CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2025
Cassazione n. 25585/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24/05/1959;3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte di appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi, i motivi aggiunti le memorie;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FulvioBaldi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e CestagalliDaniele nonché per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in puntodi trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], conrideterminazione della pena e rigetto del ricorso di quest’ultimo nel resto;uditi, per i ricorrenti, gli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], precisamente il primo perCestagalli [OSCURATO:PERSONA], il secondo e il terzo per [OSCURATO:PERSONA], e il quarto e la quintaper [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 29 aprile 2025, la Corte d’appello di Bologna,per quanto di interesse in questa sede, in parziale riforma della sentenzapronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna il 13dicembre 2023 all’esito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione diresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttiper i reati di tentata importazione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocainae del tipo hashish, con le aggravanti della ingente quantità e della transnazionalità,i primi due anche per il reato di associazione per delinquere finalizzata alnarcotraffico, ha confermato il trattamento sanzionatorio inflitto ai primi due ed harideterminato la pena nei confronti del terzo.Precisamente, i Giudici di merito hanno dichiarato la colpevolezza di: a)[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo quale capo ed organizzatore, ilsecondo quale partecipe, per aver fatto parte di un’associazione per delinquerefinalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, in particolare predisponendocondotta perdurante da giugno 2020 ad agosto 2021 (capo A); b) [OSCURATO:PERSONA] ErosAmato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per aver posto in essere atti idoneidiretti in modo non equivoco ad importare dal [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo ingentedi cocaina, pari ad almeno 600 kg., ricevendo una somma non inferiore a520.000,00 euro dai finanziatori dell’operazione, consegnata al primo e distribuitain parte agli altri due, inviando in [OSCURATO:PERSONA] una persona, individuata dal secondo,quale “garanzia” per le attività di presa in carico della droga, e cercandoripetutamente il primo ed il terzo di organizzare il trasporto aereo della sostanza,senza riuscire a realizzarne la predisposizione logistica, con condotta protratta damarzo 2021 ad agosto 2021 (capo B); c) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eArnaldo [OSCURATO:PERSONA] per aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivocoad importare dal [OSCURATO:PERSONA] una ingente quantità di hashish, ricevendo una sommanon inferiore a 150.000,00 euro dai finanziatori dell’operazione, consegnata alprimo, ed organizzando un viaggio aereo, il quale non giungeva a destinazione pererrore nella compilazione di un documento, il MOFA, tale da impedire lo sbarco inAfrica, con condotta protratta da dicembre 2020 ad agosto 2021 (capo C).2. Hanno presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto afirma degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], DanieleCestagalli, con atto a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], con duedistinti atti, a firma uno dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’altro dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Ha presentato motivi aggiunti [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA].Ha presentato memoria, per [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in sette motivi.3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., avendo riguardo al diritto dell’imputato ad avere a disposizione gliSi deduce che entrambi i Giudici di merito hanno illegittimamente respintol’eccezione di nullità per violazione del diritto di difesa, determinata dal mancatoaccesso a tutta la documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche edambientali effettuate nell’ambito dell’originario procedimento svoltosi davantiall’Autorità giudiziaria di Napoli e poi trasmesso a Bologna per competenzaterritoriale.3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 56 e 49 cod. pen., 125, comma 3, e 546, lett. e), cod. proc. pen., nonchévizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc.pen., avendo riguardo alla acritica ricezione, da parte della Corte d’appello,dell’esposizione dei fatti e delle argomentazioni di cui alla sentenza di primo grado.Si deduce, innanzitutto, che la sentenza impugnata si caratterizza: a) per lasproporzione della parte relativa alla sintesi della decisione di primo grado rispettoa quella concernente la sintesi dei motivi di appello; b) per una tecnica espositivala quale riporta la sentenza di primo grado e la integra per colmarne le lacunemotivazionali, quasi a rimodularla.Si deduce, poi, l’esistenza di plurimi travisamenti della prova, in particolare:a) quando si individua nella droga e non nel denaro l’oggetto del dialogo del 28febbraio 2021 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (l’espressione: «quanti sono i …» alludeevidentemente ai soldi) e l’oggetto del trasporto programmato nella conversazionetra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 14 luglio 2021 (nella conversazione si dice: «lui [il pilota]sa che deve spostare moneta», ed è manifestamente illogico ritenere un ingannocosì clamoroso nei confronti di chi deve materialmente eseguire il trasporto); b)quando si afferma che «il gruppo era pronto a realizzare le due operazioni, ma peruna occorreva più tempo», sebbene poi si dà ripetutamente atto della «necessitàdi riorganizzare il tutto» (pag. 10), di «serie difficoltà nell’organizzazione deltrasporto» (pag. 15), di «riprogrammazione del trasporto dal Sudamerica» (pag.15), di «ulteriore tentativo nel luglio 2021» (pag. 16), di presa d’atto dellamancanza del piano di volo alla data del 26 luglio 2021 (pag. 19), di emergenzadi «ulteriori problemi nell’organizzazione del trasporto» alla data del 28 luglio 2021(pag. 20), di «estremo tentativo di organizzare il piano di volo» (pag. 21) e di«definitivo annullamento del volo» (pag. 22), nonché ancora dell’assenzaoriginaria dell’autorizzazione allo sbarco in [OSCURATO:PERSONA] (pag. 25) e dell’interruzionedell’organizzazione anche di questo secondo viaggio il 24 luglio 2021 (pag. 28).3.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 56 e 49 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606 comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla configurabilità del tentativosulla base di una mera «trattativa affidante».Si deduce che la sentenza impugnata ritiene giuridicamente rilevanteun’azione inidonea ex ante e priva di offensività, poiché l’unico dato rilevabile daglielementi acquisiti è costituito dall’esistenza di una pluralità di contatti tra gliimputati, omettendo di considerare l’assenza della licenza del pilota o del piano divolo, con riguardo al fatto di cui al capo B), o l’assenza di autorizzazioneall’atterraggio o allo scalo, con riferimento al fatto di cui al capo C).3.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art.56 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606 comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla esclusione della desistenza volontaria.Si deduce che la sentenza impugnata non considera come l’interruzionedell’organizzazione e preparazione di un’azione, nella specie dell’organizzazione epreparazione dei viaggi, implica la desistenza volontaria da tale condotta, rilevantea norma dell’art. 56 cod. pen., in quanto riferita ad un tentativo incompiuto.3.5. Con il quinto ed il sesto motivo, sviluppati congiuntamente, si denunciaviolazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta esistenza di un’associazione perdelinquere finalizzata al narcotraffico, nonché, in subordine, alla qualifica “apicale”della condotta di [OSCURATO:PERSONA].Si deduce che la sentenza impugnata illegittimamente ha confuso tra concorsonel reato e reato associativo. Si segnala, innanzitutto, che la Corte d’appello indicacome premessa della sua motivazione il coinvolgimento del precisato ricorrente inun precedente del tutto svincolato dai fatti oggetto del presente processo. Siosserva, poi, che la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi con leargomentazioni difensive. Si rileva, in particolare, che la sentenza impugnata: a)individua la nascita del sodalizio in una cena avvenuta nel novembre 2020 a casadi [OSCURATO:PERSONA], e, però, esclude dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], pure invitato al convivio,mentre vi include [OSCURATO:PERSONA], sebbene assente dall’incontro; b) nonconsidera la prospettazione di come l’oggetto dei trasporti da realizzare fosseragionevolmente costituito da denaro e non da droga; c) non fornisce la prova diaccordi preventivi, di assegnazione di compiti specifici ai singoli sodali, ocomunque dell’esistenza di un minimo di organizzazione stabile, e non occasionale,capace di perdurare nel tempo.3.6. Con il settimo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 192, comma 3, e 546 lett. e), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, anorma dell’art. 606 comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo allaritenuta attendibilità delle dichiarazioni dei chiamanti in correità.Si deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto attendibili le chiamate incorreità, sebbene le stesse siano del tutto generiche, perché non indicanoprecisamente le condotte attribuibili agli accusati, e siano caratterizzate dadiscrasie e contraddizioni. Si segnala che queste discrasie erano state giàevidenziate nell’atto di appello (pagg 15-19). Si segnala, in particolare, che: a)[OSCURATO:PERSONA], pur avendo affermato che [OSCURATO:PERSONA] era impegnato nell’organizzareil traffico di droga con il [OSCURATO:PERSONA], ha ammesso di non averne avuto conoscenzadiretta (nell’interrogatorio reso in data 7 dicembre 2021 ha detto: «droga non neho mai visto un chicco o una fotografia»); b) [OSCURATO:PERSONA] ha escluso di avermai conosciuto o addirittura sentita il nome di [OSCURATO:PERSONA], sicché le sue dichiarazioninon possono costituire riscontro a quelle di [OSCURATO:PERSONA]; c) [OSCURATO:PERSONA] haescluso di conoscere [OSCURATO:PERSONA] e ha detto di averlo incontrato solo due volte, mentrel’attribuibilità ad [OSCURATO:PERSONA] di 15.000,00 euro relativi all’operazione di importazionedal [OSCURATO:PERSONA] è frutto di un’illazione del suo difensore in sede di interrogatoriodi garanzia; d) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno reso dichiarazionigeneriche e travisate, come specificamente indicato nei motivi di gravame, suiquali nulla ha risposto la Corte d’appello.4. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso e motivi aggiunti.4.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in dieci motivi.4.1.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimentoall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenutaesistenza di un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.Si deduce che la sentenza impugnata non dà conto dell’esistenza diun’organizzazione stabile ed adeguata, di un programma criminoso comune edindeterminato e dell’affectio societatis. Si rappresenta che: a) l’organizzazione siè dimostrata del tutto inadeguata, per la incapacità ad ottenere un’autorizzazioneall’atterraggio, a reperire aerei idonei, ad utilizzare i telefoni criptati e a concludereun qualunque affare; b) non vi è dimostrazione di un accordo generale econtinuativo per attuare un programma diretto alla consumazione di una pluralitàdi delitti, perché le uniche due operazioni contestate, quella con il [OSCURATO:PERSONA] equella con il [OSCURATO:PERSONA], sono tra loro «distinte e non comunicanti», ed anzi laseconda sarebbe stata impostata solo per adempiere al debito contratto inrelazione alla prima; c) vi è un rapporto di reciproca sfiducia, perché [OSCURATO:PERSONA] e LaScala, nella conversazione del 19 luglio 2021, definiscono [OSCURATO:PERSONA], il primo,come soggetto «pericolosissimo», per cui è bene operare a «compartimentistagni», e, il secondo, come «uno a cui piace seminare zizzania», mentre, nellaconversazione del 9 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] esprime la sua sfiducia verso [OSCURATO:PERSONA].Si espone, inoltre, che vi è disparità di trattamento tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], postoche [OSCURATO:PERSONA] diffidava di [OSCURATO:PERSONA], definendolo un soggetto «pericolosissimo» e datenere all’oscuro. Si aggiunge che: a) il contributo di [OSCURATO:PERSONA] risulta episodicoanche nel reperimento di [OSCURATO:PERSONA], in quanto legato ad una singola operazione; b)la frase di [OSCURATO:PERSONA]: «Cazz non possiamo più dare falsi allarmi diventiamo noncredibili» (conversazione del 31 luglio 2021) esprime la frustrazione perl’inaffidabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a specifici progetti; c) [OSCURATO:PERSONA] ha sempreescluso di aver parlato di droga con [OSCURATO:PERSONA], ed ha spiegato lo scambio di denarocon lo stesso avendo riguardo ad un affare lecito, relativo al «trasporto del cane».4.1.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a normadell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenutaprove a discarico.Si deduce, in primo luogo, che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenuteparticolare, aveva segnalato come detto coimputato fosse rimasto sorpreso deltraffico di hashish gestito da [OSCURATO:PERSONA] (si richiama una conversazione del 3 agosto2021), e pur riconoscendo che il precisato dichiarante aveva l’intenzione di frodarei sodali appropriarsi del denaro da dividere con essi. Si deduce, in secondo luogo,che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non confermano quelle di [OSCURATO:PERSONA], perché Fornerisha negato di essere un «garante» dell’operazione di importazione, affermando diessere semplicemente pagato per effettuare un viaggio. Si deduce, in terzo luogo,che le conversazioni intercettate sono state travisate, perché i termini «moneta»e «garanzia» sono stati interpretati come sinonimi di «droga» e di «corriere»,senza considerare le plausibili spiegazioni alternative prospettate dalla difesa sullabase degli stessi dialoghi (si cita la conversazione del 14 luglio 2021, nella qualeAmato dice a [OSCURATO:PERSONA] che il pilota deve trasportare «moneta, moneta»).4.1.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, anche pertravisamento della prova, avendo riguardo alla ritenuta attendibilità delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].Si deduce che la sentenza impugnata è viziata laddove ha ritenuto attendibilile dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarle con quelledi [OSCURATO:PERSONA], sebbene tra loro contrastanti. Si sottolinea che, mentreGhiringhelli aveva affermato di aver rappresentato al secondo di averlo reclutatoper collaborare ad una operazione di «droga», quest’ultimo ha negato di essereinformato o anche solo di “pensare” «di essere un soggetto garante». Si osservache l’indicazione di [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere determinata dall’interesse ascaricare su altri la piena consapevolezza dell’operazione illecita.4.1.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 56 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenutaconfigurabilità del tentativo in relazione ai fatti di cui ai capi B) e C).Si deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto configurabile il tentativosulla base di atti meramente esplorativi, non indicativi di una seria volontà delleparti di concludere l’acquisto di droga. Si precisa che: a) con riguardo al tentativodi importazione di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA] (capo B), l’operazione si è fermato aduno stato embrionale perché [OSCURATO:PERSONA], pur giungendo in [OSCURATO:PERSONA], non ha avutocontatti con alcun fornitore, ed anzi non era nemmeno al corrente dello scopo delsuo viaggio; b) con riguardo al tentativo di importazione di hashish dal [OSCURATO:PERSONA](capo C), non vi è stata alcuna «gestione» dell’attività di trasferimento, ed anzi ledifese hanno indicato nel commercio di onice una plausibile causale del viaggio.4.1.