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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 luglio 1974

Cassazione n. 13853/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1974 avverso la sentenza del 25/09/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO L

1. Con ia sent epello di Bari confermava la 1----eplenzo data 17.5.2018, aveva corda, e ,• di giustizia, in relazione ai reato ci, furto oce C. -,1(..»„; li.

2. Avverso la sentenza deiia laie, di cui chiede l'annullamento; na nropostc one l'imputato, lamentando, vizio di motivazione .dst,uata valutazione delle risultanze 1:-se responsabilità del preventho ao _siff,ciente l'esito dell'individuazione

3. Il ricorso va dichiarato re; ML Ed invero. seso.._ --sprudenza della Suprema Corte anche o ,- ,p- orta.,ta all'art. 606, comma 1„ leto e)„ ce Je, 2006, resta non deducibile nei (,-,,tiaizo , tiei fatto, stante la preclusione per ia Corte »o,i-re la propria valutazione nei precedenti gradi di merito In questa sec,c gornentativo seguito (IL, tutto generica lettura aiternatsit. - Ho, posto che, in tal caso, e e•T—tiers..

Hnento di una operazione è quella di reinterpretaziene ::,0c_,ice di merito ai fini deiia 'Vi. 22/01/2014, n. 10289; Cass. i 7 ; Cass., Sez. 6, n. 25255 n. 48050 del 02/07/2919 ;

4. Alla :-.1:cHa - ricorrente, ai sens procedimento e della semina e ec .:e ammende, tenuto corto ...7 dei motivi di (r impugnazione. c3i :SU :Line da colpa nella ssibilità (cfr.

Corte CosLituz k. dichiara inarnimssiie li - -rei-s.te al pagamento delle spese processuali e deiia n favore della cassa delle arni.,-ieHJe.

Così deciso in Roma ii 14.12.2C)21 [OSCURATO:PERSONA] sc t) L_

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1974 avverso la sentenza del 25/09/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO L 1. Con ia sent epello di Bari confermava la 1----eplenzo data 17.5.2018, aveva corda, e ,• di giustizia, in relazione ai reato ci, furto oce C. -,1(..»„; li. 2. Avverso la sentenza deiia laie, di cui chiede l'annullamento; na nropostc one l'imputato, lamentando, vizio di motivazione .dst,uata valutazione delle risultanze 1:-se responsabilità del preventho ao _siff,ciente l'esito dell'individuazione 3. Il ricorso va dichiarato re; ML Ed invero. seso.._ --sprudenza della Suprema Corte anche o ,- ,p- orta.,ta all'art. 606, comma 1„ leto e)„ ce Je, 2006, resta non deducibile nei (,-,,tiaizo , tiei fatto, stante la preclusione per ia Corte »o,i-re la propria valutazione nei precedenti gradi di merito In questa sec,c gornentativo seguito (IL, tutto generica lettura aiternatsit. - Ho, posto che, in tal caso, e e•T—tiers.. Hnento di una operazione è quella di reinterpretaziene ::,0c_,ice di merito ai fini deiia 'Vi. 22/01/2014, n. 10289; Cass. i 7 ; Cass., Sez. 6, n. 25255 n. 48050 del 02/07/2919 ; 4. Alla :-.1:cHa - ricorrente, ai sens procedimento e della semina e ec .:e ammende, tenuto corto ...7 dei motivi di (r impugnazione. c3i :SU :Line da colpa nella ssibilità (cfr. Corte CosLituz k. dichiara inarnimssiie li - -rei-s.te al pagamento delle spese processuali e deiia n favore della cassa delle arni.,-ieHJe. Così deciso in Roma ii 14.12.2C)21 [OSCURATO:PERSONA] sc t) L_
Sentenza Cassazione n. 13853/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris