Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:375
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
[OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 26 giugno 2003
(1)
[OSCURATO:PERSONA]222/01
[OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesfinanzhof )
«Transito comunitario esterno – Nascita dell'obbligazione doganale – Giustificazioni per il rimborso – Responsabilità dell'obbligato principale»
1.
Con ordinanza del 24 aprile 2001, il Bundesfinanzhof (Corte dei conti federale) ha posto alla Corte di giustizia, ai sensi
dell’art. 234 CE, tre quesiti pregiudiziali relativi all’interpretazione della disciplina comunitaria in materia di transito
esterno. Tali quesiti riguardano in particolare l’insorgere di un’obbligazione doganale in seguito alla sottrazione di determinate
merci al controllo ed il rimborso dei diritti all’importazione in situazioni particolari.
Quadro giuridico
Norme comunitarie
2.
Per quanto riguarda la normativa comunitaria, ai fini delle presenti conclusioni vanno richiamate alcune disposizioni relative
al transito comunitario, alla nascita di un’obbligazione doganale, ai soggetti passivi ed al rimborso in situazioni particolari
dei diritti all’importazione.
3.
Con riferimento al transito comunitario, va preso in considerazione il regolamento del Consiglio n. 222/77, del 13 dicembre
1976, relativo al transito comunitario
(2)
, applicabile
ratione temporis
ai fatti di causa
(3)
. Per quanto qui interessa, l’art. 12 di tale regolamento dispone che «[q]ualsiasi merce, per circolare vincolata alla procedura
del transito comunitario esterno, deve formare oggetto, alle condizioni fissate dal presente regolamento, di una dichiarazione
T 1. [...] La dichiarazione T 1 è sottoscritta dalla persona che chiede di effettuare un’operazione di transito comunitario
esterno o da un suo rappresentante abilitato ed è presentata, almeno in tre esemplari, all’ufficio di partenza»
(4)
.
4.
Ai presenti fini, va inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 18 di tale regolamento, «[l]’identificazione delle merci è
effettuata, di regola, mediante suggellamento. [...] L’ufficio di partenza può rinunciare al suggellamento quando, tenuto
conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nella dichiarazione T 1 o nei documenti complementari
permette la loro identificazione»
(5)
.
5.
L’art. 19 dispone poi che «[i]l trasporto delle merci si effettua sotto scorta degli esemplari del documento T 1 consegnati
dall’ufficio di partenza all’obbligato principale o al suo rappresentante»
(6)
. Ai sensi dell’art. 20, «[g]li esemplari del documento T 1 sono esibiti, in ogni Stato membro, ad ogni richiesta del servizio
doganale, il quale può controllare l’integrità dei suggelli. Non si procede alla visita delle merci, salvo in caso di sospetto
d’irregolarità che possa dare adito ad abusi».
6.
Per quanto riguarda la nascita di un’obbligazione doganale, occorre fare riferimento al regolamento del Consiglio n. 2144/87,
del 13 luglio 1987, riguardante l’obbligazione doganale
(7)
.
7.
Ai sensi dell’art. 1, n. 2, di tale regolamento, per «obbligazione doganale» s’intende «[...] l’obbligo di una persona di
corrispondere l’importo dei dazi all’importazione (obbligazione doganale all’importazione) o dei dazi all’esportazione (obbligazione
doganale all’esportazione) applicabili, in virtù delle disposizioni in vigore, alle merci soggette a tali dazi». Per quanto
qui interessa, l’art. 2, n. 1, lett. c), precisa che un’obbligazione doganale sorge, tra l’altro, in caso di «sottrazione
di una merce soggetta a dazi all’importazione al controllo doganale che deriva dalla sua immissione in custodia temporanea
o dal suo assoggettamento ad un regime doganale che preveda un controllo doganale».
8.
Con riferimento ai soggetti passivi, viene inoltre in rilievo il regolamento del Consiglio n. 1031/88, del 18 aprile 1988,
concernente appunto la determinazione delle persone tenute all’adempimento di una obbligazione doganale
(8)
. Ai presenti fini, va in particolare ricordato l’art. 4, che dispone:
«1.
Quando un’obbligazione doganale sorge ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2144/87,
la persona tenuta all’adempimento di tale obbligazione è la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale.
Conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri, sono egualmente tenute all’adempimento di detta obbligazione,
a titolo solidale:
a)
le persone che hanno partecipato alla sottrazione della merce al controllo doganale nonché le persone che hanno acquistato
o detenuto la merce in questione;
b)
qualsiasi altra persona la cui responsabilità è coinvolta per detta sottrazione.
2.
È tenuta inoltre all’adempimento dell’obbligazione doganale, a titolo solidale, la persona tenuta all’adempimento degli obblighi
derivanti, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dalla custodia temporanea o dall’utilizzazione del regime doganale
cui è stata vincolata».
9.
Quanto infine al rimborso dei diritti all’importazione in situazioni particolari, va richiamato il regolamento (CEE) n. 1430/79
del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione
(9)
, come modificato dal regolamento del Consiglio n. 3069/86, del 7 ottobre 1986
(10)
. In particolare, l’articolo 13 dispone che «[s]i può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione in
situazioni particolari, diverse da quelle previste nelle sezioni da A a D[
(11)
], derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell’interessato».
Norme nazionali
10.
Per quanto riguarda la normativa nazionale, va ricordato l’art. 10, n. 1, del Tabaksteuergesetz 1980 (legge relativa all’imposta
sui tabacchi
(12)
; in prosieguo: «TabStG»), il quale stabilisce che «[a]i tabacchi o agli involucri per sigarette introdotti nel territorio
di imposizione [delle accise] si applicano per analogia le disposizioni in materia doganale per quanto riguarda il sorgere
del tributo e il momento per la sua determinazione, i soggetti passivi, la responsabilità personale, il supplemento fiscale
in caso di mancata osservanza delle disposizioni tributarie, il procedimento fiscale, nonché, nei casi in cui il tributo non
venga riscosso mediante bolli, l’esigibilità, la dilazione, lo sgravio e il rimborso. Altrettanto vale nel caso in cui non
debbano imporsi dazi doganali».
Fatti e procedura
11.
A quanto risulta dall’ordinanza di rinvio, nel giugno 1992 un cittadino di un paese dell’Europa dell’Est contattava (tramite
un intermediario) un agente del servizio doganale per la repressione delle frodi, che operava in incognito, al fine di proporgli
l’acquisto di un container di sigarette «[OSCURATO:PERSONA]» senza bollo fiscale, destinate ad essere esportate in Polonia. A
tal riguardo, era convenuto che il pagamento e la consegna delle sigarette avvenissero il 16 luglio 1992 nell’area di proprietà
di un’impresa di trasporto a Nettetal-Kaldenkirchen (Germania).
12.
Il 9 luglio 1992 la società [OSCURATO:PERSONA], cui è poi succeduta la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo:
«BAT»), faceva sdoganare, su istruzione di una società svizzera dello stesso gruppo, presso l’ufficio doganale olandese di
Zevenaar una spedizione di 11 000 000 di sigarette «[OSCURATO:PERSONA]» sotto la disciplina comunitaria di transito esterno.
Il termine di presentazione delle merci veniva fissato per il 16 luglio 1992. Il documento di transito indicava come destinatario
una società di [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia non corrispondeva alle indicazioni sulla bolla di consegna e sulla fattura. Il
documento di spedizione non conteneva alcun riferimento alla nazionalità e all’identità del mezzo di trasporto.
13.
Secondo le indicazioni fornite dal conducente del camion su cui erano caricate le sigarette, durante il trasporto i documenti
doganali e di trasporto erano stati per ben tre volte ritirati e successivamente restituiti da cittadini dell’Europa dell’Est;
il conducente non era tuttavia in grado di dire se questi documenti erano stati sostituiti o modificati.
14.
Come convenuto con l’agente in incognito, il 16 luglio 1992 il camion era condotto fino al cortile dell’impresa di trasporto.
Qui veniva aperto dal conducente con un piede di porco e parzialmente scaricato. Diversi funzionari inquirenti del servizio
doganale per la repressione delle frodi, anch’essi in incognito, assistevano al fatto.
15.
Un esame a campione della merce contenuta nel camion rilevava che in tutti i cartoni si trovavano sigarette senza la fascetta
recante il bollo fiscale. Sulla base di questi elementi, il conducente e l’aiuto-conducente venivano arrestati. Nelle tasche
dei pantaloni dell’autista veniva trovato un piombino doganale olandese strappato. Il camion e il carico venivano confiscati
e le sigarette successivamente distrutte.
16.
Considerando la BAT responsabile per sottrazione della merce alla sorveglianza doganale, il 7 agosto 1992 lo [OSCURATO:PERSONA] (ufficio delle dogane di [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: semplicemente lo «[OSCURATO:PERSONA]») ordinava a tale società di pagare
le accise sui tabacchi per l’importo di DEM 1 436 776. Con istanza del 24 novembre 1992, la BAT chiedeva allo [OSCURATO:PERSONA]
uno sgravio con riferimento a tale somma, sostenendo in particolare che nella specie si fosse in presenza di una «situazione
particolare» ai sensi del ricordato art. 13 del regolamento n. 1430/79.
17.
Tale richiesta veniva tuttavia respinta dallo [OSCURATO:PERSONA] con decisione 14 gennaio 1993, successivamente modificata il 4
maggio dello stesso anno. La BAT proponeva quindi ricorso davanti al Finanzgericht (Corte dei conti) di Düsseldorf, chiedendo
che lo [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato al rimborso delle accise da essa pagate. Respinto anche tale ricorso, la BAT proponeva
un’istanza di revisione davanti al Bundesfinanzhof, lamentando una violazione del regolamento n. 1430/79.
18.
Ritenendo che per la soluzione del giudizio dinanzi ad esso pendente fosse necessaria l’interpretazione della rilevante normativa
comunitaria, con ordinanza del 24 aprile 2001 il Bundesfinanzhof ha quindi posto alla Corte i seguenti quesiti pregiudiziali:
«1)
Se una merce presentata in dogana per una procedura di transito comunitario venga sottratta alla vigilanza doganale qualora
il documento di spedizione T 1 venga temporaneamente rimosso dalla partita oggetto della spedizione.
2)
In caso di soluzione negativa alla questione sub 1) da parte della Corte di giustizia:
Se una merce presentata in dogana per una procedura di transito comunitario sia sottratta alla vigilanza doganale qualora
il sigillo doganale apposto a garanzia della sua identificazione venga aperto e la merce in parte scaricata, senza che la
partita oggetto della spedizione venga previamente risistemata, e il fatto sia stato concertato con le persone interessate
da funzionari inquirenti del servizio doganale di repressione delle frodi in servizio in incognito e da costoro osservato
in tutti i dettagli.
3)
In caso di soluzione affermativa da parte della Corte di giustizia a una delle questioni sub 1) e 2):
Se ricorrano le circostanze particolari ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79 qualora un funzionario investigatore
del servizio doganale per la repressione delle frodi in servizio in incognito abbia provocato illeciti nella procedura di
transito comunitario. Se l’intento doloso o il comportamento evidentemente negligente di coloro ai quali l’obbligato principale
affida l’attività inerente all’adempimento degli obblighi che gli derivano dalla procedura di transito comunitario escluda
la restituzione all’obbligato principale del debito doganale sorto a seguito della sottrazione alla vigilanza doganale delle
merci presentate per la procedura di transito comunitario».
19.
Nell’ambito del giudizio così instauratosi dinanzi alla Corte, hanno presentato osservazioni scritte la BAT e la [OSCURATO:PERSONA],
le quali sono poi state ascoltate in udienza il 6 febbraio 2003.
Analisi giuridica
Sulla competenza della Corte
20.
