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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 02310/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25371-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 259, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2015 n.25371 sez.

S2 - ud. 20/12/2020 - controricorrente - avverso la sentenza n. 1796/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Padova per il pagamento di euro 3.812.866,00 eccependo in compensazione e domandando in via riconvenzionale il pagamento delle somme dovute per i danni subiti in conseguenza di vizi nella fornitura di alcuni prodotti.

2. Si costituiva in giudizio la controparte chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta e la condanna al risarcimento del danno subito.

3. La causa veniva interrotta in seguito all'ammissione di [OSCURATO:SOCIETA]. alla procedura di amministrazione straordinaria, e poi veniva riassunta presso il Tribunale di Padova che condannava [OSCURATO:SOCIETA] a pagare a [OSCURATO:SOCIETA] la somma richiesta, dichiarando l'improcedibilità della domanda proposta in via riconvenzionale verso il fallimento.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

4. La Corte d'Appello dichiarava l'improcedibilità dell'appello.

In particolare, il giudice del gravame rilevava che, con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Padova in materia di opposizione allo stato passivo, era stata accertata l'inesistenza del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] oggetto dell'eccezione di compensazione e della domanda riconvenzionale.

Ric. 2015 n.25371 sez.

S2 - ud. 20/12/2020 La domanda proposta in sede di opposizione allo stato passivo concerneva la totalità delle somme dovute di cui si chiedeva l'accertamento con la conseguenza che nessun'altro accertamento sul punto era consentito.

Poiché l'accertamento del credito da opporre in compensazione a titolo di conguaglio nell'ambito dello stesso rapporto costituiva l'unico motivo di opposizione proposto fin dal primo grado, non essendo mai stata in contestazione la fornitura posta da [OSCURATO:SOCIETA], non vi era alcuna ragione per continuare il giudizio che doveva essere dichiarato improcedibile.

5. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di ricorso.

6. [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.

7. Fissato all'udienza pubblica del 20 dicembre 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall'art. 7 del decreto- legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

8. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.

9. La ricorrente per mezzo del difensore munito di procura speciale in data 9 dicembre 2021 ha depositato atto di rinuncia al ricorso notificato alla controparte.

10. I difensori della controricorrente, hanno depositato in pari data atto di accettazione alla rinuncia con compensazione delle spese di lite.

11. L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, Ric. 2015 n.25371 sez.

S2 - ud. 20/12/2020 sicché, a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione.

12. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese come da richiesta delle parti.

13. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 20 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25371-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 259, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2015 n.25371 sez. S2 - ud. 20/12/2020 - controricorrente - avverso la sentenza n. 1796/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Padova per il pagamento di euro 3.812.866,00 eccependo in compensazione e domandando in via riconvenzionale il pagamento delle somme dovute per i danni subiti in conseguenza di vizi nella fornitura di alcuni prodotti. 2. Si costituiva in giudizio la controparte chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta e la condanna al risarcimento del danno subito. 3. La causa veniva interrotta in seguito all'ammissione di [OSCURATO:SOCIETA]. alla procedura di amministrazione straordinaria, e poi veniva riassunta presso il Tribunale di Padova che condannava [OSCURATO:SOCIETA] a pagare a [OSCURATO:SOCIETA] la somma richiesta, dichiarando l'improcedibilità della domanda proposta in via riconvenzionale verso il fallimento. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 4. La Corte d'Appello dichiarava l'improcedibilità dell'appello. In particolare, il giudice del gravame rilevava che, con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Padova in materia di opposizione allo stato passivo, era stata accertata l'inesistenza del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] oggetto dell'eccezione di compensazione e della domanda riconvenzionale. Ric. 2015 n.25371 sez. S2 - ud. 20/12/2020 La domanda proposta in sede di opposizione allo stato passivo concerneva la totalità delle somme dovute di cui si chiedeva l'accertamento con la conseguenza che nessun'altro accertamento sul punto era consentito. Poiché l'accertamento del credito da opporre in compensazione a titolo di conguaglio nell'ambito dello stesso rapporto costituiva l'unico motivo di opposizione proposto fin dal primo grado, non essendo mai stata in contestazione la fornitura posta da [OSCURATO:SOCIETA], non vi era alcuna ragione per continuare il giudizio che doveva essere dichiarato improcedibile. 5. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di ricorso. 6. [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso. 7. Fissato all'udienza pubblica del 20 dicembre 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall'art. 7 del decreto- legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 8. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. 9. La ricorrente per mezzo del difensore munito di procura speciale in data 9 dicembre 2021 ha depositato atto di rinuncia al ricorso notificato alla controparte. 10. I difensori della controricorrente, hanno depositato in pari data atto di accettazione alla rinuncia con compensazione delle spese di lite. 11. L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, Ric. 2015 n.25371 sez. S2 - ud. 20/12/2020 sicché, a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione. 12. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese come da richiesta delle parti. 13. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 20 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 02310/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris