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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 24788/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10565/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]

V. BELLINI N 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

GENOVA n. 1396/2018 depositata il25/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentava dichiarazione doganale presso gli Uffici della Dogana di Genova in relazione all’importazione di una partita di macchinari originari degli USA, evidenziando un valore che la successiva verifica dei funzionari rivelava errato.

I maggiori diritti dovuti venivano rideterminati mediante bolletta.

La rettifica veniva accettata dalla contribuente.

L’Ufficio delle Dogane redigeva pvc mediante il quale rilevava l’errore nell’indicazione del valore della merce.

In seguito, veniva irrogato l’atto di contestazione di sanzione ai sensi dell’art. 303 TULD.

La CTP accoglieva il ricorso della contribuente riducendo in parte l’importo della sanzione dovuta.

La CTR della Liguria confermava la sentenza di primo grado.

Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle dogane è affidato ad un solo motivo.

Resiste la contribuente con controricorso, spiegando ricorso incidentale basato su due motivi.

Ragioni della decisione.

Con l’unico motivo di ricorso principale, l’Agenzia adduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 303 d.P.R. n. 43 del 1973, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere il giudice d’appello impropriamente applicato l’anzidetto art. 7, mitigando la sanzione al di fuori dei margini di esercizio della propria discrezionalità normativamente prevista.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si contesta l’illegittimità della sanzione irrogata per eccessiva sproporzione rispetto all’infrazione rilevata, con conseguente violazione del principio di eguaglianza, difesa e del principio generale di proporzionalità, posto che la riduzione a euro 15.000 della sanzione medesima si rivela comunque sproporzionata rispetto al disvalore della condotta colpita, in rapporto all’art. 303 TULD e alla valutazione delle “circostanze eccezionali”.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale si contesta l’illegittimità dell’applicazione dell’art. 303 TULD e l’errata applicazione della sanzione, posto che l’Iva, non essendo un diritto di confine, non avrebbe dovuto essere calcolata “nelle soglie previste dall’art. 303” anzidetto.

Va accolto il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito l’unico motivo del ricorso principale dell’Agenzia.

Necessita anzitutto considerare l’applicabilità in linea di principio dell’art. 7 del d.lgs. n. 462 del 1997 anche all’apparato sanzionatorio contemplato dall’art. 303 T.U. delle [OSCURATO:PERSONA] (TULD), approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

Questa Corte ha, infatti, condivisibilmente chiarito a più riprese che “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la disposizione contenuta nel comma quarto dell'art. 7 del d.lgs. n. 462 del1997 - che consente di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo, quando concorronoeccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa -si applica, in mancanza di specifiche eccezioni, ad ogni genere di sanzioni, comprese quelle che la legge stabilisce in misura proporzionale o fissa, dovendosi in tal caso considerare che il minimo ed il massimo si identificano in detta misura fissa o proporzionale” (Cass. n. 29998 del 2017; Cass. 5209 del 2011).

Sulla base di questa premessa, giova constatare che la CTR, nel soffermarsi sulla misura delle sanzioni applicabili ex art. 303 TULD ha trascurato di soffermarsi sulla specifica indicazione di criteri e parametri di quantificazione adoperati, limitandosi a valorizzare la sperequazione tout court fra l’entità della somma evasa e la sanzione irrogata dall’Ufficio in funzione della conferma della determinazione sanzionatoria assunta dal giudice di primo grado.

In tal modo, il giudice regionale si è posto in contrasto con il chiaro disposto del comma 4 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 472 del 1997, che nella versione anteriore alla recente modifica veicolata dall’art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, prevede la possibilità di ridurre la sanzione “fino alla metà del minimo”, solo in quanto vengano in apice "eccezionali circostanze”, tali da rendere “manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo e la sanzione”.

In definitiva, l’impiego del meccanismo perequativo idoneo a consentire all'Ufficio –ma, è da ritenersi, in sede contenziosa, anche al giudice – di adeguare le sanzioni, qualora quelle irrogate si palesino manifestamente sproporzionate rispetto all'entità del tributo evaso, postula che detto adeguamento avvenga esclusivamente sulla scorta di “eccezionali circostanze”, doverosamente identificate.

Le circostanze contrassegnate da “eccezionalità” vanno, in altri termini, enucleate e descritte dal giudice in funzione di una quantificazione delle sanzioni intellegibile, rispettosa delle regole e dei criteri vigenti, allineata ai principi di effettività evocati nella prima censura del ricorso incidentale.

La censura va, pertanto, accolta, con l’affermazione del seguente principio di diritto: “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la disposizione contenuta nel comma quarto dell'art.7 del d.lgs. n. 462 del 1997, nella versione anteriore alla novella apportata dall’art. 16 del d.lgs. n. 158 del 2015, ai fini della riduzione della sanzione fino alla metà del minimo postula che il giudice non si limiti a constatare ed affermare la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione medesima, ma per converso dia esplicitamente conto delle“eccezionali circostanze” che rendono manifesta la detta sproporzione”.

Anche il secondo motivo è fondato e va accolto.

Nella fattispecie si discute di IVA all'importazione e non già di dazi doganali.

L’IVA all'importazione “è estranea all'obbligazione doganale, pur condividendo con i dazi la caratteristica di trarre origine dall'importazione di beni nell'Unione Europea e dalla loro conseguente introduzione nel circuito economico degli Stati membri”(Cass. n. 7951 del 2019; Cass. n. 18652 del 2018; Cass.n. 8473 del 2018).

Da ciò discende, diversamente da quanto opinato dalla CTR, la non computabilità dell’IVA ai fini del calcolo della sanzione.

In altri termini, l’IVA non può essere promiscuamente cumulata all’imposta doganale evasa in funzione della determinazione del quantum sanzionatorio.

Va pertanto affermato anche il seguente principiodi diritto: “In tema disanzioni per violazioni delle disposizioni in materiadoganale, l'IVA all'importazione, in quanto estranea all'obbligazione doganale, non può essere cumulata all’ammontare dei diritti di confine evasi, ai fini della determinazione dellesanzioni ex art. 303 TULD ”.

L’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento della censura veicolata col ricorso principale implica la cassazione della sentenza d’appello.

