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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 gennaio 1983

Cassazione n. 01347/2022

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1983 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/07/1983 avverso l'ordinanza del 21/07/2021 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21/07/2021, il Tribunale di Venezia rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 25/06/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, con la quale era stata applicata ai predetti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, per detenzione illecita di gr 811 di sostanza stupefacente del tipo eroina.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati.

Entrambi i ricorrenti deducono, con un unico motivo, violazione degli artt. 274,275,284 e 309 cod.pro.pen. e correlato vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di riesame.

Argomentano che il Tribunale del riesame aveva ritenuto di non concedere la sostituzione della misura cautelare, perché inadeguata a contenere le esigenze cautelari, evidenziando tre elementi (inserimento degli indagati in contesto illecito di notevole spessore, circostanza che tale circuito era rimasto ignoto, personalità negativa degli indagati) che non comprovavano la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, così integrandosi il vizio di carenza ed illogicità della motivazione; inoltre, quanto aliY profilo soggettivo, il Tribunale non aveva considerato che il Sallaku annoverava precedenti specifici e risalenti nel tempo e che [OSCURATO:PERSONA] annoverava un solo precedente, non specifico e risalente nel tempo; rimarcano che ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. la custodia cautelare deve essere considerata l'extrema ratio e che tale misura può essere disposta solo quando le altre misure cautelari risultino inadeguate e sempre che sussista un motivato pericolo attuale e concreto di fuga e/o recidivanza.

Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le doglianze proposte con il motivo di ricorso sono infondate.

2. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, non limitandosi ad evocare la gravità del titolo di reato (art 73, commi 1, d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina), ma rimarcando anche le modalità della condotta (notevole quantitativo di stupefacente sequestrato, rinvenimento di numeroso materiale per la preparazione ed il confezionamento dello stupefacente, ritrovamento di ingente somma di denaro, stato di disoccupazione dei prevenuti )- indicative di abitualità e di notevole professionalità criminale ed il profilo soggettivo negativo degli indagati (gravati da precedenti penali e di polizia, anche specifici), circostanze che, valutate complessivamente, erano dimostrative di una personalità incline al crimine.

I Giudici di merito, quindi, hanno valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione sul quadro cautelare.

La valutazione è aderente al disposto dall'art. 274, comma primo, c), cod. proc. pen., come modificato dalla L n. 47 del 2015, che non consente di desumere il pericolo di recidiva dalla astratta gravità del titolo del reato per il quale si procede, ma richiede la valutazione congiunta delle modalità del fatto e della personalità della persona sottoposta alle indagini.

Del pari congrua è la valutazione relativa all'attualità delle esigenze cautelari.

Invero, l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216).

L'ordinanza impugnata ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare le specifiche modalità di realizzazione delle condotte delittuose ed il notevole quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, il contesto in cui i reati si erano realizzati ed avevano prodotto effetti, la personalità negativa palesata dai ricorrenti, l'inserimento in un contesto delinquenziale di particolare spessore, elementi tutti idonei a rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza.

Congrua è anche la valutazione di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, basata coerentemente sugli elementi fattuali già rappresentati e sul rilievo ulteriore della ineità di misure più lievi della stessa a contenere il pericolo di nuove iniziative criminose, in ragione della prognosi di inaffidabilità degli indagati circa la capacità di rispettare spontaneamente le relative prescrizioni.

Va ricordato che, per quanto attiene ai criteri da seguire per valutare l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere, che questa Corte ha più volte ribadito come l'adeguatezza della misura in concreto applicata vada valutata anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni che a detta misura cautelare siano eventualmente collegati, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato (Sez.6, n.53026 del 06/11/2017, Rv.271686; Sez.3,n.5121 del 04/12/2013, dep.03/02/2014, Rv.258832; Sez.1, n.30561 dell 5/07/2010, Rv.248322; Sez. 2, n. 2170 del 27/03/1998, dep. 14/01/1999, Brescia, Rv. 5 212294), precisando come assuma particolare rilievo la pericolosità dell'indagato (Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755).

L'inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all' art. 274, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., può, quindi, essere ritenuta quando elementi specifici in relazione alla personalità del soggetto inducano a ritenere che quest'ultimo possa essere propenso a violare le prescrizioni della cautela impostagli.

Tale valutazione va eseguita soppesando, nella loro globalità, sia gli elementi inerenti alla gravità ed alle circostanze del fatto e sia quelli inerenti alla personalità del prevenuto nel senso che la concessione degli arresti domiciliari è preclusa nella misura in cui - sulla base di dati fattuali concreti, anche desumibíli da massime di esperienza, e dunque non meramente astratti o congetturali - sia possibile ritenere che l'imputato si sottragga all'osservanza delle prescrizioni attraverso il mancato assolvimento degli obblighi connessi all'esecuzione della misura cautelare domestica.

Nella specie, in particolare, il Tribunale ha congruamente e logicamente motivato nel senso di ritenere che, atteso lo spessore delle ravvisate esigenze cautelari, queste non fossero contenibili se non mediante la misura estrema della custodia cautelare in carcere, non potendo confidarsi sulla buona volontà e coscienza degli indagati, né sussistendo alcun elemento concreto che potesse fondare una prognosi positiva di rispetto degli ambiti di libertà connaturati a misure meno afflittive, che avrebbero frustrato del tutto le ravvisate esigenze cautelari, emergendo, invece, elementi contrari dalle modalità delle condotte che denotavano lo stabile inserimento in un contesto illecito di notevole spessore criminale e dai precedenti penali e giudiziari che comprovavano come la capacità a delinquere si fosse ampliata nel corso del tempo nonostante le intervenute condanne e la sottoposizione a misure cautelari personali.

