CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23629/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Salvo 8/B, in persona dell’amministratore elegale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Romeo ([OSCURATO:PERSONA] 77L28 H224K) e presso il suo studio, in [OSCURATO:PERSONA],via G. [OSCURATO:PERSONA] n. 122, elettivamente domiciliata.contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) inpersona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale delproprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:EMAIL]), che la rappresenta e difende.- controricorrente -Numero registro generale 18772/2021Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 23629/2026Data pubblicazione 21/07/2026avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia R.G. 7986/2020pubblicata il successivo 4.06.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/6/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Venezia, in parziale accoglimentodell’opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], ha ammessoquest’ultima al passivo di [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria perl’ulteriore complessiva somma di euro 38.932,10 in chirografo.1.1 [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c. ha infatti proposto ritualeopposizione avverso la decisione di parziale rigetto del GD, resa con decreto2.10.2020, su conforme proposta del [OSCURATO:PERSONA], relativa alladomanda di ammissione al passivo di [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazionestraordinaria, per un credito pari ad euro 89.583,34, oltre IVA e interessiriferito a provvigioni, indennità sostitutiva preavviso, indennità di clientela econ [OSCURATO:SOCIETA]., con richiesta del privilegio ex art. 2751 bis comma 3 c.c.1.2 Il GD aveva riconosciuto in chirografo il credito per provvigioni per euro308.155,92, aveva escluso il privilegio e l’importo richiesto per le indennitàritenendo non dimostrati i presupposti.1.3 L’opponente ha dunque contestato il mancato riconoscimento delleindennità tenuto conto che il contratto di agenzia sottoscritto tra le parti il13.5.2019 espressamente richiamava l’AEC [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che pertanto conriferimento a tale fonte e non all’art. 1751 c.c. doveva esser verificata lasussistenza dei presupposti, stante la portata migliorativa della normativa dicui all’AEC rispetto al trattamento previsto dalla normativa codicistica; harilevato inoltre come l’indennità sostitutiva del preavviso fosse sempredovuta. L’opponente ha inoltre richiesto il riconoscimento del privilegio di cuiall’art.2751 bis c.c. in relazione all’intero credito oggetto della domanda inNumero registro generale 18772/2021Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 23629/2026Data pubblicazione 21/07/2026quanto i ricavi prodotti dalla società risultavano il frutto dell’attivitàqualificante e determinante dei due soci agenti.2. Il Tribunale di Venezia, nella resistenza dell’amministrazione straordinaria,ha parzialmente accolto la domanda.2.1 Il Tribunale ha in primo luogo distinto la domanda relativa alla richiestaindennità sostitutiva del preavviso dalla domanda relativa alle indennitàsuppletiva di clientela e FIRR, e ciò in quanto solo rispetto a queste due ultime(unitamente all’indennità meritocratica) doveva essere affrontato il tema deirapporti tra la disciplina codicistica ex art 1751 c.c. e la disciplina contrattuale(accordi collettivi e individuali).2.2 Ha ritenuto che l’indennità sostitutiva del preavviso richiestadall’opponente andasse nel caso di specie senz’altro riconosciuta secondo laprevisione del contratto in essere tra l’opponente e [OSCURATO:SOCIETA] e tenutoconto che l’opponente aveva provato che in data 09.10.2013 [OSCURATO:PERSONA] notificato alla stessa la disdetta del contratto con effetto immediato.2.3 Ha invece ritenuto il Tribunale che dovevano essere escluse le richiesteformulate dall’opponente in merito all’indennità di clientela e al FIRR poichél’opponente non aveva allegato né provato, com’era suo onere, la sussistenzadelle circostanze di fatto previste dall’art.1751 c.c. ovvero di aver procuratonuovi clienti al preponente o di aver sensibilmente sviluppato gli affari con iclienti esistenti, sempre che il preponente avesse ancora ricevuto sostanzialivantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.2.4 Ha infatti escluso, in proposito, l’argomentazione secondo la quale dovevaesser riconosciuta l’indennità prevista dall’accordo collettivo tenuto conto chela stessa sarebbe risultata più favorevole, in quanto automaticamentericonosciuta, e ciò perché risultavano in capo all’agente oneri di allegazione eprova solo superati i quali poteva poi farsi questione relativamente alladisciplina che riconosce il trattamento più favorevole (così richiamando: Cass.Sez. lavoro n.486/2016; così, Cass., n.12724/2009).2.5 Ha infine concluso il Tribunale nel senso che dovesse essere altresìrigettata la richiesta formulata dall’opponente di riconoscimento del privilegioex art. 2751 bis n. 3 c.c. (anche rispetto al credito per provvigioni giàammesso in via chirografaria al passivo), tenuto conto della natura delNumero registro generale 18772/2021Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 23629/2026Data pubblicazione 21/07/2026privilegio “consistente nel rafforzare la tutela dei crediti derivanti dallaprestazione di lavoro autonomo o parasubordinato, attraverso ilriconoscimento della medesima collocazione privilegiata prevista per quelliretributivi derivanti da rapporto di lavoro subordinato, in quanto destinati asoddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia”(così richiamando: Cass. n.18692/2017). Stante la natura di società dipersone dell’agente, il Tribunale ha condiviso il rilievo secondo cui non erastato dimostrato lo svolgimento diretto dell’attività da parte dei soci né laprevalenza del lavoro sul capitale.3.Il decreto, pubblicato il 4.06.2021, è stato impugnato da [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui laStefanel s.p.a. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.La parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta che il provvedimentoimpugnato meriterebbe di essere censurato nella parte in cui il Tribunale diVenezia, in violazione di quanto disposto dall’art. 12 dell’AEC AgenziaRappresentanza del 26.02.2002 aveva omesso di riconoscere in suo favorel’indennità suppletiva di clientela, ritenendo erroneamente che ai finidell’applicazione della disciplina di cui all’AEC fosse preliminarmentenecessario per l’opponente, per la verifica della natura migliorativa rispettoalla disciplina legale delle predette condizioni, fornire prova della sussistenzadei presupposti di cui all’art. 1751, comma 1, c.c. ovvero di aver procuratonuovi clienti al preponente o di aver sensibilmente sviluppato gli affari con iclienti esistenti, sempre che il preponente avesse ricevuto ancora sostanzialivantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.A tal fine la società ricorrente articola violazione o falsa applicazione deldisposto di cui all’ art. 12 dell’AEC di riferimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.1.1 Il primo motivo è inammissibile.1.1.1 In realtà, le doglianze contenute nel motivo qui in esame sidisinteressano, nella sostanza, della statuizione giudiziale impugnata.Numero registro generale 18772/2021Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 23629/2026Data pubblicazione 21/07/2026Va sottolineato come il Tribunale avesse escluso l’indennità di clientela e ilonere inerente all’aver procurato nuovi clienti al preponente o di aversensibilmente sviluppato affari con clienti esistenti.La decisione adottata dal Tribunale non risulta in contrasto con lagiurisprudenza di legittimità, perché l'indennità da corrispondere all'agente dicommercio in caso di cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 1751, comma6, c.c., è inderogabile solo in peius nella sua determinazione normativa,consentendo l'applicazione delle norme collettive del settore ove risultinoessere di maggior favore rispetto alla disciplina legale.Nel caso di specie, era stato invocato l’accordo Aec.Ma la riformulazione dell'art. 1751 c.c. ha ripristinato (come affermato ancheda Cass., Sez. L 15203-10) il carattere alternativo delle due condizionirichieste. Con la conseguenza che l'assetto finale della disciplina di fontelegale implica, da una parte, il beneficio dell'indennità di cessazione delrapporto riconosciuto solo all'agente "meritevole" (quello, cioè, che abbiaprocurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gliaffari con i clienti esistenti e il preponente abbia ricevuto ancora sostanzialivantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) e, dall’altra, la quantificazionedell'indennità determinata solo nella misura in cui il suo ammontare sia "equo,tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioniche l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti". Dopodichél'indennità ex art. 1751 c.c. non è generalizzata, essendo invece riconosciutasoltanto ad "alcuni" agenti (quelli più meritevoli secondo un criterioproduttivistico accentuato), e ciò anche con la previsione della soglia di unlimite massimo.1.1.2 Ma su queste ultime statuizioni il motivo di ricorso qui in esame nonincide in alcuno modo, anche considerato che, ai sensi della giurisprudenzadi legittimità, è stato affermato che, in tema di indennità per cessazione delrapporto di agenzia, a seguito della sentenza della CGUE, 23 marzo 2006, incausa C-465/04, interpretativa degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653, aifini della quantificazione della stessa, nel regime precedente l'AEC del 26febbraio 2002 che ha introdotto l'"indennità meritocratica", ove l'agente proviNumero registro generale 18772/2021Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 23629/2026Data pubblicazione 21/07/2026di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari coni clienti esistenti (ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affaricon tali clienti) ai sensi dell'art. 1751, comma 1, c.c., è necessario verificare- non secondo una valutazione complessiva "ex ante" dell'operato dell'agente,ma secondo un esame dei dati concreti "ex post" - se, fermi i limiti postidall'art. 1751, comma 3, c.c., l'indennità determinata secondo l'accordocollettivo per gli agenti di commercio, tenuto conto di tutte le circostanze delcaso e, in particolare, delle provvigioni che l'agente perde, sia equa ecompensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto,riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità (Cass. Sez. L.,14/01/2016, n. 486).2. Con il secondo motivo si censura il provvedimento impugnato per“Violazione o falsa applicazione del disposto di cui all’art. 115 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. e dell’art. 2751 bis c. 3 c.c. in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.”.2.1 Sostiene la società ricorrente che dalla succinta motivazione fornita dalTribunale, a sostegno del rigetto della richiesta di ammissione del credito conprivilegio ex art. 2751 bis c. 3 c.c., si evincerebbe la denunciata violazionedell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 5 c.p.c. attesa la mancatamenzione della residua documentazione prodotta dall’opponente. L’omessamenzione di tale documentazione, con conseguente assoluto difetto dimotivazione in ordine alla inidoneità o meno della stessa a comprovare laprevalenza dell’attività dei soci sul capitale, si tradurrebbe in una omessavalutazione di elementi determinanti ai fini del decidere integrante “laviolazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.”2.2 Il secondo motivo è inammissibile perché investe invece la quaestio facti.Sul punto, giova ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurrela violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il doveredi considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveNumero registro generale 18772/2021Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 23629/2026Data pubblicazione 21/07/2026proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U., sentenza n. 20867 del 30/09/2020).Ebbene, la parte ricorrente cerca di sollecitare un nuovo apprezzamento infatto in ordine al profilo della inidoneità o meno della documentazione versatain atti a comprovare la prevalenza dell’attività dei soci sul capitale, deducendoun motivo di doglianza che esula completamente dal perimetro delimitante lacognizione del giudice di legittimità.Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 3 giugno 2026Il Presidente