La causa va, pertanto, rimessa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR della Liguria in diversa composizione, demandando ad essa anche la regolazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito l’unico motivo del ricorso principale; accoglie, altresì, il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10565/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] V. BELLINI N 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 1396/2018 depositata il25/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentava dichiarazione doganale presso gli Uffici della Dogana di Genova in relazione all’importazione di una partita di macchinari originari degli USA, evidenziando un valore che la successiva verifica dei funzionari rivelava errato. I maggiori diritti dovuti venivano rideterminati mediante bolletta. La rettifica veniva accettata dalla contribuente. L’Ufficio delle Dogane redigeva pvc mediante il quale rilevava l’errore nell’indicazione del valore della merce. In seguito, veniva irrogato l’atto di contestazione di sanzione ai sensi dell’art. 303 TULD. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente riducendo in parte l’importo della sanzione dovuta. La CTR della Liguria confermava la sentenza di primo grado. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle dogane è affidato ad un solo motivo. Resiste la contribuente con controricorso, spiegando ricorso incidentale basato su due motivi. Ragioni della decisione. Con l’unico motivo di ricorso principale, l’Agenzia adduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 303 d.P.R. n. 43 del 1973, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere il giudice d’appello impropriamente applicato l’anzidetto art. 7, mitigando la sanzione al di fuori dei margini di esercizio della propria discrezionalità normativamente prevista. Con il primo motivo del ricorso incidentale si contesta l’illegittimità della sanzione irrogata per eccessiva sproporzione rispetto all’infrazione rilevata, con conseguente violazione del principio di eguaglianza, difesa e del principio generale di proporzionalità, posto che la riduzione a euro 15.000 della sanzione medesima si rivela comunque sproporzionata rispetto al disvalore della condotta colpita, in rapporto all’art. 303 TULD e alla valutazione delle “circostanze eccezionali”. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si contesta l’illegittimità dell’applicazione dell’art. 303 TULD e l’errata applicazione della sanzione, posto che l’Iva, non essendo un diritto di confine, non avrebbe dovuto essere calcolata “nelle soglie previste dall’art. 303” anzidetto. Va accolto il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito l’unico motivo del ricorso principale dell’Agenzia. Necessita anzitutto considerare l’applicabilità in linea di principio dell’art. 7 del d.lgs. n. 462 del 1997 anche all’apparato sanzionatorio contemplato dall’art. 303 T.U. delle [OSCURATO:PERSONA] (TULD), approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Questa Corte ha, infatti, condivisibilmente chiarito a più riprese che “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la disposizione contenuta nel comma quarto dell'art. 7 del d.lgs. n. 462 del1997 - che consente di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo, quando concorronoeccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa -si applica, in mancanza di specifiche eccezioni, ad ogni genere di sanzioni, comprese quelle che la legge stabilisce in misura proporzionale o fissa, dovendosi in tal caso considerare che il minimo ed il massimo si identificano in detta misura fissa o proporzionale” (Cass. n. 29998 del 2017; Cass. 5209 del 2011). Sulla base di questa premessa, giova constatare che la CTR, nel soffermarsi sulla misura delle sanzioni applicabili ex art. 303 TULD ha trascurato di soffermarsi sulla specifica indicazione di criteri e parametri di quantificazione adoperati, limitandosi a valorizzare la sperequazione tout court fra l’entità della somma evasa e la sanzione irrogata dall’Ufficio in funzione della conferma della determinazione sanzionatoria assunta dal giudice di primo grado. In tal modo, il giudice regionale si è posto in contrasto con il chiaro disposto del comma 4 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 472 del 1997, che nella versione anteriore alla recente modifica veicolata dall’art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, prevede la possibilità di ridurre la sanzione “fino alla metà del minimo”, solo in quanto vengano in apice "eccezionali circostanze”, tali da rendere “manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo e la sanzione”. In definitiva, l’impiego del meccanismo perequativo idoneo a consentire all'Ufficio –ma, è da ritenersi, in sede contenziosa, anche al giudice – di adeguare le sanzioni, qualora quelle irrogate si palesino manifestamente sproporzionate rispetto all'entità del tributo evaso, postula che detto adeguamento avvenga esclusivamente sulla scorta di “eccezionali circostanze”, doverosamente identificate. Le circostanze contrassegnate da “eccezionalità” vanno, in altri termini, enucleate e descritte dal giudice in funzione di una quantificazione delle sanzioni intellegibile, rispettosa delle regole e dei criteri vigenti, allineata ai principi di effettività evocati nella prima censura del ricorso incidentale. La censura va, pertanto, accolta, con l’affermazione del seguente principio di diritto: “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la disposizione contenuta nel comma quarto dell'art.7 del d.lgs. n. 462 del 1997, nella versione anteriore alla novella apportata dall’art. 16 del d.lgs. n. 158 del 2015, ai fini della riduzione della sanzione fino alla metà del minimo postula che il giudice non si limiti a constatare ed affermare la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione medesima, ma per converso dia esplicitamente conto delle“eccezionali circostanze” che rendono manifesta la detta sproporzione”. Anche il secondo motivo è fondato e va accolto. Nella fattispecie si discute di IVA all'importazione e non già di dazi doganali. L’IVA all'importazione “è estranea all'obbligazione doganale, pur condividendo con i dazi la caratteristica di trarre origine dall'importazione di beni nell'Unione Europea e dalla loro conseguente introduzione nel circuito economico degli Stati membri”(Cass. n. 7951 del 2019; Cass. n. 18652 del 2018; Cass.n. 8473 del 2018). Da ciò discende, diversamente da quanto opinato dalla CTR, la non computabilità dell’IVA ai fini del calcolo della sanzione. In altri termini, l’IVA non può essere promiscuamente cumulata all’imposta doganale evasa in funzione della determinazione del quantum sanzionatorio. Va pertanto affermato anche il seguente principiodi diritto: “In tema disanzioni per violazioni delle disposizioni in materiadoganale, l'IVA all'importazione, in quanto estranea all'obbligazione doganale, non può essere cumulata all’ammontare dei diritti di confine evasi, ai fini della determinazione dellesanzioni ex art. 303 TULD ”. L’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento della censura veicolata col ricorso principale implica la cassazione della sentenza d’appello. La causa va, pertanto, rimessa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR della Liguria in diversa composizione, demandando ad essa anche la regolazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito l’unico motivo del ricorso principale; accoglie, altresì, il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame
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