 giorni di sospensione, per i differimenti dal 27 giugno 2018 al 13 marzo 2019 per astensione del difensore: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.); e deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così