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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 giugno 2025

Cassazione n. 31669/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per un nuovo esame da parte della Corte di Appello di Bari.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, è stata impugnata l'ordinanza della Corte di appello di Bari, emessa all'esito della camera di consiglio del 30/6/2025, con la quale è stata dichiarata inammissibile, per asserita tardività, l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta ai sensi degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen..

2. In punto di fatto, il ricorrente rappresenta che l'istante era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 10/8/2014 per complessivi centottantanove giorni, all'esito di procedimento penale conclusosi dapprima con condanna in primo e secondo grado e, quindi, con sentenza della Corte di cassazione del 5/4/2023 di annullamento senza rinvio e di assoluzione con formula "per non aver commesso il fatto".

A seguito della definitività della decisione assolutoria, in data 12/5/2025 veniva proposta domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

3. La Corte territoriale, con l'ordinanza impugnata, ha ritenuto tardiva la domanda, assumendo che il termine biennale di cui all'art. 315 cod. proc. pen. decorresse dal 5/4/2023 e fosse scaduto il 5/4/2025.

4. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 315 cod. proc. pen. e all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, per avere la Corte territoriale omesso di applicare la sospensione dei termini nel periodo feriale al termine biennale di decadenza, così pervenendo ad un erroneo computo dello stesso.

Il ricorrente evidenzia che, aggiungendo al termine biennale i giorni di sospensione maturati nei periodi feriali degli anni 2023 e 2024, la scadenza si sarebbe collocata al 6/6/2025, con conseguente tempestività della domanda proposta il 12/5/2025.

5. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello non avrebbe in alcun modo affrontato la questione della sospensione feriale, limitandosi ad un mero computo aritmetico del termine biennale.

Il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il riesame nel merito della domanda.

16. Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze controinteressato, l'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso, tuttavia con considerazioni di merito sulla sussistenza della colpa grave ostativa, che non si attagliano al contenuto dell'ordinanza nel caso di specie.

7. Il Procuratore generale ha chiesto di emettere pronuncia di annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per un nuovo esame da parte della Corte di Appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo.

2. La questione sottoposta all'esame della Corte attiene alla applicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale al termine biennale previsto dall'art. 315 cod. proc. pen. per la proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

L'ordinanza impugnata ha escluso tale applicabilità, limitandosi a considerare il mero decorso del biennio dalla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione, senza tenere conto del periodo di sospensione feriale.

3. Tale conclusione si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità che, a fronte di un precedente orientamento di segno contrario (Sez. 4, n. 112 del 31/01/1994, Corrias, Rv. 198492; Sez. 4, n. 328 del 06/02/1997, Maccarone, Rv. 207251 — 01), ritiene che al termine biennale per la presentazione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione si applichi la disciplina della sospensione dei termini processuali prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742 (Sez. 4, n. 37971 del 21/10/2025, D'alterio, Rv. 288857 - 01; Sez. 4, n. 34362 del 02/07/2021, Valle, Rv. 281830; Sez. 4, n.17623 del 12/01/2023 non mass.; Sez.

4. n. 43105 del 25/10/2022, non mass.; Sez. 4, 8/07/2025 n. 25010, non mass.).

4. Il nuovo orientamento prende le mosse dalla giurisprudenza delle sezioni civili della Suprema Corte secondo cui fra i termini per i quali l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969. n. 742 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso (Sezioni 2 IUnite civili n. 17781 del 22/07/2013, in motivazione; Cass. civ., n. 5423 del 18/03/2016, Rv. 639423 - 01).

Sulla base di tale orientamento civilistico la locuzione «termini processuali», ai fini della sospensione nel periodo feriale, è stata interpretata nel senso che essa comprenda anche i termini di decadenza fissati per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso.

La proposizione della domanda giudiziale finalizzata alla riparazione per ingiusta detenzione costituisce l'unico rimedio per ottenere il riconoscimento del diritto al relativo indennizzo.

Peraltro, il rapporto processuale relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione ha natura civile, anche se inserito in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale (Sez.

U, n. 8 del 12/03/1999, Sciamanna, Rv. 213509 - 01).

5. Ne consegue che al termine biennale di cui all'art. 315 cod. proc. pen., entro il quale la domanda deve essere proposta, va attribuita natura (anche) processuale, ai fini della sospensione nel periodo feriale, trattandosi di termine entro il quale il processo deve essere necessariamente introdotto.

Deve, pertanto, ribadirsi il principio secondo cui "la sospensione dei termini nel periodo feriale opera anche per il termine biennale previsto dall'art. 315 cod. proc. pen. per la proposizione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, trattandosi di termine di decadenza fissato per l'atto introduttivo del giudizio, in un caso in cui la proposizione della domanda costituisce l'unico rimedio per il riconoscimento del diritto al relativo indennizzo" (Sez. 4, n. 34362 del 02/07/2021, Valle, Rv. 281830 - 01).

6. Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur individuando correttamente il dies a quo nella data di irrevocabilità della sentenza assolutoria (5/4/2023), ha omesso di applicare la sospensione feriale, incorrendo in errore di diritto nella determinazione del termine di decadenza.

Nel provvedimento impugnato, la Corte distrettuale non ha tenuto conto dei sessantadue giorni di sospensione ex legge n. 742 del 1969, il cui computo determina la tempestività dell'istanza di riparazione proposta dal ricorrente.

7. In conseguenza di tale errore, la declaratoria di inammissibilità per tardività della domanda si rivela giuridicamente infondata, atteso che, tenendo conto dei periodi di sospensione feriale, la domanda proposta il 12/5/2025 risulta tempestiva.