Prima di analizzare i quesiti pregiudiziali, osservo che, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], la controversia principale
riguarda il pagamento di accise previste dalla normativa nazionale, e non da disposizioni comunitarie. Ciò potrebbe pertanto
far dubitare della competenza della Corte a pronunciarsi sull’interpretazione della disciplina comunitaria relativa alla nascita
di un’obbligazione doganale, al soggetto passivo ed al rimborso dei diritti all’importazione.
21.
Secondo quanto indicato dal giudice
a quo
, tuttavia, tale disciplina trova applicazione nel caso di specie in forza del rinvio ad essa operato dall’art. 10, n. 1,
del TabStG. Così stando le cose, devo ricordare che, secondo una nota giurisprudenza, «[n]on risulta dal dettato dell’art. 177
né dalle finalità del procedimento istituito da questo articolo che gli autori del Trattato abbiano inteso sottrarre alla
competenza della Corte i rinvii pregiudiziali vertenti su di una norma comunitaria nel caso specifico in cui il diritto nazionale
di uno Stato membro rinvia al contenuto della norma in parola per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente
interna a detto Stato. L’ordinamento giuridico comunitario ha anzi manifestamente interesse, per evitare future divergenze
d’interpretazione, a garantire un’interpretazione uniforme di tutte le norme di diritto comunitario, a prescindere dalle condizioni
in cui verranno applicate»
(13)
.
22.
Per quanto possa apparire criticabile sotto diversi profili
(14)
, questa giurisprudenza è stata ripetutamente confermata, anche di recente, dalla Corte
(15)
. Se ne deve dunque dedurre che questa è competente a risolvere le questioni pregiudiziali sottoposte dal Bundesfinanzhof.
Sul primo quesito
23.
Con il primo quesito pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se il temporaneo allontanamento del documento T 1 dalla merce
sottoposta alla procedura di transito esterno configuri una «sottrazione al controllo doganale» ai sensi dell’art. 2, n. 1,
lett. c), del regolamento n. 2144/87.
24.
A tale quesito BAT propone di dare una risposta negativa, facendo valere che l’allontanamento temporaneo del documento T 1
non impedisce alle autorità doganali di adottare le necessarie misure di sorveglianza. A suo giudizio, non solo tale allontanamento
non comporterebbe un trattamento illecito delle merci trasportate, ma non ostacolerebbe neppure la loro presentazione all’ufficio
doganale di destinazione ed il loro esame da parte di detto ufficio.
25.
Di parere opposto è invece la [OSCURATO:PERSONA], la quale ritiene che il controllo doganale sia efficace solo se in ogni momento,
durante la procedura di transito, gli agenti competenti possono verificare simultaneamente i sigilli ed i documenti di transito
e di trasporto. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] non condivide la tesi del giudice
a quo
secondo cui non si può parlare di «sottrazione delle merci al controllo doganale» se nessun controllo è effettivamente avvenuto
durante il temporaneo allontanamento del documento T 1. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], infatti, un’obbligazione doganale sorge per
il solo fatto che le merci siano sottratte a possibili controlli, non essendo necessario che i controlli vengano effettivamente
svolti.
26.
Per parte mia, osservo anzitutto che nella sentenza Liberexim la Corte ha recentemente chiarito, richiamandosi ad una sua
precedente pronuncia relativa al codice doganale comunitario, che la nozione di «sottrazione al controllo doganale» di cui
all’art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2144/87 «deve essere intesa nel senso che essa comprende qualsiasi azione od
omissione che ha come risultato d’impedire,
anche solo momentaneamente
, all’autorità doganale competente di accedere ad una merce sotto sorveglianza doganale e di effettuare i controlli previsti
dalla normativa doganale comunitaria»
(16)
. Da tale sentenza risulta inoltre che «la sottrazione di una merce alla sorveglianza doganale non richiede l’esistenza di
un elemento intenzionale, ma presuppone solo che siano soddisfatte condizioni di natura obiettiva»
(17)
.
27.