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,avendo riguardo ancora alla ritenuta configurabilità del tentativo in relazione aifatti di cui ai capi B) e C).Si deduce che la sentenza impugnata, laddove afferma la responsabilità per iltentativo, si fonda su una motivazione meramente congetturale, in particolareperché non riesce ad evidenziare l’univocità della direzione degli atti degli imputati.Si osserva, con riguardo al tentativo di importazione di cocaina dal SudAmerica, di cui al capo B), che molteplici sono i profili di criticità. Si rileva,innanzitutto, che la prestazione di una “garanzia” per una compravendita disostanza stupefacente, mandando una persona in [OSCURATO:PERSONA] presso l’alienante,è vicenda del tutto illogica, perché la prassi commerciale è nel senso che ilvenditore consegna la droga solo dopo averne incassato il prezzo, sicché,conseguenzialmente, deve ritenersi che l’operazione programmata avesse lafinalità di trasportare denaro: la “garanzia” umana aveva perciò la diversa funzionedi assicurare che le somme di denaro trasportate in [OSCURATO:PERSONA] fosserocorrettamente impiegate. Si rimarca, poi, che i termini impiegati nelleconversazioni - «moneta», «dollari», «bancali» - non evocano mai la cocaina o,comunque, droga. Si rappresenta, quindi, che non è stato individuato alcunfornitore, posto che [OSCURATO:PERSONA], asseritamente inviato in “garanzia”, è rimasto pergiorni in albergo senza che nessuno lo contattasse.Si segnala, con riguardo al tentativo di importazione di hashish dal [OSCURATO:PERSONA],di cui al capo C), che la sentenza non ha speso alcuna parola per confutare la tesidella difesa, secondo cui l’operazione era diretta all’importazione di «50 blocchi»di onice, e che l’unico elemento di prova che fa riferimento all’hashish è costituitodalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], inattendibili per le ragioni già indicate.4.1.6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione, avendo riguardo alla dichiarazione di colpevolezza in violazione dellaregola dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio».Si deduce che la sentenza impugnata non fornisce alcuna argomentazionelogica per escludere la plausibilità della tesi difensiva secondo cui le operazioni siriferivano a trasporto di valuta, come rilevabile dalle dichiarazioni resenell’interrogatorio da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha precisato di essere statoinformato da [OSCURATO:PERSONA] del venir meno delle condizioni di organizzare un trasporto didenaro contante per circa 50 milioni di dollari.4.1.7. Con il settimo, l’ottavo ed il nono motivo, tra loro strettamenteconnessi, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, avendo riguardoalla ritenuta configurabilità del tentativo punibile con riferimento ai fatti di cui aicapi B) e C).Si deduce che la sentenza impugnata, con specifico riferimento allacontestazione di cui al capo B), evidenzia, al più, l’esistenza di atti preparatori. Sisottolinea, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA], ossia la “garanzia umana”, è rimasto pergiorni in albergo senza mai essere contattato da alcun fornitore, per di più restandoinconsapevole della funzione affidatagli: tanto evidenzia che la trattativa, se purevi è stata, si è fermata ad atti meramente preliminari, costituenti, al più, «sondaggidi mercato», ma non può essere certo ritenuta connotata da «serietà edaffidabilità». Si aggiunge che nessun ulteriore elemento di prova è indicato perritenere che fossero in corso trattative serie e prossime alla conclusione. Siosserva, ancora, che «[l]’invio di un “garante” fittizio, ignaro del suo stesso ruoloe mai messo in contatto con la controparte, è un atto assolutamente inidoneo afacilitare o garantire un’importazione di droga».Si deduce, poi, con specifico riferimento alla contestazione di cui al capo C),che la sentenza impugnata non si è in alcun modo confrontata con laprospettazione difensiva secondo cui l’operazione era diretta al recupero di blocchidi onice, liquidandola con poche parole a pag. 76.4.1.8. Con il decimo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo determinazione dellapena, in particolare per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.Si deduce che la pena irrogata è sproporzionata. Si rappresenta, a tal fine,che la pena minima prevista per il reato di partecipazione ad associazionefinalizzata al narcotraffico, pari a dieci anni di reclusione, è palesementeirragionevole, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale con la sentenzan. 138 del 2024, pur dichiarativa dell’inammissibilità delle questioni sollevate, eche, nella specie, anche a voler ritenere configurabile il reato, lo stesso si pone inuna zona di confine con la fattispecie di lieve entità, in particolare per l’inefficienzaoperativa, per i fallimenti sistematici e per la sfiducia reciproca.4.2. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato anche sei motivi aggiunti.4.2.1. Con il primo motivo aggiunto, si denuncia vizio di motivazione, a normadell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenutaesistenza di un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.Si ribadiscono e sviluppano le censure enunciate in particolare nel primomotivo dell’originario ricorso. Si aggiunge, in particolare, che la gestione dellasomma di 45.000,00 euro da parte di [OSCURATO:PERSONA] non atteneva alle risorse di unacassa comune, ma solo al denaro necessario per pagare la “prestazione” richiestaa [OSCURATO:PERSONA].4.2.2. Con il secondo motivo aggiunto, si denuncia violazione di legge, inriferimento agli artt. 110 cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, a norma dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenutaconfigurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquerefinalizzata al narcotraffico invece che del concorso “esterno” nella stessa.Si deduce che la sentenza impugnata ha male applicato i principigiurisprudenziali in tema di concorso esterno nel reato associativo. Si rileva, inparticolare, che la Corte d’appello ha omesso di considerare come [OSCURATO:PERSONA] siaintervenuto nei momenti di crisi operativa, in particolare per procurare unapersona da mandare in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], o per scongiurare ritorsioniviolente a danno proprio o di terzi dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA]. Si precisa,inoltre, che la frase: «Cazz non possiamo più dare falsi allarmi diventiamo noncredibili» è espressiva della preoccupazione di tutelare la propria reputazione nelmercato criminale e non indice di appartenenza ad un sodalizio.4.2.3. Con il terzo motivo aggiunto, si denuncia violazione di legge, inriferimento all’art. 56 cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., avendo riguardo alla esclusione del recesso attivo in ordine ai fatti dicui ai capi B) e C).Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente escluso lasussistenza del recesso attivo. Si osserva, in particolare, con riguardo ai fatti dicui al capo B), che [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato l’immediato rientro in Italia di Fornerisdopo aver appreso del fallimento del piano di trasporto aereo, pur potendololasciare in [OSCURATO:PERSONA], in attesa della riorganizzazione del viaggio da parte diAlberto [OSCURATO:PERSONA].4.2.4. Con il quarto motivo aggiunto, si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,avendo riguardo alla ritenuta configurabilità dei reati contestati ai capi B) e C).Si deduce che la sentenza impugnata non ha spiegato perché i riferimenti alla«moneta», presenti nelle conversazioni intercettate, sono da interpretare comerelativi a “droga”, scartando la prospettazione difensiva del traffico di valuta,sebbene non sia stata trovata alcuna traccia del denaro, elemento indispensabileper poter ritenere che i traffici fossero diretti all’acquisto di sostanza stupefacente.4.2.5. Con il quinto motivo aggiunto, si denuncia violazione di legge, a normadell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo determinazionedella pena, in particolare per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.Si ribadiscono e sviluppano le censure enunciate nel decimo motivodell’originario ricorso.4.2.6. Con il sesto motivo aggiunto, si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.,avendo riguardo all’omessa risposta alla richiesta di integrale trascrizione delleintercettazioni.Si deduce che la sentenza impugnata non ha dato alcuna risposta alla richiestadella difesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA] di trascrizione mediante perizia ditutte le intercettazioni, evidenziando l’insufficienza dei “brogliacci” redatti dallapolizia giudiziaria, e che tale richiesta era nell’interesse di tutti i coimputati.5. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato due distinti atti di ricorso, uno a firmadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], l’altro a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché memoriaa firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].5.1. Il ricorso sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è articolato in sette motivi.5.1.1. Con i primi due motivi, sviluppati congiuntamente, si denunciaviolazione di legge e vizio di motivazione, avendo riguardo alla determinazionedella pena.Si deduce che la pena base, individuata in relazione al reato di cui al capo B),è stata erroneamente individuata, perché è stata determinata senza tener contoné della riduzione prevista per il tentativo, né della diminuente per il rito.5.1.2. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione del divieto di reformatioin peius di cui all’art. 597 cod. proc. pen.Si deduce che la sentenza impugnata ha violato il divieto di reformatio in peiusperché la pena indicata come immediatamente precedente a quella determinataper effetto dell’ultima riduzione è necessariamente pari a cinque anni e tre mesidi reclusione, mentre la sentenza di primo grado aveva indicato come penaimmediatamente precedente a quella della riduzione per il rito quella di cinqueanni di reclusione.5.1.3. Con il quarto ed il quinto motivo, sviluppati congiuntamente, sidenuncia violazione di legge, con riferimento all’art. 56 cod. pen., e vizio dimotivazione, avendo riguardo alla ritenuta configurabilità del tentativo in ordine aifatti di cui ai capi B) e C).Si deduce che la sentenza impugnata non ha mai individuato il momento incui si sarebbe concretizzato il tentativo di importazione, e non ha tenuto contodella infruttuosità dell’impegno profuso dagli imputati per realizzare l’affare, nédel fatto che il proposito criminoso era fuori della portata degli stessi, nonostantele espresse richieste formulate nell’atto di gravame, a fronte di analoga assenzadi indicazioni da parte della sentenza di primo grado. Si segnala che non possonoessere rilevanti: a) il conferimento dell’incarico da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], in quanto ilpiano operativo era tutto da ideare; b) la consegna della somma di denaro daAmato a [OSCURATO:PERSONA], per le medesime ragioni; c) la ricerca dei mezzi e la proposta atale [OSCURATO:PERSONA] di pilotare un aereo ancora da individuare, in quantofacevano ancora difetto gli strumenti necessari per realizzare l’operazione; d) lafuga di [OSCURATO:PERSONA], a fine luglio 2021, a fronte dei continui insuccessi di [OSCURATO:PERSONA],stante l’assenza, ancora in quel momento, di un piano dettagliato. Si rimarca che,dalle conversazioni, emerge come il denaro a disposizione, pari a 150.000,00 euro,era insufficiente per organizzare il volo per il [OSCURATO:PERSONA], essendo necessario perquesto fine un importo di 200.000,00 euro.Si deduce, inoltre, che la sentenza impugnata non ha evidenziato l’esistenzadi alcuna trattativa tra aspiranti compratori e potenziali fornitori della droga, e che,inoltre, secondo la giurisprudenza, la trattativa “affidante” presuppone un pianocompleto in ogni dettaglio, e l’inizio di attuazione dello stesso.5.1.4. Con il sesto motivo, si denuncia vizio di motivazione, avendo riguardoalla ritenuta veridicità dei racconti di [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA].Si deduce che la sentenza impugnata ritiene illegittimamente che l’impegnodi [OSCURATO:PERSONA] nel reperire piloti e aerei abbia avuto una qualche concretezza sullamera base delle parole pronunciate dallo stesso nelle conversazioni intercettate.Si evidenzia che la persona indicata da [OSCURATO:PERSONA] come dichiaratasi disponibile atale compito, [OSCURATO:PERSONA], non è mai stata iscritta nel registro degli indagati,né ascoltata, e che, però, senza questa verifica, risulta plausibile ritenere le paroledell’attuale ricorrente come mere millanterie. Si aggiunge che analoghi rilievidebbono essere compiuti con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale dellasocietà che gestisce il servizio della logistica presso l’aeroporto di Rimini,asseritamente contattato da [OSCURATO:PERSONA] su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] per reclutarepersonale che consentisse il “passaggio” clandestino della droga in tale aeroporto.5.1.5. Con il settimo motivo, si denuncia vizio di motivazione, avendo riguardoalla ritenuta configurabilità del tentativo con riguardo al fatto di cui al capo C).Si deduce che la sentenza impugnata ritiene la configurabilità del tentativo diillecito acquisto di droga in [OSCURATO:PERSONA], quando l’unico dato certo è che si cercò diorganizzare una consegna di denaro in quello Stato ad un probabile faccendiere,senza che ne sia stato chiarito l’oggetto. Si aggiunge che ritenere l’operazioneriferita all’acquisto di droga è del tutto irragionevole perché: a) mancal’individuazione di un aeroporto sicuro dove atterrare; b) manca l’individuazionedella logistica per lo sbarco ed il trasporto a terra; c) manca l’individuazione delluogo di occultamento della droga; d) è irragionevole individuare gli acquirenti inun gruppo di persone di nazionalità albanese e considerare gli imputati delpresente processo come organizzatori della logistica.5.2. Il ricorso sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è articolato in cinque motivi.5.2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione, avendo riguardo alla esclusione della desistenza.Si deduce che i fatti accertati avrebbero dovuto far ritenere configurabilel’istituto della desistenza.Si premette che, dalle risultanze delle intercettazioni effettuate in relazioneall’incontro avvenuto in Svizzera il 29 luglio 2021 e dei messaggi rilevatidall’utenza cellulare sequestrata ad [OSCURATO:PERSONA] il 3 agosto 2021, rilevabili dallasentenza impugnata (pagg. 20-22), si evince come [OSCURATO:PERSONA] avesseautonomamente deciso di desistere dall’adempimento dell’incarico di organizzareil trasporto di droga dal [OSCURATO:PERSONA]. Si rappresenta che, fino a quel momento,l’azione diretta alla importazione della droga non si era realizzata nella suainterezza, e, quindi, gli atti fino a quel momento effettuati davano luogo ad untentativo incompiuto. Si osserva che la sentenza impugnata espressameneammette, a pag. 72, come la scelta operata da [OSCURATO:PERSONA] di cessare le attività direttealla ricerca dell’aereo per il trasporto dal [OSCURATO:PERSONA], abbia determinato una verae propria interruzione dell’azione, con effetti per tutti i concorrenti, per averimpedito in radice la realizzazione dell’importazione della droga dal [OSCURATO:PERSONA].Si evidenzia, poi, che illegittimamente la Corte d’appello ha ritenuto ladecisione di interrompere l’azione come una conseguenza delle difficoltàorganizzative determinate dalle insufficienti disponibilità di denaro, siccome pari a150.000,00 euro, quando l’operatore aereo chiedeva un bonifico di 200.000,00euro per noleggiare il velivolo per il trasporto dal [OSCURATO:PERSONA]. Si rappresenta chela sentenza impugnata ha desunto tale circostanza da una conversazioneintercettata del 28 luglio 2021, e che, però, in particolare: a) [OSCURATO:PERSONA], secondoquanto emerge da una conversazione del 29 luglio 2021, ancora dava disposizionea [OSCURATO:PERSONA] di recarsi da [OSCURATO:PERSONA] per consegnargli 150.000,00 euro, cui erano daaggiungere altri 20.000,00 euro; b) nessun colloquio intercettato riferiscel’interruzione delle attività di [OSCURATO:PERSONA] nella ricerca dell’aereo per il trasporto delladroga dal [OSCURATO:PERSONA] alla mancanza di fondi; c) [OSCURATO:PERSONA], sempre secondo quantoafferma [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del 29 luglio 2021, aveva a disposizione ben2 milioni di euro di [OSCURATO:PERSONA]; d) gli esponenti del gruppo albanese, i quali avevanogià impegnato sette milioni e mezzo di euro per corrompere funzionari dello scalodi Bruxelles (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata), non avrebbero avuto difficoltàa versare la somma di 30.000,00 o 50.000,00 euro per realizzare un affare per ilquale si erano già moltissimo esposti; e) [OSCURATO:PERSONA], qualche mese dopo l’agosto2021, è risultato avere la disponibilità sul conto corrente della società “SilvercraftElicopter”, a lui facente capo, della somma di 690.000,00 euro; f) [OSCURATO:PERSONA], finoalla sera del 29 luglio 2021, anche ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],emissario del gruppo albanese, ha subito plurime “pressioni” per organizzare iltrasporto dal [OSCURATO:PERSONA]; g) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il 31 luglio 2021, erano convintiche [OSCURATO:PERSONA] avesse effettuato il pagamento all’operatore aereo contattato pernoleggiare il velivolo.Si segnala, ancora, che: 1) la sentenza impugnata riferisce, in altra parte, apag. 59, che l’interruzione dell’operazione fu dovuta a problemi inerenti allapredisposizione logistica del volo, quindi non alla mancanza di risorse economichecome invece indicato a pag. 72; 2) l’interpretazione della conversazione del 28luglio 2021 è avvenuta sulla base di un frammento della stessa; 3) l’evidenziazionedella sopravvenuta mancanza di disponibilità economiche sufficienti come causadeterminativa dell’interruzione dell’attività di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta per la primavolta in sede di appello.5.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, con riguardoalla ritenuta configurabilità del tentativo in ordine ai fatti di cui al capo B).Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di rispondere o ha rispostoin maniera manifestamente illogica alle censure formulate dalla difesa nell’atto digravame. Si rappresenta che la difesa, per evidenziare l’assenza di consapevolezzadi [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’effettivo oggetto del traffico in cui era stato coinvolto daAmato, richiamando in modo puntuale le conversazioni intercettate, avevaevidenziato: a) l’esistenza di plurimi rapporti leciti tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proprioper far risaltare come fosse credibile che l’accordo tra i due avesse ad oggetto iltrasporto di valuta e non di droga, e che i contatti tra i due si riferissero anche adaltri rapporti leciti in quel momento in corso; b) l’assenza di [OSCURATO:PERSONA] a tutti inumerosi incontri antecedenti al 15 giugno 2021 per programmare l’operazioneillecita, iniziati nel dicembre 2020, nel corso dei quali si era cercato più volte diorganizzare il trasporto dal [OSCURATO:PERSONA]; c) l’accordo, fino al 15 giugno 2021, diriservare direttamente al gruppo albanese l’individuazione e la gestione dell’aereo;d) la mancata fornitura a [OSCURATO:PERSONA] di uno dei telefoni criptati gestitidall’organizzazione albanese, e però messi nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], di Naldinie del “Colonnello”; e) l’assenza di qualunque riferimento, nei dialoghi oggetto dicaptazione, a sostanze droganti, sebbene le operazioni di intercettazione si sianoprotratte per oltre sette mesi; f) l’assenza di richiesta di restituzione di denaro aLa [OSCURATO:PERSONA] da parte dei committenti l’importazione; g) il mancato coinvolgimento diLa [OSCURATO:PERSONA] negli incontri organizzati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] al fine ditrovare una soluzione al contrasto insorto con gli albanesi per restituire a costoroil denaro; h) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sempre dirette ad escludere laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA].5.2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, con riguardo allaritenuta configurabilità del tentativo in ordine ai fatti di cui al capo C).Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di rispondere o ha rispostoin maniera manifestamente illogica alle censure formulate dalla difesa nell’atto digravame. Si osserva che la difesa non aveva soltanto contestato l’attendibilità delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], come afferma la Corte d’appello, ma aveva anchesottolineato: a) l’assenza di riferimenti nelle numerose conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] a sostanze stupefacenti; b) l’omessa indicazione da parte degli altrichiamanti in correità della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa il carattere illecito delvolo programmato per raggiungere il [OSCURATO:PERSONA]; c) la mancata fornitura a [OSCURATO:PERSONA] uno dei telefoni criptati gestiti dall’organizzazione albanese, e però messi nelladisponibilità di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e del “Colonnello”; d) l’assenza di richiesta direstituzione di denaro a [OSCURATO:PERSONA] da parte dei committenti l’importazione, o diazioni di ritorsione in danno del medesimo.5.2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge per l’omessaapplicazione della diminuente di un terzo per il rito abbreviato.Si deduce che l’applicazione della diminuente per il rito è sempre obbligatoriae non bilanciabile, e che la sua omessa applicazione è rilevabile dagli atti.5.2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla quantificazione della pena, anche per il mancatorispetto del divieto di reformatio in peius.Si deduce che la rideterminazione della pena disposta dalla Corte d’appello èillegittima, innanzitutto, perché operata muovendo da una pena base superiore aquella fissata nella sentenza di primo grado: in primo grado la pena base era dicinque anni di reclusione e 21.000,00 euro di multa; in appello è stata di sei annidi reclusione e 26.000,00 euro di multa. Si deduce, poi, che la pena è illegittimaanche perché la pena base è stata calcolata sul reato consumato e non sultentativo, come contestato a [OSCURATO:PERSONA].5.3. La memoria, sottoscritta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ripropone e sviluppa le censurein ordine alla determinazione della pena e alla configurabilità del tentativo.In particolare, quanto al secondo tema, si rimarca che il progetto criminosoera rimasto in una fase meramente embrionale e preparatoria, soprattutto perchénon erano stati individuati né i mezzi, né il vettore per effettuare il trasporto, eperché la sostanza stupefacente non era nella concreta disponibilità degli agenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Per le ragioni di seguito precisate, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondatorelativamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio, nei limiti che sispecificheranno, ed è complessivamente infondato nel resto, mentre i ricorsi diAlberto [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono complessivamente infondati.Nell’esposizione delle ragioni della presente decisione, per ragioni di chiarezzae linearità della motivazione, si tratterà dapprima di due temi generali, agitati conforza in tutti i ricorsi e posti a fondamento di gran parte delle censure, ossia deitemi concernenti, per un verso, il sindacato di legittimità sotto il profilo del viziodi motivazione, e, sotto altro versante, la configurabilità del tentativo punibile inrelazione al reato di importazione di sostanze stupefacenti. Una volta indicati iprincipi giuridici applicabili in ordine a tali profili, ovviamente nei limiti rilevanti perl’esame delle censure formulate nei ricorsi oggetto della presente decisione, siprocederà poi all’analisi delle questioni proposte nei singoli atti di impugnazione,muovendo anzitutto dalle questioni dedotte da [OSCURATO:PERSONA], trattando poiquelle sollevate da [OSCURATO:PERSONA], scrutinando infine quelle formulate daArnaldo [OSCURATO:PERSONA].2. Per quanto attiene al vizio di motivazione, e specificamente alle categoriedi travisamento della prova, di manifesta illogicità, di contradditorietà e dimancanza della motivazione, il Collegio intende richiamarsi alle nozioni consolidatenell’elaborazione della giurisprudenza.2.1. Anzitutto, va ribadito il principio secondo cui, il vizio di "contraddittorietàprocessuale", o di "travisamento della prova", vede circoscritta la cognizione delgiudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento delgiudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarnel'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia",neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso ilpersistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elementodi prova (così, tra le tantissime, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos SantosSilva Welton, Rv. 283370 – 01, e Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv.244623 – 01).Va poi richiamato l’indirizzo in forza del quale ricorre il vizio di motivazionemanifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra unapremessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se netraggono, e, invece, il vizio di motivazione contraddittoria quando non sianoconciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fattoo ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la partedispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che nonconsentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice -conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez.5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105 – 01).2.2. I principi appena indicati risultano in linea con l’ampia elaborazione dellagiurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui l'illogicità della motivazione, comevizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultarepercepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitatoa rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze econsiderandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché sianospiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (così Sez. U, n.24, del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 – 01, espressamente richiamata da Sez.U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 – 01, nonché Sez. U, n. 6402del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01).Sembra utile evidenziare che le argomentazioni poste a base delle citatepronunce delle Sezioni Unite, pur se anteriori alla modifica recata all’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dall’art. 8, comma 1, lett. b), legge 20 febbraio2006, n. 46, conservano appieno la loro attualità, dovendo solo essere integratealla luce delle previsioni introdotte dalla legge appena citata.In particolare, secondo la richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite, «illegislatore del 1988 ha voluto evitare che il controllo della Corte di Cassazionesulla motivazione si eserciti sul contenuto della decisione, all'uopo circoscrivendoloalla mancanza e alla manifesta illogicità della motivazione, altresì stabilendo chetali vizi devono risultare dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 n. 1 lett.E c.p.p.) е non da una diversa prospettiva» (così, in motivazione, Sez. U,Dessimone, cit.).Ora, va rilevato che la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., recata dall’art. 8, comma 1, lett. b), legge 20 febbraio 2006, n. 46, ha sìintrodotto la rilevanza del c.d. “travisamento della prova”, ma ha continuato adancorare il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità anche al«testo del provvedimento impugnato». Precisamente, l’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., nel testo vigente, recita: «e) mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo delprovvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicatinei motivi di gravame». Ciò posto, come costantemente e sin da subito precisatodalla giurisprudenza, la novella dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. adopera dell'art. 8 legge n. 46 del 2006, la quale per la deduzione dei vizi dellamotivazione consente il riferimento ad atti del processo specificamente indicati,non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, che non può mai risolversinella rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto e che, invece, deve limitarsi allamera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consistenell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di provaincontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo (cfr., tra letantissime: Sez. 3, n. 18785 del 12/04/2006, Baldazzi, Rv. 233823 – 01; Sez. 6,n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234364 – 01; Sez. 4, n. 21602 del17/04/2007, Ventola, Rv. 237588 – 01, nonché, più di recente, Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01).Si può allora concludere che, in base al testo vigente dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità e la contraddittorietà dellamotivazione devono necessariamente risultare o dal testo del provvedimentoimpugnato o dal raffronto con una prova “travisata”, da intendersi quale risultatodi prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo,ovvero elemento di prova effettivamente esistente non considerato. Inoltre,proprio perché la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazionedebbono risultare dal provvedimento impugnato, per evidenti ragioni diomogeneità e di coerenza sistematica, anche il travisamento della prova, pur seper omissione, deve avere come necessario termine di riferimento il discorsogiustificativo del provvedimento impugnato: in altri termini, il travisamento dellaprova, per assumere rilevanza ai fini dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., deve essere non solo obiettivamente rilevante, ma anche tale dadisarticolare l’ordito motivazionale della decisione che costituisce oggetto delricorso per cassazione.2.3. Conclusioni omogenee debbono essere affermate con riguardo al vizio dimancanza di motivazione.Invero, per le medesime ragioni esposte relativamente alla manifesta illogicitàdella motivazione, anche per travisamento della prova, la mancanza dimotivazione in tanto può assumere rilevanza in quanto la risposta da parte delgiudice di appello alle censure formulate con l’atto di gravame non è desumibile,anche implicitamente, dal complessivo discorso giustificativo della sentenza disecondo grado. E, a questo fine, come osserva la consolidata elaborazione dellagiurisprudenza, è sufficiente che la sentenza di secondo grado spieghi le ragioniche hanno determinato il convincimento, e dimostri di aver tenuto presente ognifatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., per questo orientamento,tra le tantissime, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096– 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 – 01; Sez.6, n. 20092 del 05/05/2011, Schowick, Rv. 250105 – 01; né questo orientamentoè contrastato da Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024, dep. 2025, Verdicaro, Rv.287330 – 01, la quale ha precisato che il limite all’ammissibilità della motivazioneimplicita è costituito dall’assenza di qualunque argomentazione con riguardo alpunto della decisione oggetto di impugnazione).3. La sentenza impugnata ha ravvisato la configurabilità del tentativo diimportazione illecita delle sostanze stupefacenti con riguardo alle condotte postein essere dagli attuali ricorrenti, per come ritenute accertate, facendo riferimentoalla nozione di “trattativa affidante”, elaborata dalla giurisprudenza.3.1. Secondo la giurisprudenza, per la configurabilità del tentativo diimportazione di sostanze stupefacenti, le condotte che si collocano in una faseantecedente il conseguimento, anche all'estero, della disponibilità della sostanzapossono configurare un tentativo punibile di importazione solo nel caso in cui sianoconnotate da serietà e affidabilità e risultino univoche e idonee a determinarel'introduzione dello stupefacente nel territorio nazionale (così, in particolare, Sez.6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942 – 01).Altre decisioni hanno precisato che il tentativo di importazione di sostanzestupefacenti è configurabile nella fase antecedente all'incontro delle volontà, equindi alla stipulazione di un accordo di compravendita della droga, quando letrattative intercorse sono univoche e idonee a conseguire seriamente il reciprococonsenso all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (cfr.Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022, Arcuri, Rv. 282407 – 01). E inquest’ordine di idee risulta muoversi anche un’ulteriore pronuncia, secondo laquale costituisce tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condottadell'indagato, il quale aveva demandato ad un intermediario operante in Germania,cui aveva inviato il danaro destinato ai venditori sudamericani, di gestire le fasidella spedizione del carico, non avvenuta per l'impossibilità di ottenere la forniturain tempi brevi (Sez. 6, n. 9854 del 14/02/2024, Abbruzzese, Rv. 286165 – 01).3.2. Per una più precisa individuazione dell’area delle condotte punibili, ildiscorso concernente la configurabilità del tentativo di importazione di sostanzestupefacenti deve essere svolto in una prospettiva più ampia, riferita sia allecategorie generali del delitto tentato, sia ai rapporti di queste con l’istituto delconcorso di persone nel reato.In tema di configurabilità del tentativo, occorre rilevare che, secondol’orientamento consolidato, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento adun criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazionealla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone,configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art.49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzousato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modoche l'azione, valutata ex ante e in relazione alla sua realizzazione secondo quantooriginariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuareil proposito criminoso (cfr., ex plurimis: Sez. 6, n. 17988 del 06/02/2018, Mileto,Rv. 272810 – 01, e Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L.M., Rv. 264567 – 01,nonché, tra le più recenti non massimate: Sez. 2, n. 3851 del 07/01/2026, Monica;Sez. 5, n. 20383 del 05/03/2025, C.; Sez. 1, n. 26/02/2025, P.).È poi da aggiungere che ampiamente condiviso è anche l’indirizzo per cui, intema di tentativo, l'accertamento in ordine al requisito della idoneità degli atti deveessere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio di prognosi postuma, conriferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento delcompimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (così, tra letantissime, Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 – 02, e Sez. 1,n. 32851 del 10/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256991 -01).Nel caso di concorso di persone, i principi appena indicati debbono tener contodella disciplina dell’istituto previsto dall’art. 110 cod. pen., fondato in primo luogosulla necessità di un apprezzamento unitario degli apporti forniti dai singoliconcorrenti, e poi su una valutazione dell’efficienza di ciascuno di essi.Di conseguenza, nel caso di concorso nel reato tentato, la verifica dell’idoneitàdegli atti deve essere compiuta alla luce del complessivo contributo di tutti iconcorrenti, e non della condotta di ciascuno di essi atomisticamente considerata.Ovviamente, però, la condotta del singolo dovrà avere il significato di unapartecipazione effettiva alla complessiva azione risultante dal contributo di tutti iconcorrenti. In proposito, è significativo che, secondo un principio ampiamenteconsolidato, in tema di concorso di persone nel reato, il contributo causaledel concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipichedella condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto,agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del propositocriminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione perrimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso), ferma restando la necessitàper il giudice di merito di fornire corretta motivazione sulla prova dell'esistenza diuna reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisaresotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295 – 01, specificamente in tema di tentativo, e,più in generale, Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 – 01).3.3. Coordinando i principi generali in materia di tentativo punibile e diconcorso di persone nel reato, e quelli elaborati dalla giurisprudenza nell’ambitospecifico dell’importazione di sostanze stupefacenti, possono trarsi alcuneconclusioni in ordine alla configurabilità della fattispecie di importazione tentata disostanze stupefacenti.Innanzitutto, per accertare se ricorra il requisito dell’idoneità degli atti,occorre valutare l’azione complessiva risultante dal contributo di tutti i concorrenti.Ciò posto, in coerenza con quanto già affermato dalla giurisprudenza, deveritenersi che lo svolgimento di una trattativa e la definizione dei termini dell’affare,con precisazione delle tipologie e quantità delle sostanze stupefacenti oggetto dicompravendita, nonché dei prezzi da corrispondere, effettuato da chi abbia mezzieconomici adeguati, relazionandosi a soggetti operanti nei luoghi di produzionedelle droghe, ed il successivo compimento di azioni dirette ad assicurarne iltrasporto in Italia, unitariamente considerati, costituiscono atti idonei diretti inmodo non equivoco a commettere il reato di importazione di cui all’art. 73 d.P.R.n. 309 del 1990.Per quanto riguarda la condotta costituita dall’assunzione di un concretoimpegno a realizzare operazioni dirette ad effettuare il trasporto di una partita didroga, invece, occorre distinguere.In effetti, l’assunzione di un concreto impegno ad effettuare il trasferimentodi una partita di droga, se interviene in una fase anteriore alla definizionedell’affare tra venditore e acquirente, è attività che rafforza la volontà di chicommissiona il trasporto di raggiungere l’accordo sulla compravendita della“merce” ed è quindi condotta che, qualora seguita dalla stipulazione, è “causale”,quanto meno in termini di agevolazione, rispetto a questa, e deve essere perciòvalutata unitamente alla stipulazione, per giudicare se sia configurabile il tentativodi importazione di sostanze stupefacenti.Se, però, l’assunzione dell’impegno a realizzare operazioni dirette adeffettuare il trasporto di una partita di droga interviene in una fase successiva alladefinizione dell’affare tra venditore e acquirente, detta attività, non essendo“causale” rispetto alla stipulazione dell’accordo di compravendita, può integrare iltentativo di importazione di sostanze stupefacenti solo quando si manifesta nelleforme di una condotta, che, pur rimasta incompiuta (l’art. 56, primo comma, cod.pen., attribuisce rilievo anche alla «azione [che] non si compie»), è concretamenteidonea, in considerazione del suo prevedibile “sviluppo”, a determinare lo“spostamento” della “merce”.Peraltro, in ogni caso, in linea con i principi generali indicati supra nel § 3.2,l'idoneità della condotta “collettiva” dei concorrenti non va valutata con riferimentoad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì inrelazione alla possibilità che ad essa consegua lo scopo che l'agente si propone,poiché si configura un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art.49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzousato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modoche l'azione, valutata ex ante e in relazione alla sua realizzazione secondo quantooriginariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuareil proposito criminoso. Inoltre, l'accertamento in ordine al requisito della idoneitàdegli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio di prognosipostuma, con riferimento alla situazione che si presentava ai concorrenti almomento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso.Una volta accertata l’idoneità ed univocità dell’azione “collettiva” deiconcorrenti nel suo complesso rispetto alla realizzazione del reato di illecitaimportazione di sostanze stupefacenti, potrà poi valutarsi se la condotta del singolointegri un contributo concorsuale rilevante ai fini dell’integrazione del tentativo.A tal fine, occorrerà verificare, sempre in linea con i principi generali richiamatisupra nel § 3.2, se la condotta del singolo abbia avuto il significato di unaconsapevole partecipazione effettiva alla complessiva azione risultante dalcontributo di tutti i concorrenti, in termini quanto meno di rafforzamento delproposito criminoso degli altri soggetti agenti.4. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di sei anni di reclusione edi 14.000,00 euro di multa, già ridotta per il rito abbreviato, a titolo di aumentoper la continuazione rispetto ad altro reato, per il quale era già stata irrogata lasanzione di dieci anni di reclusione e di 36.000,00 euro di multa, perché ritenutoresponsabile dei reati di partecipazione, in qualità di capo ed organizzatore, adun’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti(capo A), di tentata importazione di un quantitativo ingente di cocaina (capo B) edi tentata importazione di un quantitativo ingente di hashish (capo C).Precisamente, la dichiarazione di colpevolezza è stata pronunciata per lecondotte di: a) partecipazione, quale capo ed organizzatore, ad un’associazioneper delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, e precisamenteall’importazione in Italia di droghe provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA],di un quantitativo ingente di cocaina, pari ad almeno 600 kg., per essersi occupatodi reperire e di inviare in [OSCURATO:PERSONA] una persona con il compito di “garanzia umana”e per essersi adoperato per organizzare il trasporto aereo della precisata partitadi droga in Italia, in particolare procurando velivolo e pilota ed individuandol’aeroporto di arrivo, avendo ricevuto una somma non inferiore a 520.000,00 eurodai finanziatori dell’operazione, ed agendo in concorso con più persone, tra le qualiDaniele [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con condotta protratta da marzo ad agosto2021 (capo B); c) tentata importazione dal [OSCURATO:PERSONA] di un quantitativo ingente dihashish, per aver organizzato un viaggio aereo a tal fine, procurando il velivolo,imbarcandosi sullo stesso, e procedendo sino in Spagna, ma non arrivando inAfrica per errore nella compilazione di un documento necessario (il c.d. MOFA),avendo ricevuto una somma non inferiore a 150.000,00 euro dai finanziatoridell’operazione, ed agendo in concorso con più persone, tra le quali DanieleCestagalli e [OSCURATO:PERSONA], con condotta protratta da dicembre 2020 ad agosto2021 (capo C).Per ragioni di chiarezza espositiva, ai fini dell’esame delle censure, siprocederà, nell’ordine, allo scrutinio: a) del primo motivo, concernente questioniprocessuali; b) del settimo motivo, relativo all’attendibilità delle chiamate incorreità; c) del secondo motivo, riguardante la ricostruzione dei fatti ed iltravisamento delle prove; d) del terzo motivo, riferito alla integrazione deltentativo in ordine ai capi B e C; e) del quarto motivo, attinente alla configurabilitàdella desistenza, sempre in ordine ai capi B e C; f) del quinto e del sesto motivo,concernenti la sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui al capoA e la qualifica di capo ed organizzatore attribuita ad [OSCURATO:PERSONA].4.1. Prive di specificità sono le censure esposte nel primo motivo, le qualicontestano la nullità per violazione di diritto di difesa, in ragione del mancatoaccesso a tutti gli atti dell’originario procedimento penale pendente a Napoli, dalquale era stato separato il procedimento trasmesso a Bologna, poi evoluto nelprocesso nel quale è stata emessa la sentenza impugnata.4.1.1. Occorre innanzitutto osservare che l’omessa allegazione al fascicolotrasmesso dal pubblico ministero al giudice dell’udienza preliminare degli attidell’originario procedimento dal quale è stato separato quello in relazione al qualeè esercitata l’azione penale non costituisce vicenda determinativa di nullità dellarichiesta di rinvio a giudizio o comunque degli atti successivi e del giudizio.Come già rilevato in una decisione, infatti, l’omessa allegazione al fascicolotrasmesso al giudice dell'udienza preliminare di atti oggetto di c.d. stralcio noncomporta violazione del diritto di difesa, non essendo suscettibili di sindacatogiurisdizionale proprio perché non facenti parte del procedimento in trattazione(così Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251191 – 01).Questa conclusione appare condivisibile, in particolare, in ragione di quantodispone l’art. 130, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., che statuisce: «Se gli attidi indagine preliminare riguardano più persone o più imputazioni, il pubblicoministero forma il fascicolo previsto dall'art. 416 comma 2 del codice, inserendovigli atti ivi indicati per la parte che si riferisce alle persone o alle imputazioni percui viene esercitata l'azione penale». Dal testo normativo appena riportato, infatti,risulta evidente come il pubblico ministero, quando esercita l’azione penale, abbiail potere-dovere di formare un autonomo fascicolo contenente gli elementi dasottoporre alla cognizione del giudice dell’udienza preliminare, nel quale sono daraccogliere soltanto quegli atti che si riferiscono congiuntamente a quell’imputatoe a quella imputazione per cui chiede il rinvio a giudizio.Né la precisata soluzione deve mutare perché nell’udienza preliminare èchiesta la definizione del processo nelle forme del rito abbreviato. Invero, a normadell’art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., «[a]i fini della deliberazione il giudiceutilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, ladocumentazione di cui all'articolo 419, comma 3 [ossia quella relativa alle indaginieventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio], e le prove assuntenell'udienza».Del resto, in termini più generali, secondo l’indirizzo ampiamente consolidatoin giurisprudenza, il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio agiudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletatenon integra una causa di nullità della richiesta stessa, in quanto non prevista dallanorma, ma implica soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi ai finidell'emissione del decreto che dispone il giudizio (così, per tutte: Sez. 1, n. 4071del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583 – 02, concernente l’omessodeposito di atti relativi alle intercettazioni telefoniche; Sez. 3, n. 49643 del22/09/2015, Fede, Rv. 265552; Sez. 4, n. 47497 del 19/11/2008, Giangrasso, Rv.242762). E questo sia perché l’art. 416, comma 2, cod. proc. pen. non individuaun obbligo, per il pubblico ministero, di trasmettere al giudice dell'udienzapreliminare tutti gli atti che hanno costituito l'approdo delle indagini preliminari,sia per il contenuto di ulteriori disposizioni, come appunto l’art. 130 disp. att. cod.proc. pen. (cfr., per queste osservazioni, Sez. 5, n. 20855 del 17/03/2021,Tellaroli, Rv. 281258 – 01).4.1.2. Precisato che l’omessa allegazione al fascicolo di cui all’art. 416, comma2, cod. proc. pen. degli atti relativi ad un separato procedimento non comporta diper sé alcuna nullità, va poi rilevato che, nella specie, neppure il mancato accessoa tali atti ha determinato una nullità per violazione del diritto di difesa.Invero, le parti, per ottenere copia degli atti di un altro procedimento,debbono innanzitutto rivolgersi al giudice o al pubblico ministero che procede inrelazione ad esso, a norma dell’art. 116, comma 2, cod. proc. pen. (ovvero dell’art.117 cod. proc. pen., se si tratta del pubblico ministero operante in fase di indagini).Nella vicenda in esame, però, il ricorso non solo non documenta, né allega,l’avvenuta presentazione di istanza al giudice o al pubblico ministero competenteper il procedimento separato, ma non precisa neppure per quali ragioni gli atti ditale fascicolo sarebbero rilevanti ai fini dell’esercizio del suo diritto di difesa.4.2. Prive di specificità, e comunque manifestamente infondate sono lecensure formulate nel settimo motivo, le quali contestano il giudizio affermativodell’attendibilità delle chiamate in correità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo che lestesse sono caratterizzate da genericità, discrasie e contraddizioni, comepuntualizzato nell’atto di appello (pagg. 15-19).La sentenza impugnata, in effetti, ha espressamente osservato che ledichiarazioni auto- ed etero-accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] costituiscono non laprincipale fonte di prova in ordine alle condotte ritenute accertate, bensì soltantouno dei plurimi riscontri al complessivo quadro accusatorio, quale emerge dalleconvergenti dichiarazioni degli altri quattro chiamanti in correità, nonché,soprattutto, dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dairisultati delle analisi sui telefoni acquisiti e dagli atti trasmessi dall’autoritàgiudiziaria svizzera. E, in proposito, va rimarcato che estremamente dettagliata,analitica ed organica è l’esposizione fornita dalla Corte d’appello in ordine a quantoemerge dalle cospicue intercettazioni telefoniche e tra presenti, effettuate dal 12febbraio 2021 al 3 agosto 2021, e dai connessi accertamenti di polizia giudiziaria(cfr. pagg. da 2 a 29 della sentenza impugnata).Ciò posto, le critiche contenute nel settimo motivo di ricorso non siconfrontano compiutamente con le valutazioni della sentenza impugnata, perchécontestano l’affermazione dell’attendibilità delle dichiarazioni dei chiamanti incorreità senza considerare come queste dichiarazioni siano state apprezzate sullabase del raffronto con gli altri atti di indagine, ed in particolare con i risultati delleintercettazioni telefoniche ed ambientali, ritenute espressamente dalla Corted’appello base primaria del giudizio di colpevolezza.Questa incompiuta correlazione delle censure con il complessivo orditoargomentativo della sentenza impugnata a supporto del giudizio affermativodell’attendibilità delle dichiarazioni dei chiamanti in correità determina lamancanza di specificità del motivo di ricorso in esame.4.3. Diverse da quelle consentite, o comunque manifestamente infondate,sono le censure enunciate nel secondo motivo del ricorso, le quali contestano lacorrettezza della ricostruzione dei fatti, deducendo, in particolare, che la sentenzaimpugnata è incorsa in plurimi travisamenti della prova e manifeste illogicità, inparticolare quando individua nella droga e non nel denaro l’oggetto del dialogo del28 febbraio 2021 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’oggetto deltrasporto programmato nella conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e DanieleCestagalli del 14 luglio 2021, nonché quando afferma che il gruppo era pronto arealizzare le due operazioni di importazione dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA].Invero, la sentenza impugnata, in considerazione dei principi giuridici indicatinei §§ 2, 2.1, 2.2 e 2.3, non risulta essere incorsa né in travisamenti della prova,né in manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza della motivazione.In particolare, per quanto concerne il significato attribuito al dialogo del 28febbraio 2021 tra l’attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA],contattato per assicurare il “passaggio” di “merce” attraverso l’aeroporto di Rimini,la sentenza impugnata rappresenta che l’oggetto del discorso era costituito da 600kg. di cocaina all’esito di un percorso motivazionale specifico, che trascrive anchegran parte della conversazione intercettata.Ora, le censure non allegano nemmeno la conversazione intercettata perconsentire di rilevare l’incontrovertibile diversità tra il risultato di prova raggiuntoe il dato probatorio utilizzato. Né, d’altro canto, il dato testuale del dialogo, cometrascritto, consente di rilevare una incontrovertibile diversità tra “significante”(dato probatorio) e “significato” (risultato probatorio): dalla conversazione risultache l’attuale ricorrente, richiesto del «quantitativo», indica «600», e poi precisache lo stesso sarà contenuto in «20 bagagli». E ciò è sufficiente ad escludere laconfigurabilità del vizio di travisamento della prova.Sotto il profilo della manifesta illogicità, poi, occorre considerare come lasentenza impugnata interpreti questo dialogo anche alla luce delle complessiverisultanze istruttorie. In particolare, la Corte d’appello richiama le convergentidichiarazioni di: a) [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interrogatorio del 20dicembre 2021, ha riferito come [OSCURATO:PERSONA], ossia il principale collaboratoredi [OSCURATO:PERSONA], proprio nel febbraio 2021, gli aveva proposto di trovare una persona damandare in [OSCURATO:PERSONA] per il trasporto di cocaina, in cambio dell’erogazione di60.000,00 euro, da ripartire per 10.000,00 a lui e per 50.000,00 euro alla personada “inviare”; b) [OSCURATO:PERSONA], persona effettivamente “inviata” in [OSCURATO:PERSONA] inconcomitanza con i progettati tentativi di importazione, il quale, nell’interrogatoriodel 6 dicembre 2021, ha detto di essere stato contattato da [OSCURATO:PERSONA] perassicurare il trasporto di cocaina in cambio della promessa di 50.000,00 euro; c)[OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interrogatorio del 22 giugno 2022, ha detto di essersirecato in [OSCURATO:PERSONA] e di aver appreso da [OSCURATO:PERSONA] delle operazioni diimportazioni “fumo” dal [OSCURATO:PERSONA] e di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA], progettate da AdemDervishi con la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA]; d) [OSCURATO:PERSONA], ilquale, nell’interrogatorio del 20 dicembre 2021, ha affermato di essersi recato inAlbania in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] per parlare con [OSCURATO:PERSONA] dell’importazione didroga dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], da organizzare con la collaborazione diAlberto [OSCURATO:PERSONA] precisando, inoltre, che la cocaina sarebbe stata pagata7.000,00 dollari al kg., per un totale di 4.200.000,00 euro (quindi, date questebasi di calcolo il totale complessivo della cocaina era pari esattamente a 600 kg.),e sarebbe stata rivenduta da [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles per 30.000,00 euro al kg., conun guadagno di circa 12 milioni di euro, mentre l’hashish sarebbe stato pagato200,00 euro al kg. in [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe stato rivenduto a 4.000,00 euro al kg. inItalia, per un totale di 400,00 kg.; e) [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interrogatoriodel 17 dicembre 2021, ha detto di essere stato a conoscenza dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] per il traffico di droga, di aver consegnato nel marzo 2021 dei cellularicriptati al primo per conto del secondo, e di aver letto, nell’occasione, unmessaggio dell’albanese all’italiano nel quale si domandava: «chiedi al pilotadell’affare del [OSCURATO:PERSONA] e del Brasile». Aggiunge, poi, che in una conversazioneintercettata del 23 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA], parlando con una donna abordo della sua auto, fa espresso riferimento ad un traffico di cocaina con la Bolivia(«o facciamo quello o facciamo i chili di coca! … che vogliamo fare?! … mmnh … inBolivia …»). Rappresenta, quindi, che un ulteriore importante elemento è costituitodalla incontroversa consegna di circa 500.000,00 euro dai committenti albanesi adAlberto [OSCURATO:PERSONA] solo per le prime spese di trasporto, siccome fatto indicativodell’esistenza di un rapporto per un’operazione relativa a quantitativi di droga assairilevanti. Ancora, come più analiticamente precisato infra nel § 5.2.1, sia neimessaggi scambiati il 25 luglio 2021 su telefoni criptati tra [OSCURATO:PERSONA] edAlberto [OSCURATO:PERSONA], sia nelle conversazioni intercettate tra la figlia di questi edun’amica, il traffico viene riferito alla «roba». Sulla base di questo articolato esamedelle fonti di prova, deve concludersi che la sentenza impugnata ha sicuramentespiegato in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento in ordineall’oggetto del “traffico” di cui avevano discusso il 28 febbraio 2021 il predettoAmato e [OSCURATO:PERSONA].Anche la deduzione che critica l’individuazione dell’oggetto del trasporto aereoprogrammato nella conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del14 luglio 2021 nella droga invece che nel denaro (nella conversazione si dice: «lui[il pilota] sa che deve spostare moneta»), osservando che è manifestamenteillogico ritenere un inganno così clamoroso nei confronti di chi deve materialmenteeseguire il trasporto, è