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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 43058/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] concludeva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Bologna confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione, ritenendo che le notifiche del decreto di citazione a giudizio di primo grado fossero state correttamente effettuate.

La Corte riteneva che la nomina dell'avvocato di fiducia non era pervenuta presso l'autorità giudiziaria procedente - ovvero la Procura - dato che era stata trasmessa al Giudice delle indagini per le indagini preliminari, investito della richiesta di ammissione al patrocinio spese dello Stato.

Pertanto, non essendo a conoscenza della nomina, la Procura aveva correttamente notificato il decreto di citazione al difensore di ufficio (nominato all'esito della rinuncia del primo difensore fiduciario).

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 178 cod. proc. pen.): con i primi due motivi di ricorso si deduceva la nullità della notifica al difensore del decreto di citazione a giudizio in primo grado; si allegava che la nomina sarebbe stata comunicata alla Procura della Repubblica in data 7 marzo 2011;

2.2. violazione di legge (art. 178 cod. proc. pen.): la notifica del decreto di citazione a giudizio del ricorrente presso il difensore di fiducia rinunciatario, presso il quale era stato eletto domicilio nella fase delle indagini, avrebbe impedito la conoscenza effettiva della vocatio in jus da parte del ricorrente, sicché il processo sarebbe stato illegittimamente celebrato in assenza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 1.1..

L'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si applica, infatti, solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente (Sez.

U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992 - 01).

Nel caso in esame il ricorrente ha già denunciato che il procedimento di primo grado si era sviluppato senza che egli ne fosse venuto a conoscenza allegando che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato (a) presso il domicilio eletto presso il difensore rinunciatario e (b) presso l'avvocato di ufficio che non aveva avuto alcun contatto con lo Stamato.

La Corte di appello, valutando fondata l'istanza, ha già disposto la restituzione dello Stamato nei termini per proporre appello ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. sicché risultano già esperiti (e non replicabili) i rimedi predisposti dall'ordinamento nel caso di processo svoltosi in "contumacia" ove venga accertata - come nel caso di specie - la mancata conoscenza del processo. 2.11 primo motivo è, invece, fondato in quanto dall'allegato n. 2) all'atto di appello emerge che Stamato aveva effettuato la nomina di [OSCURATO:PERSONA] presso l'ufficio matricola della Casa circondariale di Castrovillari e che tale nomina era stata trasmessa alla Procura di Bologna.

Deve pertanto essere dichiara nulla la notifica del decreto di citazione a giudizio in Tribunale e di tutti gli atti conseguenti, ovvero le sentenze di primo e secondo grado.

Gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il giorn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] concludeva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Bologna confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione, ritenendo che le notifiche del decreto di citazione a giudizio di primo grado fossero state correttamente effettuate. La Corte riteneva che la nomina dell'avvocato di fiducia non era pervenuta presso l'autorità giudiziaria procedente - ovvero la Procura - dato che era stata trasmessa al Giudice delle indagini per le indagini preliminari, investito della richiesta di ammissione al patrocinio spese dello Stato. Pertanto, non essendo a conoscenza della nomina, la Procura aveva correttamente notificato il decreto di citazione al difensore di ufficio (nominato all'esito della rinuncia del primo difensore fiduciario). 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 178 cod. proc. pen.): con i primi due motivi di ricorso si deduceva la nullità della notifica al difensore del decreto di citazione a giudizio in primo grado; si allegava che la nomina sarebbe stata comunicata alla Procura della Repubblica in data 7 marzo 2011; 2.2. violazione di legge (art. 178 cod. proc. pen.): la notifica del decreto di citazione a giudizio del ricorrente presso il difensore di fiducia rinunciatario, presso il quale era stato eletto domicilio nella fase delle indagini, avrebbe impedito la conoscenza effettiva della vocatio in jus da parte del ricorrente, sicché il processo sarebbe stato illegittimamente celebrato in assenza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 1.1.. L'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si applica, infatti, solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992 - 01). Nel caso in esame il ricorrente ha già denunciato che il procedimento di primo grado si era sviluppato senza che egli ne fosse venuto a conoscenza allegando che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato (a) presso il domicilio eletto presso il difensore rinunciatario e (b) presso l'avvocato di ufficio che non aveva avuto alcun contatto con lo Stamato. La Corte di appello, valutando fondata l'istanza, ha già disposto la restituzione dello Stamato nei termini per proporre appello ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. sicché risultano già esperiti (e non replicabili) i rimedi predisposti dall'ordinamento nel caso di processo svoltosi in "contumacia" ove venga accertata - come nel caso di specie - la mancata conoscenza del processo. 2.11 primo motivo è, invece, fondato in quanto dall'allegato n. 2) all'atto di appello emerge che Stamato aveva effettuato la nomina di [OSCURATO:PERSONA] presso l'ufficio matricola della Casa circondariale di Castrovillari e che tale nomina era stata trasmessa alla Procura di Bologna. Deve pertanto essere dichiara nulla la notifica del decreto di citazione a giudizio in Tribunale e di tutti gli atti conseguenti, ovvero le sentenze di primo e secondo grado. Gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il giorn
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