In quel caso, la Corte ha in particolare ritenuto che le irregolarità che erano state commesse, consistenti «nel manomettere
i sigilli, nello scaricare le merci e nel porle sul mercato, costitui[vano] una sottrazione alla sorveglianza doganale e comporta[va]no
quindi lo svincolo dal regime di transito comunitario esterno». Per contro, «il fatto che [...] il trattore iniziale [fosse]
stato sostituito con un nuovo trattore, senza manomissione dei sigilli eventuali e senza scarico o trasbordo delle merci,
non avrebbe impedito all’autorità doganale competente di esercitare, se del caso, il suo compito di controllo»
(18)
.
28.
Ciò precisato, e venendo al caso in esame, ritengo che il temporaneo allontanamento del documento T 1 dalla merce sottoposta
alla procedura di transito esterno configuri una «sottrazione al controllo doganale» qualora tale documento non possa essere
rapidamente presentato in caso di verifica da parte delle autorità competenti.
29.
Convengo infatti con la [OSCURATO:PERSONA] che durante la procedura di transito esterno i controlli doganali richiedano la simultanea
verifica dei sigilli (ed eventualmente della merce) e dei documenti di transito, in modo da poter accertare che la merce trasportata
corrisponde a quella dichiarata in dogana e sottoposta alla procedura di transito. In tal senso, mi sembra che deponga chiaramente
il ricordato art. 20 del regolamento n. 222/77, secondo cui «[g]li esemplari del documento T 1 sono esibiti, in ogni Stato
membro, ad ogni richiesta del servizio doganale, il quale può controllare l’integrità dei suggelli. Non si procede alla visita
delle merci, salvo in caso di sospetto d’irregolarità che possa dare adito ad abusi».
30.
Ritengo inoltre che, per configurare una «sottrazione al controllo doganale», sia sufficiente che la merce sia obiettivamente
sottratta a possibili controlli doganali, indipendentemente dal fatto che questi siano effettivamente svolti dalle autorità
competenti. Non vedo infatti alcuna ragione per restringere il campo di applicazione della disposizione di cui all’art. 2,
n. 1, lett. c), del regolamento n. 2144/87, a tutto vantaggio di soggetti che violano le disposizioni comunitarie in materia
di transito esterno.
31.
[OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, ritengo dunque che al primo quesito pregiudiziale si debba rispondere che il
temporaneo allontanamento del documento T 1 dalla merce sottoposta alla procedura di transito esterno configura una «sottrazione
al controllo doganale» ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2144/87 qualora tale documento non possa essere
rapidamente presentato in caso di verifica da parte delle autorità competenti.
Sul secondo quesito
32.
Come si è visto, il secondo quesito pregiudiziale viene posto dal giudice a
quo
solo in caso di risposta negativa al primo quesito. Considerata la conclusione cui sono giunto con riferimento al primo quesito,
analizzerò brevemente il secondo quesito solo a titolo subordinato, per l’ipotesi in cui la Corte non sia d’accordo con quanto
ho detto in precedenza.
33.
Con tale quesito, il giudice nazionale chiede se, nell’ambito del regime di transito esterno, la rottura dei sigilli e lo
scarico parziale della merce diano luogo ad una «sottrazione al controllo doganale» ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. c),
del regolamento n. 2144/87, qualora tali operazioni siano state concordate con agenti in incognito del servizio doganale per
la repressione delle frodi e siano da questi ultimi osservate in tutti i dettagli.
34.
A tal riguardo, BAT sostiene che una «sottrazione al controllo doganale» vada esclusa qualora – come nel caso di specie –
l’amministrazione doganale sorvegli le operazioni di rottura dei sigilli e di scarico della merce, mantenendo la situazione
sotto controllo con numerosi agenti pronti ad intervenire.
35.
Convengo tuttavia con la [OSCURATO:PERSONA] che il fatto che la rottura dei sigilli e lo scarico della merce siano concordati con
agenti in incognito del servizio doganale per la repressione delle frodi ed avvengano di fronte ad essi non fa venir meno
la «sottrazione al controllo doganale». Una tale sottrazione potrebbe infatti essere esclusa se la rottura dei sigilli e lo
scarico della merce avvenissero, nel rispetto delle regole relative al regime di transito esterno, con il consenso e sotto
il controllo delle autorità doganali a tal fine competenti, e non di agenti infiltrati tra i presunti contrabbandieri.
36.
Ritengo pertanto che al presente quesito si debba rispondere che, nell’ambito del regime di transito esterno, la rottura dei
sigilli e lo scarico parziale della merce diano luogo ad una «sottrazione al controllo doganale» ai sensi dell’art. 2, n. 1,
lett. c), del regolamento n. 2144/87, anche se tali operazioni siano state concordate con agenti in incognito del servizio
doganale per la repressione delle frodi e questi ultimi le osservino in tutte le fasi.
Sul terzo quesito
37.
In caso di risposta positiva ad uno dei due primi quesiti, con il terzo quesito il giudice nazionale chiede: a) se una «situazione
particolare» che ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79 può giustificare il rimborso dei diritti all’importazione
si verifichi nel caso in cui un agente in incognito del servizio doganale per la repressione delle frodi provochi degli illeciti
nella procedura di transito comunitario; b) se l’intento doloso o il comportamento manifestamente negligente dei soggetti
cui l’obbligato principale si affida per l’adempimento degli obblighi relativi alla procedura di transito comunitario escluda
il rimborso all’obbligato principale dei diritti da esso pagati per l’obbligazione sorta a causa della sottrazione delle merci
al controllo doganale.
38.
Richiamando la giurisprudenza comunitaria in materia
(19)
e facendo leva sul principio di equità che ispira l’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, entrambe le parti intervenute
propongono in sostanza di dare una risposta affermativa al quesito sub a).
39.
In merito al quesito sub b), esse sono inoltre d’accordo nel ritenere che, qualora si sia in presenza di una «situazione particolare»
ai sensi di detta disposizione, solo la simulazione o la negligenza manifesta dell’obbligato principale possano impedire che
a questo siano rimborsati i diritti doganali. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge però che a tal fine il giudice nazionale dovrebbe considerare
anche l’eventuale negligenza manifesta dell’obbligato principale nella scelta dell’impresa di trasporto cui affida la procedura
di transito e, con riferimento al caso di specie, esprime qualche dubbio sulla diligenza della BAT.
40.
Per quanto mi riguarda, ricordo anzitutto che ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, «[s]i può procedere
al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione in situazioni particolari [...] derivanti da circostanze che non implichino
alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell’interessato». La Corte ha più volte avuto modo di sottolineare che
tale disposizione «costituisce una clausola equitativa generale destinata a comprendere le situazioni diverse da quelle che
ricorrono più frequentemente nella pratica e che, al momento dell’adozione del regolamento, potevano dar luogo ad una normativa
particolare»
(20)
. La Corte ha inoltre chiarito che l’articolo in questione «è destinato a venire applicato allorché le circostanze che contraddistinguono
il rapporto tra l’operatore economico e l’amministrazione sono tali da rendere iniquo l’imporre a questo operatore un pregiudizio
che normalmente egli non avrebbe subito»
(21)
.
41.
In linea con tali principi, per quanto qui più direttamente interessa, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], cui fanno riferimento entrambe
le parti, la Corte ha poi precisato che «le esigenze di un’inchiesta condotta dalle autorità doganali o di polizia, in assenza
di qualunque simulazione o negligenza imputabile al debitore e allorché quest’ultimo non è stato informato dello svolgimento
dell’inchiesta, integrano gli estremi di una situazione particolare ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.
Se, infatti, può essere legittimo che le autorità nazionali consentano deliberatamente di commettere infrazioni o irregolarità
per meglio smantellare una rete, identificare i frodatori e stabilire o corroborare i mezzi di prova, il fatto di accollare
al debitore l’obbligazione doganale derivante da tali scelte connesse al perseguimento delle infrazioni confligge con la finalità
di equità sottesa all’art. 905, n. 1, del regolamento n. 2454/93[
(22)
], ponendo il debitore in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che svolgono la stessa attività»
(23)
.