manifestamente infondata. Questa doglianza, infatti, perun verso, non assume un travisamento della prova, perché denuncia una manifestaillogicità della spiegazione data alla frase appena riportata, e, sotto altro profilo,formula una critica atomistica e parcellizzata, riferita all’interpretazione di unsingolo frammento delle risultanze istruttorie, del tutto avulsa da un raffronto conla spiegazione fornita dalla sentenza impugnata, sulla base sia dello stessocontenuto complessivo della conversazione (cfr. pagg. 66-67, dove si dà conto dicome [OSCURATO:PERSONA] precisi all’interlocutore che il pilota «non entra in merito» e «perquesto noi dobbiamo mettere il passeggero dentro sempre»), sia dei molteplicielementi di prova utili a ricostruire l’intera vicenda.Relativamente alle censure che contestano la conclusione della Corte d’appellosecondo cui il gruppo era pronto a realizzare le due operazioni di importazione,pur avendo bisogno di maggior tempo, è sufficiente evidenziare come si tratti didoglianze che attengono, più che all’interpretazione, alla qualificazione giuridicadei risultati probatori raggiunti. Dette censure, precisamente, per come formulate,criticano non tanto l’accertamento del singolo accadimento materiale, bensì ilsignificato attribuito dalla sentenza impugnata ai singoli fatti storici rilevati nellaprospettiva della idoneità delle condotte, come ricostruite, a realizzarel’importazione della droga. Le medesime censure, pertanto, saranno esaminatecon riferimento al profilo della configurabilità del tentativo dei reati di cui ai capiB) e C), secondo quanto esposto infra nei §§ 4.4, 4.4.1 e 4.4.2.4.4. Infondate sono le censure proposte nel terzo motivo del ricorso, le qualicontestano la ritenuta configurabilità del tentativo con riguardo ai reati di cui aicapi B) e C), deducendo che le condotte accertate erano inidonee all’importazionedelle partite di droga, o perché, addirittura, nella vicenda relativa alla cocaina,difettava l’individuazione del pilota e del piano di volo, o perché, comunque, nellavicenda relativa all’hashish, è mancata l’autorizzazione all’atterraggio o allo scalodel volo pur partito dall’Italia.4.4.1. La sentenza impugnata ha ravvisato la sussistenza, nella specie, di attiidonei diretti in modo non equivoco ad importare sostanze stupefacenti del tipococaina dal [OSCURATO:PERSONA] (capo B), e di hashish dal [OSCURATO:PERSONA] (capo C).La Corte d’appello, con riguardo alla condotta di cui al capo B), espone inparticolare che: a) il gruppo facente capo ad [OSCURATO:PERSONA] aveva già presoaccordi con i narcotrafficanti colombiani, tanto da conoscere la quantità oggetto dicompravendita ed il prezzo da pagare (da quanto già precisato in precedenza, nel§ 4.3, si trattava di una partita di 600,00 kg. di cocaina, per un prezzo di4.200.000,00 euro); b) [OSCURATO:PERSONA] era stato incaricato di organizzarel’esecuzione dell’operazione, aveva ricevuto dal gruppo albanese la somma di oltre500.000,00 euro, ed aveva ingaggiato, tramite [OSCURATO:PERSONA] e GiancarloGhiringhelli, la “garanzia umana” da inviare in [OSCURATO:PERSONA]; c) [OSCURATO:PERSONA],che ha ammesso di essere stato “ingaggiato” in cambio di 50.000,00 euro, erastato effettivamente inviato in [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2021, vi si era trattenuto peralcuni giorni, ed era pronto a ritornarci a fine luglio; d) [OSCURATO:PERSONA] si era recatoa sua volta in [OSCURATO:PERSONA] a fine luglio per concludere tutto quanto necessario peril trasporto della droga fino al luogo dove la stessa sarebbe stata caricata su unaereo da mandare in Europa, relazionandosi a tale scopo con [OSCURATO:PERSONA](si richiamano in particolare gli scambi di messaggi su un telefono criptatoeffettuati in data 26 luglio 2021), il quale, a sua volta, il mattino seguente, si eramesso in contatto con [OSCURATO:PERSONA] per organizzare il nuovo viaggio diSaverio [OSCURATO:PERSONA] verso il [OSCURATO:PERSONA]; e) [OSCURATO:PERSONA], su indicazione diAlberto [OSCURATO:PERSONA], il medesimo 26 luglio 2021 aveva stipulato un accordo con la“[OSCURATO:PERSONA]” per noleggiare un volo per il [OSCURATO:PERSONA], in cambio di un prezzo di200.000,00 euro, con opzione fino alle ore 12,00 del 31 luglio 2021, ma l’opzioneera scaduta per l’indisponibilità di tale somma, avendo i concorrenti il minoreimporto di 150.000,00 euro (cfr., per maggiori indicazioni, infra §§ 6.2, 6.2.1 e6.2.2).La decisione impugnata, in relazione alla condotta di cui al capo C),rappresenta in particolare che: a) [OSCURATO:PERSONA] aveva personalmente tenutoi contatti con gli emissari del venditore della partita di hashish, il “Colonnello”,agendo su incarico del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA]; b) era stato stabilitoil prezzo per l’acquisto della droga in 150.000,00 euro; c) il denaro necessario perla compravendita della sostanza stupefacente era stato materialmente consegnatoad [OSCURATO:PERSONA] su disposizione e per conto di [OSCURATO:PERSONA], così come itelefonini criptati per mantenere i contatti con gli altri concorrenti in via riservata,questi ultimi trasferitigli da [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 2021; d) [OSCURATO:PERSONA] ErosAmato, avvalendosi di un aereo messogli a disposizione da [OSCURATO:PERSONA], il 26luglio 2021 era partito unitamente ad [OSCURATO:PERSONA] alla volta del [OSCURATO:PERSONA] perdare esecuzione all’affare, facendo scalo a Palma di Maiorca; e) il viaggio si erafermato a Palma di Maiorca per un errore nella compilazione dei documenti di volo,tale da impedire la prosecuzione dell’itinerario fino al [OSCURATO:PERSONA]; f) il volo non erastato riprenotato per la decisione di [OSCURATO:PERSONA] di concentrare tutte lerisorse economiche disponibili per noleggiare un aereo necessario ad effettuare iltrasporto di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA] (cfr., per maggiori indicazioni, infra §§ 6.2,6.2.1 e 6.2.2).Più in generale, la Corte distrettuale osserva che [OSCURATO:PERSONA],avvalendosi della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], aveva anche procurato gliaerei, e che, per quanto concerne il viaggio verso il [OSCURATO:PERSONA], aveva avutodifficoltà prima a reclutare piloti e poi a pagare il prezzo dell’areo noleggiato per ilvolo, mentre, per quanto attiene alla trasferta in [OSCURATO:PERSONA], era riuscito a partire enon aveva completato l’operazione solo per problemi sorti relativamente aipermessi di atterraggio in quello Stato. Evidenzia, poi, che il trasporto di cocainadal [OSCURATO:PERSONA] era stato organizzato sulla base di continui confronti durati perben otto mesi (si pensi ai contatti di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] del 28febbraio 2021, diretti a verificare la possibilità di “passare” attraverso l’aeroportodi Rimini, e riferiti supra, al § 4.3), si era concretizzato in atti obiettivamentepercepibili, come l’invio di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] quale “garanzia umana”, oil contatto diretto con il pilota [OSCURATO:PERSONA], poi dichiaratosi indisponibile all’esito di unincontro di persona il 30 giugno 2021, o con la stipulazione di un contratto dinoleggio di un volo in data 26 luglio 2021 e con opzione fino al 31 luglio 2021.Aggiunge, inoltre, che il buon esito dell’operazione era percepito ed esternato daAlberto [OSCURATO:PERSONA] come “faccenda di vita o di morte”, per il timore di ritorsionida parte del gruppo albanese, determinate dalla vanificazione di un affare in statoavanzato e dalla consegna a lui della cospicua somma di oltre 500.000,00 euro.4.4.2. In considerazione dei principi giuridici applicabili e dei fatti ricostruitidalla sentenza impugnata, le conclusioni della Corte d’appello in ordine allaconfigurabilità del tentativo di importazione di sostanze stupefacenti di cui ai capiB) e C) sono correttamente motivate.Per un verso, infatti, le trattive per l’acquisto della cocaina e dell’hashish eranoin fase estremamente avanzata, perché erano stati concordati quantità, prezzi epersino modalità esecutive.Sotto altro profilo, poi, gli atti non possono essere ritenuti “inidonei” soloperché, per l’importazione di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA], dapprima vi è statal’indisponibilità del pilota per la conduzione dell’aereo, ricevuta il 30 giugno 2021,e poi non è stato pagato il prezzo per ottenere l’esecuzione del contratto dinoleggio di un aereo, tra il 26 e il 31 luglio 2021, ovvero perché, per l’importazionedell’hashish dal [OSCURATO:PERSONA], non è stato possibile completare il volo fino a quello Statoper l’inesatta predisposizione dei documenti di viaggio.A questo proposito, va osservato, come si è già detto nei §§ 3, 3.1, 3.2 e 3.3,che, ai fini della configurabilità del tentativo, l'idoneità degli atti non va valutatacon riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso,bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agentesi propone, sicché l’inidoneità ricorre solo se l'azione, valutata ex ante e inrelazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente,risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso, e che,l'accertamento della idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di meritosecondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazione che sipresentava al soggetto agente al momento del compimento di tali atti, in base allecondizioni prevedibili del caso.Ora, non vi sono elementi per poter affermare che, nel corso dell’interosviluppo della condotta, e nel momento in cui questa veniva posta in essere,l’attività compiuta da [OSCURATO:PERSONA] (e dai suoi concorrenti) fosseintrinsecamente inidonea rispetto alla realizzazione dell’evento voluto. Invero, purvolendo ritenere che l’assunzione dell’impegno a trasportare la droga siaintervenuto dopo l’accordo avente ad oggetto la compravendita della stessa, e chequindi la relativa condotta debba essere apprezzata autonomamente,esclusivamente come attività diretta a “trasferire” la “merce” già acquistata,l’impossibilità di portare a compimento le illecite importazioni, per le quali eranogià concordati prezzi, quantità e modalità esecutive, si è verificata solo moltotempo dopo l’accettazione dell’incarico, la ricezione di cospicue somme di denaroe il compimento di svariati atti obiettivamente “capaci” di consentire larealizzazione del progetto criminoso. In particolare, secondo i principi giuridiciappena richiamati, atti univocamente diretti a realizzare il proposito criminoso, e“capaci” di determinarne o comunque agevolarne la verificazione, sono stati: a)l’“ingaggio”, l’invio in [OSCURATO:PERSONA] e la “tenuta a disposizione” per una nuova trasfertain [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] quale “garanzia umana” per la “corretta”esecuzione della compravendita e del trasferimento di una ingente partita di 600kg. di cocaina per un prezzo di 4.200.000,00 euro, attività gestite da DanieleCestagalli sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA], contestualmente a quelle di reperimento dipiloti e voli necessari per effettuare il trasporto; b) la fattiva e continua ricerca diaerei e piloti per trasportare la droga dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], effettuatacon la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], ma anche con il supporto di [OSCURATO:PERSONA](come si evince dalle conversazioni tra questi ed [OSCURATO:PERSONA] sulle informazioni da dareal pilota da coinvolgere), attività concretizzatasi anche con la stipulazione delcontratto di noleggio del 26 luglio 2021, poi non portato ad esecuzione perindisponibilità di una parte soltanto del denaro necessario (occorrevano200.000,00 euro, mentre i concorrenti disponevano di 150.000,00 euro); c) il voloverso il [OSCURATO:PERSONA], compiuto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] con un aereo nelladisponibilità di [OSCURATO:PERSONA] (e da questi messo a disposizione dei due concorrenti),recando la somma di 150.000,00 euro ed utenze telefoniche criptate, ed aventecome premessa accordi già presi con il “colonnello”, sebbene il viaggio sia statobloccato a Palma di Maiorca per inesattezze nei documenti relativi al tragitto.4.5. Non consentite in questa sede e comunque manifestamente infondatesono le censure evidenziate nel quarto motivo del ricorso, le quali contestano laesclusione della desistenza volontaria con riguardo ai reati di cui ai capi B) e C),deducendo l’omessa considerazione dell’interruzione dell’attività di organizzazionedei viaggi necessari per effettuare i trasporti di droga.Invero, queste censure non risultano proposte con l’atto di appello, e quindisono precluse a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.In ogni caso, come si è rappresentato in precedenza nei §§ 4.3, 4.4, 4.4.1 e4.4.2, le operazioni di organizzazione dei viaggi per l’importazione della droga sisono interrotte solo per fatti indipendenti dalla volontà dell’attuale ricorrente e deisuoi concorrenti, quali l’indisponibilità dei piloti contattati ad effettuare il trasportodal [OSCURATO:PERSONA], l’insufficienza del denaro necessario per pagare il prezzo previstonel contratto di noleggio del volo per il [OSCURATO:PERSONA] (occorrevano 200.000,00 euro;ne erano disponibili 150.000,00), e l’impossibilità di ripartire da Palma di Maiorcaalla volta del [OSCURATO:PERSONA] per problemi connessi alla documentazione di volo. Inoltre,la sentenza impugnata evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] cercò finché gli fumaterialmente possibile di realizzare le importazioni di droga: egli, infatti, fubloccato nel viaggio verso il [OSCURATO:PERSONA] il 26/27 luglio 2021, apprese dell’impossibilitàdi organizzare il trasporto dal [OSCURATO:PERSONA] solo la sera del 31 luglio 2021, simanifestò spaventato per la necessità di dover restituire al gruppo albanese i500.000,00 euro ricevuti e già spesi, cercò di trovare una soluzione per questa“pendenza”, e fu infine arrestato il 3 agosto 2021 per il reato di importazione edetenzione di 2.844,50 kg. di hashish e di 14.191,88 kg. di anfetamina tipo“captagon” sequestrati nel porto di Salerno nel giugno 2020.4.6. Infondate, infine, sono le censure formulate nel quinto e nel sesto motivodel ricorso, le quali contestano sia la configurabilità dell’esistenza dell’associazioneper delinquere di cui avrebbe fatto parte [OSCURATO:PERSONA], sia, in subordine,l’attribuibilità al medesimo del ruolo di capo e organizzatore del sodalizio,deducendo, in particolare, che la riunione individuata come “costitutiva” non ebbetra i presenti [OSCURATO:PERSONA], pur ritenuto componente del gruppo, e vide invecela partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], pur ritenuto estraneo al sodalizio, che itrasporti da realizzare avevano oggetto soldi e non droga, e che non risultanoripartizioni di compiti o elementi organizzativi.4.6.1. La sentenza impugnata spiega, anche con analitici richiami a quantoesposto dalla decisione di primo grado e a quanto illustrato con riferimento allecensure formulate da [OSCURATO:PERSONA], perché [OSCURATO:PERSONA] deve essereritenuto responsabile del reato di partecipazione ad associazione per delinquerefinalizzata al narcotraffico in qualità di capo e organizzatore.La Corte d’appello, in particolare, rappresenta che [OSCURATO:PERSONA] è statol’anello di “congiunzione” con il gruppo albanese, anche recandosi più volte inAlbania per incontrare [OSCURATO:PERSONA], ed è colui che ha organizzato le persone dicui si è avvalso stabilmente o episodicamente per realizzare le operazioni diretteall’importazione delle sostanze stupefacenti.[OSCURATO:PERSONA] del gravame, poi, nel sintetizzare la motivazione della sentenza diprimo grado, espone innanzitutto che [OSCURATO:PERSONA], nei suoi interrogatori,dopo aver premesso di aver conosciuto [OSCURATO:PERSONA] nel gennaio 2020 perchépresentatogli da un suo socio nella gestione di un’azienda in [OSCURATO:PERSONA], ha dichiaratoche: a) egli aveva parlato con [OSCURATO:PERSONA], in una cena a casa delmedesimo nel novembre 2020, alla quale era presente anche [OSCURATO:PERSONA]; b)nell’occasione, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto di avere contatti con un soggetto in Maroccodenominato “Colonnello”, il quale gli poteva fornire sostanza stupefacente datrasportare in Italia, e di poter disporre di un aereo per effettuare trasporti di drogaanche dal [OSCURATO:PERSONA], e gli aveva chiesto se conoscesse qualcuno in condizionedi finanziare tali operazioni; c) egli aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] come possibilefinanziatore e [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto ed ottenuto di prendere contatti conquest’ultimo ed aveva cercato collaboratori per realizzare questo progetto.Rappresenta, inoltre, che altre dichiarazioni importanti erano state fornite da MatiaGhezzani, il quale, nell’interrogatorio del 22 giugno 2022, ha confermato l’incontroa casa di [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 2020, e ricordato sia la richiesta di denaro da partedi quest’ultimo per effettuare i trasporti, sia il viaggio a Durazzo effettuato da lui,da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] per incontrare [OSCURATO:PERSONA], a seguito del quale erano statiinstaurati i rapporti tra il gruppo albanese, da una parte, e [OSCURATO:PERSONA], il quale siavvaleva della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DanieleCestagalli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altra. Aggiunge ancora cheun’ulteriore conferma è stata resa da [OSCURATO:PERSONA], che, nell’interrogatorio del17 dicembre 2021, ha detto di aver accompagnato in [OSCURATO:PERSONA] nell’estate2020 per incontrare [OSCURATO:PERSONA], e di aver consegnato telefoni ricevuti da quest’ultimoad [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 2021.La sentenza impugnata, quindi, evidenzia che l’esistenza di un gruppoorganizzato diretto ad effettuare importazioni di droga è stata chiaramenteconfermato dai risultati delle conversazioni intercettate, dalle quali sono emerseanche frasi di contenuto chiaramente confessorio. La decisione riporta comeemblematica la frase: «cazz non possiamo più dare falsi allarmi diventiamo noncredibili», pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione con [OSCURATO:PERSONA] il 31 luglio2021, appreso l’ennesimo fallimento dell’organizzazione del trasporto di cocainadal [OSCURATO:PERSONA], e qualche giorno dopo l’infruttuosa spedizione diretta in