3. Consegue, pertanto, il rigetto dei ricorsi e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 94, comma 1- ter. d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1983 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/07/1983 avverso l'ordinanza del 21/07/2021 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21/07/2021, il Tribunale di Venezia rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 25/06/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, con la quale era stata applicata ai predetti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, per detenzione illecita di gr 811 di sostanza stupefacente del tipo eroina. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. Entrambi i ricorrenti deducono, con un unico motivo, violazione degli artt. 274,275,284 e 309 cod.pro.pen. e correlato vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di riesame. Argomentano che il Tribunale del riesame aveva ritenuto di non concedere la sostituzione della misura cautelare, perché inadeguata a contenere le esigenze cautelari, evidenziando tre elementi (inserimento degli indagati in contesto illecito di notevole spessore, circostanza che tale circuito era rimasto ignoto, personalità negativa degli indagati) che non comprovavano la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, così integrandosi il vizio di carenza ed illogicità della motivazione; inoltre, quanto aliY profilo soggettivo, il Tribunale non aveva considerato che il Sallaku annoverava precedenti specifici e risalenti nel tempo e che [OSCURATO:PERSONA] annoverava un solo precedente, non specifico e risalente nel tempo; rimarcano che ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. la custodia cautelare deve essere considerata l'extrema ratio e che tale misura può essere disposta solo quando le altre misure cautelari risultino inadeguate e sempre che sussista un motivato pericolo attuale e concreto di fuga e/o recidivanza. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze proposte con il motivo di ricorso sono infondate. 2. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, non limitandosi ad evocare la gravità del titolo di reato (art 73, commi 1, d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina), ma rimarcando anche le modalità della condotta (notevole quantitativo di stupefacente sequestrato, rinvenimento di numeroso materiale per la preparazione ed il confezionamento dello stupefacente, ritrovamento di ingente somma di denaro, stato di disoccupazione dei prevenuti )- indicative di abitualità e di notevole professionalità criminale ed il profilo soggettivo negativo degli indagati (gravati da precedenti penali e di polizia, anche specifici), circostanze che, valutate complessivamente, erano dimostrative di una personalità incline al crimine. I Giudici di merito, quindi, hanno valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione sul quadro cautelare. La valutazione è aderente al disposto dall'art. 274, comma primo, c), cod. proc. pen., come modificato dalla L n. 47 del 2015, che non consente di desumere il pericolo di recidiva dalla astratta gravità del titolo del reato per il quale si procede, ma richiede la valutazione congiunta delle modalità del fatto e della personalità della persona sottoposta alle indagini. Del pari congrua è la valutazione relativa all'attualità delle esigenze cautelari. Invero, l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216). L'ordinanza impugnata ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare le specifiche modalità di realizzazione delle condotte delittuose ed il notevole quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, il contesto in cui i reati si erano realizzati ed avevano prodotto effetti, la personalità negativa palesata dai ricorrenti, l'inserimento in un contesto delinquenziale di particolare spessore, elementi tutti idonei a rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza. Congrua è anche la valutazione di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, basata coerentemente sugli elementi fattuali già rappresentati e sul rilievo ulteriore della ineità di misure più lievi della stessa a contenere il pericolo di nuove iniziative criminose, in ragione della prognosi di inaffidabilità degli indagati circa la capacità di rispettare spontaneamente le relative prescrizioni. Va ricordato che, per quanto attiene ai criteri da seguire per valutare l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere, che questa Corte ha più volte ribadito come l'adeguatezza della misura in concreto applicata vada valutata anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni che a detta misura cautelare siano eventualmente collegati, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato (Sez.6, n.53026 del 06/11/2017, Rv.271686; Sez.3,n.5121 del 04/12/2013, dep.03/02/2014, Rv.258832; Sez.1, n.30561 dell 5/07/2010, Rv.248322; Sez. 2, n. 2170 del 27/03/1998, dep. 14/01/1999, Brescia, Rv. 5 212294), precisando come assuma particolare rilievo la pericolosità dell'indagato (Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755). L'inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all' art. 274, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., può, quindi, essere ritenuta quando elementi specifici in relazione alla personalità del soggetto inducano a ritenere che quest'ultimo possa essere propenso a violare le prescrizioni della cautela impostagli. Tale valutazione va eseguita soppesando, nella loro globalità, sia gli elementi inerenti alla gravità ed alle circostanze del fatto e sia quelli inerenti alla personalità del prevenuto nel senso che la concessione degli arresti domiciliari è preclusa nella misura in cui - sulla base di dati fattuali concreti, anche desumibíli da massime di esperienza, e dunque non meramente astratti o congetturali - sia possibile ritenere che l'imputato si sottragga all'osservanza delle prescrizioni attraverso il mancato assolvimento degli obblighi connessi all'esecuzione della misura cautelare domestica. Nella specie, in particolare, il Tribunale ha congruamente e logicamente motivato nel senso di ritenere che, atteso lo spessore delle ravvisate esigenze cautelari, queste non fossero contenibili se non mediante la misura estrema della custodia cautelare in carcere, non potendo confidarsi sulla buona volontà e coscienza degli indagati, né sussistendo alcun elemento concreto che potesse fondare una prognosi positiva di rispetto degli ambiti di libertà connaturati a misure meno afflittive, che avrebbero frustrato del tutto le ravvisate esigenze cautelari, emergendo, invece, elementi contrari dalle modalità delle condotte che denotavano lo stabile inserimento in un contesto illecito di notevole spessore criminale e dai precedenti penali e giudiziari che comprovavano come la capacità a delinquere si fosse ampliata nel corso del tempo nonostante le intervenute condanne e la sottoposizione a misure cautelari personali. 3. Consegue, pertanto, il rigetto dei ricorsi e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 94, comma 1- ter. d
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