42.
[OSCURATO:PERSONA] luce di tale giurisprudenza, mi sembra dunque agevole rispondere al quesito sub a) che una «situazione particolare» che
ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 può giustificare il rimborso dei diritti all’importazione si verifica
nel caso in cui un agente in incognito del servizio doganale per la repressione delle frodi provochi degli illeciti nella
procedura di transito comunitario.
43.
Con riferimento al quesito sub b), devo poi convenire con le parti intervenute che dal testo e dalla
ratio
della disposizione in questione, quale interpretata dalla giurisprudenza, risulta chiaramente che solo la simulazione o la
negligenza manifesta dell’obbligato principale possono impedire che a questo siano rimborsati i diritti doganali. Spetta ovviamente
al giudice nazionale stabilire se, in considerazione delle circostanze di fatto rilevanti, sussista una negligenza manifesta
dell’obbligato principale, ed in particolare se una tale negligenza possa essere ravvisata nella scelta dell’impresa di trasporto
cui viene affidata la procedura di transito.
44.
Ritengo dunque che al quesito sub b) si debba rispondere che l’intento doloso o il comportamento manifestamente negligente
dei soggetti cui l’obbligato principale si affida per l’adempimento degli obblighi relativi alla procedura di transito comunitario
non esclude il rimborso all’obbligato principale dei diritti da esso pagati per l’obbligazione sorta a causa della sottrazione
delle merci al controllo doganale.
I –
[OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, propongo pertanto alla Corte di rispondere come segue ai quesiti pregiudiziali
posti dal Bundesfinanzhof:
«1)
Il temporaneo allontanamento del documento T 1 dalla merce sottoposta alla procedura di transito esterno configura una “sottrazione
al controllo doganale” ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2144/87 qualora tale documento non possa essere
rapidamente presentato in caso di verifica da parte delle autorità competenti.
2)
Nell’ambito del regime di transito esterno, la rottura dei sigilli e lo scarico parziale della merce danno luogo ad una “sottrazione
al controllo doganale” ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2144/87, anche se tali operazioni siano state
concordate con agenti in incognito del servizio doganale per la repressione delle frodi e questi ultimi le osservino in tutte
le fasi.
3)
Una “situazione particolare” che ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 può giustificare il rimborso dei
diritti all’importazione si verifica nel caso in cui un agente in incognito del servizio doganale per la repressione delle
frodi abbia provocato illeciti nella procedura del transito comunitario. L’intento doloso o il comportamento manifestamente
negligente dei soggetti cui l’obbligato principale si affida per l’adempimento degli obblighi relativi alla procedura di transito
comunitario non esclude il rimborso all’obbligato principale dei diritti da esso pagati per l’obbligazione sorta a causa della
sottrazione delle merci al controllo doganale».
1
–
Lingua originale: l'italiano.
2
–
GU L 38, p.1
3
–
Tale regolamento è stato abrogato, a partire dal 1° gennaio 1993, dall’art. 46, n. 1, del regolamento n. 2726/90 (CEE) del
Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo al transito comunitario (GU L 262, pag. 1). Esso trova, tuttavia applicazione nel
caso di specie, poiché l’articolo 129, n. 1, del regolamento n. 1214/92 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 aprile 1992, recante disposizioni
di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (GU 132, pag. 1), dispone che «[l]e operazioni
di trasporto iniziate, in conformità del regolamento (CEE) n. 222/77 e del regolamento (CEE) n. 1062/87, non oltre l'ultimo
giorno che precede la data d'inizio d'efficacia del presente regolamento, proseguiranno dopo tale data secondo le disposizioni
dei predetti regolamenti».
4
–
Nn. 1 e 3.
5
–
Nn. 1 e 4.