8. L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, che resta privo di autonoma rilevanza.

9. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari, per un nuovo esame della domanda di riparazione per ingiusta detenzione. 3 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per un nuovo esame da parte della Corte di Appello di Bari.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, è stata impugnata l'ordinanza della Corte di appello di Bari, emessa all'esito della camera di consiglio del 30/6/2025, con la quale è stata dichiarata inammissibile, per asserita tardività, l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta ai sensi degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen.. 2. In punto di fatto, il ricorrente rappresenta che l'istante era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 10/8/2014 per complessivi centottantanove giorni, all'esito di procedimento penale conclusosi dapprima con condanna in primo e secondo grado e, quindi, con sentenza della Corte di cassazione del 5/4/2023 di annullamento senza rinvio e di assoluzione con formula "per non aver commesso il fatto". A seguito della definitività della decisione assolutoria, in data 12/5/2025 veniva proposta domanda di riparazione per ingiusta detenzione. 3. La Corte territoriale, con l'ordinanza impugnata, ha ritenuto tardiva la domanda, assumendo che il termine biennale di cui all'art. 315 cod. proc. pen. decorresse dal 5/4/2023 e fosse scaduto il 5/4/2025. 4. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 315 cod. proc. pen. e all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, per avere la Corte territoriale omesso di applicare la sospensione dei termini nel periodo feriale al termine biennale di decadenza, così pervenendo ad un erroneo computo dello stesso. Il ricorrente evidenzia che, aggiungendo al termine biennale i giorni di sospensione maturati nei periodi feriali degli anni 2023 e 2024, la scadenza si sarebbe collocata al 6/6/2025, con conseguente tempestività della domanda proposta il 12/5/2025. 5. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello non avrebbe in alcun modo affrontato la questione della sospensione feriale, limitandosi ad un mero computo aritmetico del termine biennale. Il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il riesame nel merito della domanda. 16. Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze controinteressato, l'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso, tuttavia con considerazioni di merito sulla sussistenza della colpa grave ostativa, che non si attagliano al contenuto dell'ordinanza nel caso di specie. 7. Il Procuratore generale ha chiesto di emettere pronuncia di annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per un nuovo esame da parte della Corte di Appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. 2. La questione sottoposta all'esame della Corte attiene alla applicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale al termine biennale previsto dall'art. 315 cod. proc. pen. per la proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione. L'ordinanza impugnata ha escluso tale applicabilità, limitandosi a considerare il mero decorso del biennio dalla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione, senza tenere conto del periodo di sospensione feriale. 3. Tale conclusione si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità che, a fronte di un precedente orientamento di segno contrario (Sez. 4, n. 112 del 31/01/1994, Corrias, Rv. 198492; Sez. 4, n. 328 del 06/02/1997, Maccarone, Rv. 207251 — 01), ritiene che al termine biennale per la presentazione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione si applichi la disciplina della sospensione dei termini processuali prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742 (Sez. 4, n. 37971 del 21/10/2025, D'alterio, Rv. 288857 - 01; Sez. 4, n. 34362 del 02/07/2021, Valle, Rv. 281830; Sez. 4, n.17623 del 12/01/2023 non mass.; Sez. 4. n. 43105 del 25/10/2022, non mass.; Sez. 4, 8/07/2025 n. 25010, non mass.). 4. Il nuovo orientamento prende le mosse dalla giurisprudenza delle sezioni civili della Suprema Corte secondo cui fra i termini per i quali l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969. n. 742 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso (Sezioni 2 IUnite civili n. 17781 del 22/07/2013, in motivazione; Cass. civ., n. 5423 del 18/03/2016, Rv. 639423 - 01). Sulla base di tale orientamento civilistico la locuzione «termini processuali», ai fini della sospensione nel periodo feriale, è stata interpretata nel senso che essa comprenda anche i termini di decadenza fissati per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso. La proposizione della domanda giudiziale finalizzata alla riparazione per ingiusta detenzione costituisce l'unico rimedio per ottenere il riconoscimento del diritto al relativo indennizzo. Peraltro, il rapporto processuale relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione ha natura civile, anche se inserito in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale (Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, Sciamanna, Rv. 213509 - 01). 5. Ne consegue che al termine biennale di cui all'art. 315 cod. proc. pen., entro il quale la domanda deve essere proposta, va attribuita natura (anche) processuale, ai fini della sospensione nel periodo feriale, trattandosi di termine entro il quale il processo deve essere necessariamente introdotto. Deve, pertanto, ribadirsi il principio secondo cui "la sospensione dei termini nel periodo feriale opera anche per il termine biennale previsto dall'art. 315 cod. proc. pen. per la proposizione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, trattandosi di termine di decadenza fissato per l'atto introduttivo del giudizio, in un caso in cui la proposizione della domanda costituisce l'unico rimedio per il riconoscimento del diritto al relativo indennizzo" (Sez. 4, n. 34362 del 02/07/2021, Valle, Rv. 281830 - 01). 6. Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur individuando correttamente il dies a quo nella data di irrevocabilità della sentenza assolutoria (5/4/2023), ha omesso di applicare la sospensione feriale, incorrendo in errore di diritto nella determinazione del termine di decadenza. Nel provvedimento impugnato, la Corte distrettuale non ha tenuto conto dei sessantadue giorni di sospensione ex legge n. 742 del 1969, il cui computo determina la tempestività dell'istanza di riparazione proposta dal ricorrente. 7. In conseguenza di tale errore, la declaratoria di inammissibilità per tardività della domanda si rivela giuridicamente infondata, atteso che, tenendo conto dei periodi di sospensione feriale, la domanda proposta il 12/5/2025 risulta tempestiva. 8. L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, che resta privo di autonoma rilevanza. 9. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari, per un nuovo esame della domanda di riparazione per ingiusta detenzione. 3 P.Q.M
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