6
–
N. 1. Per «obbligato principale», ai sensi dell’art. 11, lett. a), s’intende «la persona che chiede, eventualmente tramite
un rappresentante abilitato […], di effettuare un’operazione di transito comunitario e che, di conseguenza, si rende responsabile,
nei confronti delle autorità competenti, della regolare esecuzione di tale operazione».
7
–
GU L 201, pag. 15.
8
–
GU L 102, pag. 5.
9
–
GU L 175, pag. 1.
10
–
GU L 286, pag. 1.
11
–
Tali sezioni sono così rubricate: sezione A, debito doganale o determinazione del suo importo ad un livello superiore a quanto
è legalmente percepibile; sezione B, merci erroneamente dichiarate in libera pratica; sezione C, merci respinte dall’importatore
in quanto difettose o non conformi alle clausole del contratto; sezione D, merci che si trovano in una situazione particolare.
12
–
Legge del 13 dicembre 1979, pubblicata in BGBl I, 2118.
13
–
Sentenza 18 ottobre 1990, cause riunite C-297/88 e C-197/89, Dzodzi (Racc. pag. I-3763, punti 36 e 37). In tale sentenza
la Corte ha anche chiarito che «[q]uando il diritto comunitario viene applicato tramite le disposizioni di diritto nazionale,
spetta solo al giudice nazionale valutare la portata esatta del rinvio al diritto comunitario. Se ritiene che il contenuto
di una disposizione di diritto comunitario vada applicato a causa di tale rinvio alla situazione puramente interna all'origine
della controversia sottopostagli, il giudice nazionale è legittimato a sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale alle
condizioni stabilite dal complesso delle disposizioni dell'art. 177 del Trattato così come sono interpretate dalla giurisprudenza
della Corte» (punto 41).
14
–
Al riguardo, v. in particolare le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 17 settembre 1996 nelle cause C-28/95, Leur-Bloem
e C-130/95, Giloy (Racc. 1997, pag. I-4161); le conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] del 26 settembre 2000
nella causa C-1/99, Kofisa Italia (Racc. 2001, pag. I-207); e le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 15 novembre
2001 nella causa C-306/99, BIAO (non ancora pubblicate in Racc.).
15
–
. V. in particolare le sentenze 17 luglio 1997, causa C-28/95, Leur-Bloem (Racc. pag. I-4161, punto 26), e causa C-130/95, Giloy
(Racc. pag. I-4291); 11 gennaio 2001, causa C-1/99, Kofisa Italia (Racc. pag. I-207); e 7 gennaio 2003, causa C-306/99, BIAO
(non ancora pubblicata in Racc.).
16
–
Sentenza 11 luglio 2002, causa C-371/99, Liberexim (Racc. pag. I-6227, punto 55; il corsivo è mio), dove viene richiamata
la sentenza 1° febbraio 2001, causa C-66/99, D. Wandel (Racc. pag. I-873). A tal riguardo, la Corte ha in particolare sottolineato
che «le nuove disposizioni doganali interpretate in [quest’ultima] sentenza, dettate dal regolamento (CEE) del Consiglio 12
ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), non hanno modificato la portata della
nozione di sottrazione alla sorveglianza doganale utilizzata dal regolamento n. 2144/87» (punto 54).
17
–
Punto 60, dove viene ugualmente richiamata la sentenza Wandel.
18
–
Punto 56.
19
–
Entrambe le parti fanno in particolare riferimento alla sentenza 7 settembre 1999, causa C-61/98, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-5003,
punto 53).
20
–
V., tra molte, le sentenze della Corte 12 marzo 1987, cause riunite 244/85 e 245/85, Cerealmangimi e Italgrani/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. 1303, punto 10), e 18 gennaio 1996, causa C-446/93, SEIM (Racc. pag. I-73, punto 41).
21
–
Sentenza 26 marzo 1987, causa 58/86, Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons (Racc. pag. 1525, punto 22).
22
–
Si tratta di una disposizione di attuazione dell’art. 239 del citato codice doganale comunitario (regolamento n. 2913/92),
che corrisponde in sostanza all’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.
23
–
Sentenza cit., punto 53.