Maroccoe conclusa con l’arresto del volo a Palma di Maiorca tra il 26 ed il 27 luglio 2021.La medesima pronuncia inoltre, rappresenta che le conversazioni intercettatedanno conto di una suddivisione dei compiti tra le persone coinvolte da [OSCURATO:PERSONA],perché segnala che: a) [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto rapporti diretti con [OSCURATO:PERSONA] ed ilgruppo criminale albanese ed ha coordinato le attività demandate ad EribertoNaldini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) [OSCURATO:PERSONA] è statoincaricato di occuparsi del trasporto della droga in [OSCURATO:PERSONA], ed è successivamenteintervenuto per “mediare”, dopo il fallimento delle operazioni, tra [OSCURATO:PERSONA] e gliemissari del gruppo albanese incaricati di recuperare il denaro, circa 500.000,00euro, anticipato ad [OSCURATO:PERSONA]; c) [OSCURATO:PERSONA] è stato coinvolto nell’organizzazione deltraffico con il [OSCURATO:PERSONA], ha procurato il “garante umano”, [OSCURATO:PERSONA], poiinviato in [OSCURATO:PERSONA], ed ha mediato anche lui con il gruppo albanese, allorchéquesto ha richiesto, dopo il fallimento dei trasporti, la restituzione dei 500.000,00euro anticipati; d) [OSCURATO:PERSONA], pur rimasto estraneo all’associazione per delinquere,è stato ripetutamente compulsato per la ricerca degli aerei e dei piloti necessari aitrasporti e delle attività burocratiche per l’organizzazione dei voli.La Corte d’appello conclude che, sulla base degli indicati elementi, deveritenersi esistente un’associazione per delinquere, promossa ed organizzata daAmato, e alla quale hanno partecipato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale, avvalendosidel contatto con il gruppo albanese, aveva per oggetto un programma criminosoconsistente nella realizzazione di una serie indistinta di trasporti di droga da Paesiesteri con evidente proiezione verso il futuro del vincolo associativo, siccomesorretto da una redditività delle azioni del gruppo, diretto a rafforzarsi edautoalimentarsi con i proventi illeciti.Si può aggiungere, ancora, che ulteriori elementi indicativi dell’esistenzadell’associazione per delinquere sono indicati dal [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado nellaparte dedicata all’esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA]; questi elementi,rappresentati per indicare come in realtà l’associazione per delinquere fosse inrealtà più ampia, perché composta anche dal gruppo albanese, saranno piùanaliticamente indicati infra, nel § 5.6.1.4.6.2. Le conclusioni della sentenza impugnata, nelle parti in cui ravvisanol’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico promossa,diretta ed organizzata da [OSCURATO:PERSONA], sono immuni da vizi.Invero, la Corte d’appello ha espressamente indicato elementi precisi perl’individuazione di un gruppo attivo per almeno otto mesi, diretto a realizzare unapluralità di imponenti importazioni di sostanze stupefacenti di varie tipologie,caratterizzato da una continuativa e coordinata interazione tra più persone, sottola direzione di [OSCURATO:PERSONA], una delle quali, [OSCURATO:PERSONA] parlando con [OSCURATO:PERSONA], haaddirittura manifestato espressamente la consapevolezza di appartenere ad ungruppo, parlando al plurale ed in proiezione di future operazioni («cazz nonpossiamo più dare falsi allarmi diventiamo non credibili»).Inoltre, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge con chiarezzaanche l’esistenza di mezzi utilizzati dal gruppo per le operazioni illecite: questimezzi, infatti, sono costituiti innanzitutto dalla somma di oltre 500.000,00 euromessa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] al fine di realizzare le attivitànecessarie alle importazioni. Non solo, infatti, questa somma è stata gestita daAmato in collaborazione con i concorrenti per compiere le diverse attivitànecessarie, come per il “reclutamento” e il viaggio in [OSCURATO:PERSONA] della “garanziaumana” [OSCURATO:PERSONA], ma, quando ne è stata richiesta in restituzione daglialbanesi dopo i ripetuti insuccessi nell’organizzazione dei trasporti, per risolvere larelativa “questione” sono intervenuti in prima persona [OSCURATO:PERSONA] edEriberto [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 22-25 della sentenza impugnata, la quale fonda questeconclusioni sui risultati delle intercettazioni effettuate).Ciò posto, a fronte degli elementi indicati dalla Corte d’appello, e del discorsoargomentativo dalla stessa sviluppato, le critiche formulate nel ricorso nonriescono ad evidenziare fratture logiche evidenti tra una premessa, o piùpremesse, e le conseguenze che se ne traggono, ovvero considerazioni logico-giuridiche inconciliabili tra loro in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso difatti, o comunque affermazioni contrastanti con i principi giuridici applicabili.In particolare, le censure dirette a contestare che i trasporti avessero adoggetto droga invece che soldi trovano ampia risposta nelle osservazioni dellaCorte d’appello, le quali approdano alla conclusione che il traffico avesse adoggetto droga su una pluralità di elementi, costituiti sia da plurime dichiarazioni dichiamanti in correità, sia da significative conversazioni intercettate, sia daconsiderazioni dettate dal complessivo contesto delle operazioni, e per l’analiticaesposizione dei quali si rinvia anche a quanto già evidenziato supra in particolarenel § 4.3. Le doglianze denuncianti l’omessa individuazione di ripartizione deicompiti o di elementi organizzativi, poi, non si confrontano con le indicazioni dellasentenza impugnata appena evidenziate nel presente paragrafo. Le deduzionirelative alla mancata presenza alla riunione a casa di [OSCURATO:PERSONA] nelnovembre del 2020 di [OSCURATO:PERSONA], pur ritenuto un partecipe, e allapresenza, invece di [OSCURATO:PERSONA], pur ritenuto estraneo al sodalizio,costituiscono mera ed indimostrata prospettazione di una diversa interpretazionedelle risultanze istruttorie, ma non evidenziano alcun vizio logico, anche perchéquella riunione, nella ricostruzione della sentenza impugnata, offrì soltantol’occasione, determinata da un colloquio tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MatiaGhezzani, per avviare i contatti con il gruppo albanese guidato da [OSCURATO:PERSONA],ma nella quale non ebbe alcun ruolo [OSCURATO:PERSONA].5. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di otto anni di reclusione,già ridotta per il rito abbreviato, perché ritenuto responsabile dei reati dipartecipazione, quale mero partecipe, ad un’associazione per delinquerefinalizzata al traffico internazionale di stupefacenti (capo A), di tentataimportazione di un quantitativo ingente di cocaina (capo B) e di tentataimportazione di un quantitativo ingente di hashish (capo C).Precisamente, la dichiarazione di colpevolezza è stata pronunciata per lecondotte di: a) partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata altraffico internazionale di stupefacenti, e precisamente all’importazione in Italia didroghe provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], diretta da [OSCURATO:PERSONA] ErosAmato, ed attiva da giugno 2020 ad agosto 2021; b) tentata importazione dal SudAmerica di un quantitativo ingente di cocaina, pari ad almeno 600 kg., inparticolare per essersi occupato di reperire una persona da inviare in [OSCURATO:PERSONA] conil compito di “garanzia umana”, come effettivamente avvenuto una prima volta ecome programmato una seconda volta, nonché per aver prestato supporto adAlberto [OSCURATO:PERSONA] per l’effettuazione di viaggi in [OSCURATO:PERSONA] per contattare ifinanziatori dell’operazione, ed agendo in concorso con più persone, tra le quali ilpredetto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con condotta protratta da marzo ad agosto2021 (capo B); c) tentata importazione dal [OSCURATO:PERSONA] di un quantitativo ingente dihashish, per aver accompagnato [OSCURATO:PERSONA] una prima volta in Maroccoper parlare con il “Colonnello” nel gennaio 2021, e poi per aver supportato ilmedesimo [OSCURATO:PERSONA] nell’organizzare il viaggio aereo necessario al trasporto delladroga, viaggio curato sotto il profilo operativo da [OSCURATO:PERSONA], ed agendo inconcorso con più persone, tra le quali i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con condottaprotratta da dicembre 2020 ad agosto 2021 (capo C).Per ragioni di chiarezza espositiva, ai fini dell’esame delle censure, siprocederà, nell’ordine, allo scrutinio: a) del settimo motivo aggiunto, concernentequestioni processuali; b) del secondo e del terzo motivo del ricorso, riferitiall’attendibilità delle chiamate in correità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];c) del quarto, del quinto, del sesto, del settimo, dell’ottavo e del nono motivo delricorso e del quarto motivo aggiunto, nelle parti relative alla ricostruzione dei fatti;d) dei medesimi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo del ricorso equarto motivo aggiunto, nelle parti relative alla giuridica configurabilità deltentativo in ordine ai capi B) e C); e) del terzo motivo aggiunto, riguardantel’ipotizzabilità del recesso attivo; f) del primo motivo del ricorso, del primo motivoaggiunto e del secondo motivo aggiunto, attinenti alla sussistenzadell’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e alla configurabilitàdella condotta partecipativa; g) del decimo motivo del ricorso e del quinto motivoaggiunto, concernenti la determinazione della pena.5.1. Diverse da quelle consentite sono le censure esposte nel sesto motivoaggiunto, le quali contestano l’omessa risposta alla richiesta di integraletrascrizione delle intercettazioni, avanzata da [OSCURATO:PERSONA].In proposito, non è chiaro se il motivo aggiunto in esame richiami il primomotivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Se così fosse, sarebbe sufficiente richiamare il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui il principio previsto dall'art. 587 cod. proc.pen. riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effettifavorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dalcoimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi diimpugnazione, con conseguente dovere di esaminarli da parte del giudice (così,tra le tante, Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727 – 05, la qualeha osservato che il non impugnante è semplicemente messo in condizione diperorare ad adiuvandum il motivo comune proposto dal solo impugnante, nonchéSez. 6, n. 21739 del 29/01/2016, Tarantini, Rv. 266917 – 01). Del resto, il primomotivo formulato nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto privo dispecificità.Se, invece, il motivo aggiunto non si collegasse al primo motivo di ricorso diAlberto [OSCURATO:PERSONA], le censure non sarebbero consentite, sia perché il motivoaggiunto non è connesso ad alcuno dei motivi dell’originario ricorso (per il principiosecondo cui è inammissibile il motivo nuovo di ricorso, presentato ex art. 585,comma 4, cod. proc. pen., avente ad oggetto un punto della decisione non investitodall'atto di ricorso originario, cfr. Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv.210259 – 01, e Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01), siaperché l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. preclude la proposizione di motivi coni quali si denunciano violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, siaperché le doglianze in esso formulate non pongono questioni rilevabili di ufficio,siccome, al più, prospettano un vizio di nullità di ordine generale.5.2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel secondo e nelterzo motivo del ricorso, le quali contestano l’attendibilità delle chiamate in correitàdi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in particolare, che lasentenza impugnata ha omesso di considerare che il primo, nella conversazionedel 3 agosto 2021, si era mostrato sorpreso del traffico di hashish organizzato daAlberto [OSCURATO:PERSONA] ed aveva inoltre manifestato l’intenzione di frodare i pretesisodali appropriandosi di parte del denaro comune, che i due dichiaranti sono statismentiti da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha detto di essere stato solo pagato per effettuareun viaggio, negando di aver assunto funzioni di “garante”, e che, più in generale,le conversazioni non confermano traffici di droga, ma solo di denaro.5.2.1. La Corte d’appello esamina specificamente le censure formulatenell’atto di gravame in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] eGhiringhelli e le ritiene infondate perché prospettate sulla base di valutazioni“parcellizzate” di alcuni degli elementi acquisiti.La sentenza impugnata rappresenta, in particolare, che le dichiarazioni diGhiringhelli sulla piena consapevolezza della richiesta di reperire una “garanziaumana” per il traffico internazionale di cocaina, poi individuata nella persona diSaverio [OSCURATO:PERSONA], richiesta formulatagli da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],trovano una conferma, anche in termini di genuinità, in un particolare del racconto,del tutto autonomo dai fatti principali e sfavorevole anche e specificamente aldichiarante. Segnatamente, la sentenza evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato diaver incontrato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in un ristorante presso Casaleggio di Novara il25 febbraio 2021 e di avere, nell’occasione, presentato ai due, i quali gli avevanodetto di voler organizzare un’operazione illecita concernente gli stupefacenti, unapersona di origine albanese, con la quale si era discusso di importare droga dalBrasile via mare, traffico poi però non concretizzatosi. La Corte d’appello, inoltre,rimarca che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] trovano precisa conferma in quelle diManolo [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno datoconto dei contatti con [OSCURATO:PERSONA] sui progetti di importazione illecita dihashish dal [OSCURATO:PERSONA], prospettati da quest’ultimo, sui contatti del medesimo conAdem [OSCURATO:PERSONA], e sulla pianificazione del trasporto di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA],come più analiticamente sintetizzato in precedenza nei §§ 4.2 e 4.3, e che non visono elementi per ipotizzare un accordo tra tutte queste persone per rendereaffermazioni calunniatorie ed autocalunniatorie. Ancora, il [OSCURATO:PERSONA] di secondogrado sottolinea che un’ulteriore conferma dell’attendibilità di queste dichiarazioni,laddove rappresentano che l’oggetto dei traffici in questione era costituito proprioda droga, è fornito dalle conversazioni intercettate; in particolare, segnala che: a)[OSCURATO:PERSONA], in un messaggio inviato ad [OSCURATO:PERSONA] il 25 luglio 2021, chiedeva notizie sulvolo dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto i fornitori dovevano «avvicinare la roba», terminecon cui in genere si allude alla droga e non al denaro; b) la figlia di [OSCURATO:PERSONA] anch’ella,nel parlare dei “traffici” del padre faceva riferimento alla «roba» e alla estremapericolosità degli stessi, in quanto, mentre era in fuga con il genitore nei primigiorni dell’agosto 2021, spiegava telefonicamente ad un’amica: «questi tipi qua …con cui lavora … con cui doveva commerciare roba … sono incazzati con lui …», epoi: «loro hanno pagato un tipo per uccidere papà».Con riguardo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata segnala,innanzitutto, che il medesimo aveva da tempo rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],perché: a) già nel dicembre 2020 era stata intercettata una conversazionetelefonica tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nella quale quest’ultimo gli aveva parlato dieffettuare un viaggio in [OSCURATO:PERSONA] per realizzare un guadagno di 150.000,00 eurociascuno; b) il 19 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi recato due giorni prima inMarocco con [OSCURATO:PERSONA], notiziò [OSCURATO:PERSONA] dei ritardi incontrati e in corso per leoperazioni. Rappresenta, poi, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva motivo per calunniare [OSCURATO:PERSONA], che il medesimo, nel rendere dichiarazioni a carico delle due personeappena indicate, si è anche auto-accusato di condotte illecite, e che non vi sonoelementi per ipotizzare un accordo tra lui e tutti gli altri dichiaranti ([OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]) per rendere convergenti affermazionicalunniatorie ed autocalunniatorie. La Corte d’appello, poi, osserva che: a)l’espressione di [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del 3 agosto 2021, in cui lo stesso simostra sorpreso del traffico di hashish di [OSCURATO:PERSONA], deve essere considerata nelcontesto complessivo delle conversazioni del medesimo giorno, avvenute dopo lanotizia dell’arresto di [OSCURATO:PERSONA], nelle quali egli dimostra di essere a conoscenza didue operazioni di importazioni di droga in corso, in quanto fa esplicito riferimentoa «due contenitori», ben distinte da quella che aveva determinato la sottoposizionedi quest’ultimo alla misura provativa della libertà personale; b) la prospettazionedella difesa di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il viaggio in [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto iltrasporto di onice, si scontra con il contenuto delle conversazioni intercettate trail medesimo ed [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si evince come questa operazione fossenettamente distinta da quella avente ad oggetto l’importazione di hashish (cfr.,specificamente sul punto pag. 76); c) le conversazioni telefoniche e i messaggiintercettati tra fine luglio ed inizi agosto 2021, evidenziano come Cestagalliinterloquisse anche con [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli esiti del viaggio diretto in Maroccotra il 26 e il 27 luglio 2021, sebbene fosse puntualmente informato da [OSCURATO:PERSONA] sutale vicenda e sull’esito negativo di essa, chiedesse ad [OSCURATO:PERSONA] se far partirenuovamente per il [OSCURATO:PERSONA], per il quale aveva già prenotatoil biglietto aereo, e si mostrasse allarmato per i continui fallimenti; d) [OSCURATO:PERSONA],come risulta dalle conversazioni intercettate tra lui e la moglie, aveva ricevuto150.000,00 euro da [OSCURATO:PERSONA], al rientro da Palma di Maiorca il 27 luglio 2021,affinché li consegnasse ad [OSCURATO:PERSONA], il quale in quel momento stavaorganizzando il volo per trasportare la cocaina dal [OSCURATO:PERSONA]; e) nei primi giornidell’agosto 2021, dopo i ripetuti fallimenti delle operazioni, [OSCURATO:PERSONA] si attivò peraiutare [OSCURATO:PERSONA] ad affrontare le minacciose richieste del gruppo albanese, il qualeintendeva ottenere la restituzione delle cospicue somme anticipate.5.2.2. Le conclusioni della sentenza impugnata, nelle parti in cui si affermal’attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nelleparti relative al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nei traffici di cocaina e hashishorganizzati da [OSCURATO:PERSONA], sono immuni da vizi.La Corte d’appello, infatti, ha dato conto in modo puntuale e congruo delleragioni per le quali le dichiarazioni in questione debbano essere ritenute attendibili.Ha infatti addotto a base di questa conclusione sia la convergenza di una pluralitàdi autonome dichiarazioni auto- ed etero-accusatorie, sia gli ulteriori riscontriforniti da numerose conversazioni intercettate. Nello svolgere detto discorsogiustificativo, inoltre, ha fornito precise indicazioni sulle singole fonti di provarichiamate per accreditarne la reciproca convergenza, anche specificamenteevidenziando l’assenza di significative discrasie tra le stesse.5.3. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel quarto, nelquinto, nel sesto, nel settimo, nell’ottavo e nel nono motivo del ricorso e nel quartomotivo aggiunto, nelle parti concernenti la ricostruzione dei fatti, le qualicontestano, in particolare, per quanto riguarda l’importazione di cocaina, chel’operazione avesse ad oggetto droga invece che denaro, in quanto l’invio di una“garanzia umana” per il commercio di stupefacenti è inverosimile (la droga si pagaprima di ottenerne la consegna), e il preteso “garante”, [OSCURATO:PERSONA], è rimastoper giorni in albergo in [OSCURATO:PERSONA] senza essere contattato da alcuno, nonché, conriferimento all’importazione di hashish, che l’operazione avesse ad oggetto drogae non blocchi di onice o comunque denaro, come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA].5.3.1. La sentenza impugnata, sulla base delle dichiarazioni dei chiamanti incorreità e delle conversazioni intercettate, rappresenta che [OSCURATO:PERSONA]: a)con riferimento al traffico di cocaina con il [OSCURATO:PERSONA], si è preoccupato direperire una “garanzia umana”, individuata con l’aiuto di [OSCURATO:PERSONA] inSaverio [OSCURATO:PERSONA], ed inviata in [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2021, ricevendo da AlbertoEros [OSCURATO:PERSONA] somme di denaro per pagare questo “servizio”; b) con riferimento altraffico di hashish con il [OSCURATO:PERSONA], ha curato le fasi preliminari di organizzazionedel viaggio insieme con [OSCURATO:PERSONA], ed è stato messo a conoscenza dello sviluppo ditale operazione sia da [OSCURATO:PERSONA] sia da [OSCURATO:PERSONA], venendo tempestivamenteinformato anche del fallimento del viaggio aereo diretto in [OSCURATO:PERSONA]; c) dopo ilfallimento di queste operazioni, tra gli ultimi giorni di luglio e i primi giorni di agosto2021, si è adoperato per aiutare [OSCURATO:PERSONA] nel risolvere i problemi con il gruppocriminale albanese, il quale reclamava minacciosamente la restituzione del denaroanticipato, e si è attivato per raggiungere una soluzione concordata, comportanteuna dilazione nel rimborso.In particolare, con riguardo all’attività svolta per reperire la “garanzia umana”si è già detto in precedenza nel § 4.4.1. Va poi rilevato che la sentenza indica inmodo dettagliato perché deve ritenersi che [OSCURATO:PERSONA] assunse il ruolo di“garanzia umana” per il traffico di droga. Segnala, infatti, tra l’altro, sulla basedelle conversazioni e dei messaggi intercettati, che: a) [OSCURATO:PERSONA] doveva partire peril [OSCURATO:PERSONA] il 24 maggio 2021, ma fu bloccato da [OSCURATO:PERSONA] dopo aver ricevutoistruzioni da [OSCURATO:PERSONA]; b) l’8 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] chiese ad [OSCURATO:PERSONA]: «comesiamo rimasti [con) Xavier?», e alla richiesta di chi fosse «Xavier», replicò:«[OSCURATO:PERSONA], quello da mandar giù in garanzia»; c) il 21 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA], surichiesta di [OSCURATO:PERSONA] alle ore 7.00 («buondì. Mi serve copia passaporto Xavier»),inviò a quest’ultimo immediatamente, alle 7,06, foto del passaporto di [OSCURATO:PERSONA];d) il 26 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] disse a [OSCURATO:PERSONA] della necessità di procrastinare ilsoggiorno di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] rispose: «poco male, il nostro faquello che deve»; e) quando fu riprogrammata la partenza di [OSCURATO:PERSONA] per il SudAmerica, il 26 luglio 2021, quest’ultimo, in un dialogo con [OSCURATO:PERSONA], spiegò diessersi preparato a recitare il ruolo di «turista» interessato all’importazione dicarne, e fu invitato dall’interlocutore ad approfittare dell’occasione per trasportareper loro uno o due kg. di cocaina.Per quanto concerne l’oggetto dei traffici con il [OSCURATO:PERSONA] e con il Maroccoindicati nelle imputazioni di cui sub B) e sub C), la sentenza spiega con unapluralità di elementi e di richiami alle diversificate risultanze istruttorie acquisite,perché gli stessi avessero ad oggetto droga e non denaro o blocchi di onice (vds.supra, § 4.3, nonché per un’analisi più articolata dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] edAmato, pagg. 82-83 della sentenza impugnata).5.3.2. Le conclusioni della sentenza impugnata, nelle parti in cui si affermache [OSCURATO:PERSONA] è stato consapevolmente coinvolto nei traffici di cocaina ehashish organizzati da [OSCURATO:PERSONA] di cui ai capi B e C, e che Saverioincensurabili.Si è già detto in precedenza perché debbono ritenersi immuni da vizi leconclusioni concernenti la effettiva natura delle operazioni con il [OSCURATO:PERSONA] econ il [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente perché la prima abbia avuto ad oggetto cocaina enon denaro, e la seconda hashish e non onice o denaro (cfr. supra, specialmente§§ 4.3, 4.4, 4.4.1 e 4.4.3, ma anche 5.2, 5.2.1 e 5.2.2).Né, più in generale, la ricostruzione secondo cui i traffici con il [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] avevano ad oggetto droga può essere contestata deducendol’omessa considerazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nell’interrogatorio digaranzia, nelle quali si riferisce che le operazioni non riuscite si riferivano altrasporto di denaro. Invero, le indicate dichiarazioni sono state semplicementeevocate, ma non allegate al ricorso, e, quindi, non possono essere consideratenella prospettiva tanto del travisamento della prova, quanto della manifestaillogicità, della contraddittorietà o della mancanza di motivazione, essendoprecluso al giudice di legittimità di andare alla ricerca degli elementi istruttori daprendere in esame, e dovendo invece egli confrontarsi solo con il discorsogiustificativo della sentenza impugnata e con gli atti specificamente indicati dallaparte nell’atto di impugnazione. In ogni caso, poi, dette dichiarazioni costituiscono“nude” affermazioni rese da un (all’epoca) indagato a sua difesa, come taleinidonee a disarticolare il discorso giustificativo della sentenza impugnata.Anche l’affermazione della Corte d’appello secondo cui [OSCURATO:PERSONA] fu “reclutato”da [OSCURATO:PERSONA] per svolgere il ruolo di “garanzia umana” prestata per assicurare la“corretta” esecuzione del traffico di cocaina è correttamente motivata. Invero,l’affermazione della piena “disponibilità” della persona di [OSCURATO:PERSONA] da parte diCestagalli e di [OSCURATO:PERSONA] risulta perfettamente coerente con le conversazioni e lecomunicazioni intercettate indicate nella sentenza impugnata e di cui si è appenadato conto nel § 5.3.1; d’altro canto, la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] su quanto gliera richiesto è desumibile anche dalla conversazione del 26 luglio 2021 conGhiringhelli, intercorsa allorché egli si accingeva a partire per la seconda volta peril [OSCURATO:PERSONA], posto che durante tale colloquio il secondo gli prospettava ditrasportare per loro conto uno o due kg. di cocaina. Né l’invio di un “garanteumano” in operazioni di traffico internazionale di stupefacenti costituisce vicendainverosimile: non necessariamente una ingente partita di droga deve esserepagata al momento della spedizione, perché entrambe le parti della transazionehanno l’esigenza di assicurarsi della corretta esecuzione dell’affare, conconseguente necessità di acquisire “garanzie”; inoltre, la prestazione di una“garanzia umana” per le operazioni di importazione di ingenti partite di drogarisulta confermata anche dall’esperienza giudiziaria (cfr., per un esempio, Sez. 3,n. 26505 del 20/05/2015, Bruzzaniti, Rv. 264396 – 01).5.4. Infondate sono le censure enunciate nel quarto, nel quinto, nel sesto, nelsettimo, nell’ottavo e nel nono motivo del ricorso e del quarto motivo aggiunto,nelle parti riferite alla giuridica configurabilità del tentativo in ordine ai capi B) eC), le quali contestano la ritenuta idoneità e di univocità degli atti compiuti,deducendo che le operazioni, pur come ricostruite, si sono in ogni caso fermate adun livello embrionale e senza alcuna concreta “gestione” dell’attività ditrasferimento della droga (ad esempio, [OSCURATO:PERSONA], giunto in [OSCURATO:PERSONA] èrimasto in albergo per giorni senza essere contattato da nessuno).Si è già analiticamente illustrato nei §§ 4.4, 4.4.1 e 4.4.2 che le trattative perl’acquisto della cocaina di cui al capo B) e dell’hashish di cui al capo C) erano infase estremamente avanzata, perché erano stati concordati quantità, prezzi epersino modalità esecutive, e che gli atti complessivamente realizzati non possonoessere ritenuti “inidonei” solo perché, per l’importazione di cocaina dal SudAmerica, dapprima vi è stata l’indisponibilità del pilota per la conduzionedell’aereo, ricevuta il 30 giugno 2021, e poi non è stato pagato il prezzo perottenere l’esecuzione del contratto di noleggio di un aereo, tra il 26 e il 31 luglio2021, ovvero perché, per l’importazione dell’hashish dal [OSCURATO:PERSONA], non è statopossibile completare il volo fino a quello Stato per l’inesatta predisposizione deidocumenti di viaggio.Va infatti ribadito, anche con riguardo alle censure oggetto del ricorso diDaniele [OSCURATO:PERSONA], che, come si è già detto nei §§ 3, 3.1, 3.2, 3.3 e 4.4.2, ai finidella configurabilità del tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata conriferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso,bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agentesi propone, sicché l’inidoneità ricorre solo se l'azione, valutata ex ante e inrelazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente,risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso, e che,l'accertamento della idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di meritosecondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazione che sipresentava al soggetto agente al momento del compimento di tali atti, in base allecondizioni prevedibili del caso.E che, posti questi principi, non vi sono elementi per poter affermare che, nelcorso dell’intero sviluppo della condotta, e nel momento in cui questa veniva postain essere, l’attività compiuta da [OSCURATO:PERSONA] (e dai suoi concorrenti) fosseintrinsecamente inidonea rispetto alla realizzazione dell’evento voluto. Invero, purvolendo ritenere che l’assunzione dell’impegno a trasportare la droga siaintervenuta dopo l’accordo avente ad oggetto la compravendita della stessa, e chequindi la relativa condotta debba essere apprezzata autonomamente,esclusivamente come attività diretta a “trasferire” la “merce” già acquistata,l’impossibilità di portare a compimento le illecite importazioni, per le quali eranogià concordati prezzi, quantità e modalità esecutive, si è verificata solo moltotempo dopo l’accettazione dell’incarico, la ricezione di cospicue somme di denaroe il compimento di svariati atti obiettivamente “capaci” di consentire larealizzazione del progetto criminoso. In particolare, secondo i principi giuridiciappena richiamati, atti univocamente diretti a realizzare il proposito criminoso, e“capaci” di determinarne o comunque agevolarne la verificazione, sono stati: a)l’“ingaggio”, l’invio in [OSCURATO:PERSONA] e la “tenuta a disposizione” per una nuova trasfertain [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] quale “garanzia umana” per la “corretta”esecuzione della compravendita e del trasferimento di una ingente partita di 600kg. di cocaina per un prezzo di 4.200.000,00 euro, attività gestite da Cestagallisotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA], contestualmente a quelle di reperimentodi piloti e voli necessari per effettuare il trasporto; b) la fattiva e continua ricercadi aerei e piloti per trasportare la droga dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], compiutain particolare da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], ma anche con il supporto diCestagalli (come si evince dalle conversazioni tra questi ed [OSCURATO:PERSONA] sulleinformazioni da dare al pilota da coinvolgere), attività concretizzatasi anche con lastipulazione del contratto di noleggio del 26 luglio 2021, poi non portato adesecuzione per indisponibilità di una parte soltanto del denaro necessario(occorrevano 200.000,00 euro, mentre i concorrenti disponevano di 150.000,00euro); c) il volo verso il [OSCURATO:PERSONA], compiuto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] con unaereo nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] (e da questi messo a disposizione dei dueconcorrenti), con il supporto in Italia di [OSCURATO:PERSONA], volo effettuato portando150.000,00 euro in contanti ed utenze telefoniche criptate, e dopo accordi già presicon il referente in [OSCURATO:PERSONA], il “Colonnello”, sebbene il viaggio sia stato bloccato aPalma di Maiorca per inesattezze nei documenti.Si deve aggiungere, in considerazione delle doglianze specificamenteformulate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che l’assenza di contatti di [OSCURATO:PERSONA] con inarcotrafficanti in [OSCURATO:PERSONA] non esclude l’idoneità del tentativo di importazioneillecita di cocaina di cui al capo B). Invero, gli accordi su quantità e prezzi eranogià stati presi dal gruppo albanese con i narcotrafficanti sudamericani, Fornerisaveva esclusivamente un ruolo di “garanzia” per l’esecuzione dell’affare giàconcordato e la “presa in carico” del medesimo da parte dei sudamericanidiventava necessaria solo nel momento in cui materialmente la droga eraconsegnata per il trasporto. D’altro canto, per il perfezionamento del tentativo diimportazione di sostanze stupefacenti, non è necessario che, oltre ad essereconcordata la vendita della partita di droga, questa sia anche stata materialmenteconsegnata dai venditori per il trasporto: in tal caso, infatti, sarebbe configurabileuna cessione già perfezionata.5.5. Manifestamente infondate sono le censure proposte con il terzo motivoaggiunto, le quali contestano l’esclusione del recesso attivo, deducendo che lasentenza impugnata ha omesso di considerare come [OSCURATO:PERSONA] abbiadisposto il rientro in Italia di [OSCURATO:PERSONA] dopo aver appreso del fallimentodell’organizzazione del trasporto aereo della droga da parte di [OSCURATO:PERSONA].Il recesso attivo, infatti, secondo quanto previsto dall’art. 56, ultimo comma,cod. pen., postula che l’agente con la sua condotta determini volontariamentel’impedimento dell’evento. Nella specie, però, la sentenza impugnata evidenziacome il rientro di [OSCURATO:PERSONA] in Italia nel giugno 2021 sia stato dettato non certo dallavolontà di impedire l’importazione, ma dalla presa d’atto dell’impossibilità diprocedere in quel momento; ciò, tanto più che la Corte d’appello evidenzia comeil medesimo [OSCURATO:PERSONA] fosse stato allertato per una nuova partenza verso il SudAmerica a fine luglio 2021, e [OSCURATO:PERSONA] avesse anzi riferito di aver comunqueprenotato o acquistato il biglietto necessario per il volo (cfr. quanto indicato inproposito anche nel § 5.2.1).5.6. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo del ricorso, nel primomotivo aggiunto e nel secondo motivo aggiunto, le quali contestano sia la ritenutasussistenza dell’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, sia laconfigurabilità della condotta partecipativa, ipotizzando in subordine quella delconcorso esterno, deducendo, quanto al primo aspetto, che l’organizzazione si èdimostrata del tutto inadeguata, che l’accordo criminoso è stato limitato acommettere due sole operazioni di importazione, che i rapporti tra i pretesi sodalierano improntati a sfiducia reciproca, come si evince dalle conversazioniintercettate, e, quanto al secondo aspetto, che l’attività di [OSCURATO:PERSONA] èstato episodica, si è posta nel contesto di rapporti intercorsi quasi esclusivamentecon [OSCURATO:PERSONA], e che singole frasi possono avere una interpretazionediversa da quella dell’ammissione di partecipare ad un sodalizio criminale.5.6.1. Si è già indicato nei §§ 4.6, 4.6.1 e 4.6.2 perché deve ritenersi correttal’affermazione della esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata alnarcotraffico alla quale ha partecipato anche [OSCURATO:PERSONA].Va inoltre rappresentato che ulteriori ed analitiche indicazioni in propositovengono fornite dalla sentenza impugnata proprio nell’esame dell’appello diCestagalli (cfr. specificamente pagg. 77-81).La Corte d’appello premette che, dagli atti del processo, emerge nonl’esistenza di due distinte associazioni, una facente capo ad [OSCURATO:PERSONA] e l’altradiretta da [OSCURATO:PERSONA], occasionalmente in collaborazione tra loro, ma diun’unica associazione, con reciproca interdipendenza delle attività realizzate datutti i soggetti coinvolti.In particolare, sottolinea come in entrambe le operazioni di importazione, siaquella di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA], sia quella di hashish dal [OSCURATO:PERSONA], vedevano ilcoinvolgimento di tutti gli associati e rientravano nel programma criminosocomune anche al gruppo direttamente guidato da [OSCURATO:PERSONA]. Segnatamente, ilGiudice del gravame, a dimostrazione di questo assunto, segnala che: a) già inuna conversazione intercettata il 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] referente perDervishi, diceva ad [OSCURATO:PERSONA]: «mi ha chiesto per lì … per il [OSCURATO:PERSONA] se sai qualcosa»,e, dopo aver ricevuto informazioni sulle attività programmate, aggiungeva: «poimi ha chiesto del Brasile»; b) tra il giugno ed il luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] inviava piùmessaggi ad [OSCURATO:PERSONA] per sollecitarlo a realizzare il trasporto aereo dal [OSCURATO:PERSONA],rappresentando come i suoi referenti erano in attesa di «avvicinare la roba»; c)nei messaggi scambiati il 23 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA], nei messaggi sui cellulari criptatida lui fatti consegnare ad [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], parlava di due operazioni, «il lavoropiccolo» e «il lavoro grande», riferibili, anche per gli importi economici emersi, laprima all’importazione di hashish, la seconda all’importazione di cocaina; d) itelefoni cellulari criptati, fatti consegnare ad [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] per il tramite diGarofalo, servivano proprio per i contatti con il “colonnello” in [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, poi, evidenzia come i rapporti tra i sodali delsottogruppo facente capo ad [OSCURATO:PERSONA] fossero ben strutturati e proiettati verso unapluralità di operazioni illecite.Rimarca, in particolare, che: a) [OSCURATO:PERSONA] non ha soltanto partecipatoal viaggio con [OSCURATO:PERSONA] verso il [OSCURATO:PERSONA], ma, dopo il fallimento dell’operazione, il 27luglio 2021, si è visto affidare da quest’ultimo la somma di 150.000,00 euro perconsegnarla ad [OSCURATO:PERSONA] al fine riuscire ad organizzare il volo per iltrasporto aereo dal [OSCURATO:PERSONA], e, anzi, si è offerto di partire alla volta di quelcontinente in luogo di [OSCURATO:PERSONA]; b) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allorché hanno contattatoGiancarlo [OSCURATO:PERSONA] per reperire una persona da inviare in [OSCURATO:PERSONA] quale“garanzia umana”, si sono visti presentare dal medesimo anche altri due albanesicon i quali organizzare ulteriori trasporti di droga; c) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sonoapprofonditamente confrontati, come risulta dalle conversazioni intercettate, sullemodalità per riuscire a convincere un pilota a fare il viaggio verso il [OSCURATO:PERSONA];d) i reciproci giudizi critici espressi in alcune occasioni da alcuni dei sodali, ol’interesse economico perseguito individualmente da ciascuno di loro, non hannoin alcun modo escluso che gli stessi agissero in modo coordinato per realizzare leillecite importazioni di sostanze stupefacenti; e) [OSCURATO:PERSONA] parlando con [OSCURATO:PERSONA],ha addirittura manifestato espressamente la consapevolezza di appartenere ad ungruppo, parlando al plurale ed in proiezione di future operazioni, perché la frasepronunciata dal primo il 31 luglio 2021 («cazz non possiamo più dare falsi allarmidiventiamo non credibili»), dopo che il secondo, preso atto dei fallimenti delleoperazioni verso il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], gli aveva detto di non essere «ingrado di organizzare», per l’evocazione della “credibilità” al plurale, si spiega solocome riferimento ad un rapporto fiduciario tra loro destinato a proiettarsi neltempo, ben oltre le due attività non riuscite.La Corte distrettuale, ancora, osserva che l’organizzazione era dotata di mezzisignificativi, quali i telefoni criptati e le rilevantissime somme di denaro messi adisposizione dal gruppo albanese, e le conoscenze e competenze nel settore deltrasporto internazionale, possedute da [OSCURATO:PERSONA], e che tutti i sodali erano aconoscenza del contributo offerto da ciascuno dei gruppi, al fine di realizzare lecomplesse operazioni programmate.La sentenza impugnata, quindi, come più analiticamente rappresentato nel §5.3.1, espone precisi elementi per evidenziare che [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato nonsolo all’operazione diretta ad importare la cocaina dal [OSCURATO:PERSONA], ma anche aquella programmata per importare l’hashish dal [OSCURATO:PERSONA], e, dopo il fallimento diqueste operazioni e il tentativo di fuga di [OSCURATO:PERSONA], è intervenuto per trovare unasoluzione del problema relativo alla richiesta del gruppo albanese di restituzionedelle rilevantissime somme anticipate ad [OSCURATO:PERSONA] per effettuare i trasporti di droga.5.6.2. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla partecipazionedi [OSCURATO:PERSONA] ad un’associazione per delinquere finalizzata al trafficointernazionale di stupefacenti sono correttamente motivate.Come già detto nel § 4.6.2, e come ulteriormente confermato dagli elementispecificamente indicati dalla sentenza impugnata nella parte relativa alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA], incensurabile è l’affermazione dell’esistenza dell’associazione perdelinquere di cui all’imputazione, anche nella sua conformazione più ampia, nonristretta esclusivamente al gruppo diretto da [OSCURATO:PERSONA].Ciò posto, poi, anche l’assunto della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’illecitosodalizio è il risultato di un discorso giustificativo immune da vizi logici o giuridici.Invero, come indicato nel § 5.6.1, la Corte d’appello evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] èstato informato in tempo reale da più sodali di tutte le operazioni in corso, ed hacollaborato attivamente alle stesse. Con riguardo alle attività concretamentecompiute, il [OSCURATO:PERSONA] del gravame segnala: a) il reperimento e “reclutamento” del“garante umano”, individuato in [OSCURATO:PERSONA], inviato in [OSCURATO:PERSONA] esuccessivamente tenuto a disposizione per nuovi viaggi; b) la collaborazione conAmato per individuare le modalità utili a convincere il pilota ad effettuare il viaggioin [OSCURATO:PERSONA], anche offrendo la propria disponibilità a partecipare ai colloqui; c)la prestazione di assistenza logistica alle diverse attività, anche in relazione alviaggio in [OSCURATO:PERSONA]; d) la partecipazione ad incontri con [OSCURATO:PERSONA] per ilprocacciamento di ulteriori “affari” in materia di stupefacenti, in particolare aquello con i due albanesi presentati da [OSCURATO:PERSONA]; e) lo svolgimento,dopo gli insuccessi nelle operazioni di importazione, di un’attività di mediazionecon il gruppo albanese per risolvere il problema della restituzione a costoro deldenaro ricevuto da [OSCURATO:PERSONA]. In questo articolato quadro istruttorio, la frasepronunciata da [OSCURATO:PERSONA] e richiamata dalla sentenza impugnata come indicativadell’affectio societatis («cazz non possiamo più dare falsi allarmi diventiamo noncredibili») costituisce solo l’ennesima conferma del risultato probatorio raggiuntoin ordine alla piena e consapevole partecipazione del medesimo all’attività edall’operatività dell’associazione criminale finalizzata al narcotraffico.5.7. Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel decimo motivodel ricorso e nel quinto motivo aggiunto, le quali contestano la determinazionedella pena, deducendo, in particolare, che il minimo sanzionatorio previsto per ilreato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è del tutto sproporzionato, ancheavendo riguardo ai ripetuti insuccessi delle operazioni programmate.5.7.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena finale di otto anni direclusione, così determinata: la pena base, per il reato di partecipazione adassociazione finalizzata al narcotraffico, è stata fissata in dieci anni di reclusione;detta pena, poi, è stata aumentata, a titolo di continuazione, di due anni direclusione per i reati di cui ai capi B) e C), ed è stata ridotta di un terzo per esserestato il processo definito nelle forme del rito abbreviato. Le circostanze attenuantigeneriche sono state negate per l’assenza di elementi favorevolmente valutabili,e considerata anche la lunga latitanza, tuttora in corso, dell’imputato.La pena fissata per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata alnarcotraffico, quindi, corrisponde al minimo edittale previsto dalla disposizioneincriminatrice, di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.5.7.2. La questione di costituzionalità in ordine al minimo edittale previstodall’art. 74, comma 1, d.P.R. cit. deve ritenersi manifestamente infondata, attesala recente decisione della Corte costituzionale in argomento (Corte cost., sent. n.138 del 2024).Invero, questa pronuncia ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimitàcostituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 74, commi1 e 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui punisce chi promuove,costituisce, dirige, organizza o finanzia un’associazione finalizzata al traffico disostanze stupefacenti o psicotrope, e chi vi partecipa, con le pene minime di ventie dieci anni di reclusione, anziché di sette e cinque anni, come previsto nelmassimo per le ipotesi “lievi” di associazione dal successivo comma 6.In particolare, a fondamento della decisione, la Corte costituzionale haevidenziato che l’allineamento dei minimi edittali della fattispecie più grave aimassimi edittali della fattispecie meno grave non è costituzionalmente imposto siaperché non può ritenersi che alla continuità dell’offesa debba necessariamentecorrispondere una continuità della risposta sanzionatoria, sia perché dettoallineamento non si inserirebbe nel tessuto normativo coerentemente con la logicaperseguita dal legislatore, determinando un rilevantissimo abbattimento dellarisposta punitiva rispetto a fatti che, nella valutazione legislativa, presentano unmarcato disvalore, in ragione del connubio tra associazionismo criminale e mercatodella droga.5.7.3. Né, almeno nella specie, una rideterminazione della pena per il reatodi partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacentipuò essere operata sulla base del principio di proporzionalità della pena, comeenunciato dalla Corte costituzionale in particolare nella sentenza n. 113 del 2025.Secondo questa decisione, il principio di proporzionalità della pena impone algiudice di espungere dalla fattispecie – nei limiti in cui il dato normativo loconsenta – condotte incapaci di attingere la soglia di disvalore congeniale allagravità del compasso edittale, collocandosi in una zona in cui alla “formale”integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta non corrisponde,sul piano “sostanziale”, l’integrazione del nucleo di disvalore che dovrebbecaratterizzare quella fattispecie, secondo la stessa valutazione del legislatoreriflessa nella misura della pena edittale; e ciò in particolare quando la mancataapplicazione di una norma penale non comporta l’impunità tout court del fatto, mal’applicazione – in luogo di un reato complesso – delle singole fattispecie criminoseche lo compongono, così da assicurare comunque una risposta adeguata allagravità del fatto e ragionevolmente dissuasiva, e però contenuta entro i limiti dellaproporzione.Ora, nella vicenda in esame, l’associazione per delinquere finalizzata alnarcotraffico, così come ricostruita dai Giudici di merito, è risultata dotata dirisorse economiche considerevolissime, pari a centinaia e centinaia di migliaia dieuro, ha operato in una dimensione internazionale trans-continentale pereffettuare l’importazione di ingenti partite di stupefacenti, e si è avvalsa di mezzisignificativi, come telefoni criptati e ricorso alla “garanzia umana”.A fronte dei precisati elementi, la mancata realizzazione delle operazioni diimportazione non può certo essere circostanza sufficiente per concludere che, nelcaso in esame, alla “formale” integrazione degli elementi costitutivi dellafattispecie astratta di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 noncorrisponde, sul piano “sostanziale”, l’integrazione del nucleo di disvalore chedovrebbe caratterizzare quella fattispecie, secondo la valutazione del legislatoreriflessa nella misura della pena edittale.6. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di tre anni e sei mesi direclusione e 14.000,00 euro di multa, previa concessione delle circostanzeall’esito di riduzione per il rito abbreviato, perché ritenuto responsabile dei reati ditentata importazione di un quantitativo ingente di cocaina (capo B) e di tentataimportazione di un quantitativo ingente di hashish (capo C).Precisamente, la dichiarazione di colpevolezza è stata pronunciata per lecondotte di: a) tentata importazione dal [OSCURATO:PERSONA] di un quantitativo ingente dicocaina, pari ad almeno 600 kg., per essersi occupato di organizzare il trasportoaereo della precisata partita di droga in Italia, e in particolare di procurare ilvelivolo ed il pilota, agendo in concorso con più persone, tra le quali [OSCURATO:PERSONA] ErosAmato e [OSCURATO:PERSONA], con condotta protratta da marzo ad agosto 2021 (capoB); c) tentata importazione dal [OSCURATO:PERSONA] di un quantitativo ingente di hashish, peraver custodito la somma di 150.000,00 euro in contanti e per aver organizzato unviaggio aereo a tal fine, procurando il velivolo, e curato l’aspetto logistico delviaggio, che procedeva sino in Spagna, ma non arrivava in [OSCURATO:PERSONA] per errore nellacompilazione di un documento necessario (il c.d. MOFA), ed agendo in concorsocon più persone, tra le quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con condottaprotratta da dicembre 2020 ad agosto 2021 (capo C).Per ragioni di chiarezza espositiva, ai fini dell’esame delle censure, siprocederà, nell’ordine, allo scrutinio: a) del quarto motivo del ricorso a firmadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], concernente l’attendibilità delle affermazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] neidialoghi intercettati; b) del quarto, del quinto, e del settimo motivo del ricorso afirma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e del secondo e del terzo motivo del ricorso a firma dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], nelle parti relative alla ricostruzione dei fatti; c) del quarto, del quinto,e del settimo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e del secondo e del terzomotivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nelle parti relative alla giuridicaconfigurabilità del tentativo in ordine ai capi B) e C); d) del primo motivo delricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], riguardante l’ipotizzabilità della desistenza; e)del primo, del secondo, e del terzo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e delquarto e del quinto motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], attinenti alladeterminazione della pena.6.1. Prive di specificità sono le censure esposte nel quarto motivo del ricorsoa firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], le quali contestano l’attendibilità delle affermazioni rese daArnaldo [OSCURATO:PERSONA] nei dialoghi intercettati circa la concretezza dell’attività svolta dalmedesimo per consentire le illecite operazioni di importazione, deducendo, inparticolare, che le rassicurazioni sulla disponibilità del pilota [OSCURATO:PERSONA] adeffettuare i viaggi aerei per il trasporto della droga erano mere millanterie.6.1.1. La Corte di appello fornisce precisi elementi per individuare il significatodelle affermazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni acquisite agli attie la rilevanza delle attività compiute dal medesimo ai fini della realizzazione delleprogettate importazioni di stupefacenti.Innanzitutto, la sentenza impugnata dà conto dei contatti tra [OSCURATO:PERSONA] ErosAmato e [OSCURATO:PERSONA], intercorsi tra il 23 giugno 2021 e il 30 giugno 2021, perindurre [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare il trasporto aereo in [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg.14-15 della sentenza impugnata). Segnala in particolare, che: a) [OSCURATO:PERSONA] il 23giugno rappresentava di essere in procinto di incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA] a Torino il 26giugno; b) [OSCURATO:PERSONA] il 28 luglio contattava telefonicamente [OSCURATO:PERSONA], questi glirappresentava l’esigenza di fissare un incontro urgente per discuteredell’organizzazione del trasporto aereo, e il primo gli rispondeva di doversi recarea Ginevra per effettuare l’1 luglio visite mediche necessarie per il rinnovo dellalicenza di volo e gli chiedeva chiarimenti sul viaggio al fine di poter proporre «unasoluzione più facile per l’arrivo»; c) il 30 giugno [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] incontravanoMortara nei pressi dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] e poi si recavano a Ciriè perdiscutere; d) subito dopo l’incontro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non parlavano più dellacollaborazione di [OSCURATO:PERSONA], ed iniziavano ad ipotizzare alternativesull’organizzazione del trasporto aereo, il primo inoltre manifestando la suapreoccupazione di dover spiegare ai “committenti” le ragioni per le qualil’operazione di importazione era rimandata.La Corte d’appello, inoltre, rappresenta (cfr. spec. pag. 70 e pag. 72), conriguardo al volo verso il [OSCURATO:PERSONA], poi fermatosi a Palma di Maiorca il 27 luglio2021, che: a) il viaggio fu effettuato con un aereo privato nella disponibilità diArnaldo [OSCURATO:PERSONA]; b) la documentazione per questo volo fu predisposta da [OSCURATO:PERSONA],e il volo non poté proseguire verso il [OSCURATO:PERSONA] perché non era stato possibileottenere l’autorizzazione ad atterrare sul suolo magrebino (il c.d. MOFA); c) la seradel 27 luglio, [OSCURATO:PERSONA] contattò [OSCURATO:PERSONA] per spiegargli come i problemi per il viaggiofossero derivati dalle date inserite nelle lettere di volo, e gli disse di aver sentito il“Colonnello”, il quale gli aveva chiesto di riprogrammare il volo con nuove date,[OSCURATO:PERSONA] gli disse di fermarsi per evitare di spendere altri 20.000,00 euro; d) il 28luglio [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], riferì di essere rimasto blocca aPalma di Maiorca perché erano state improvvisamente cambiate le regole per ilvolo per il [OSCURATO:PERSONA] («Stavolta non è stata colpa del matto, ma da lunedì hannocambiato le regole e non si può più volare dove stavo andando sono rimasto fermoinutilmente a Maiorca […]»).[OSCURATO:PERSONA] del gravame, ancora, per quanto concerne il volo programmatoverso il [OSCURATO:PERSONA] alla fine del mese di luglio 2021 (cfr. spec. pagg. 72-73),espone che: a) [OSCURATO:PERSONA] il 26 luglio 2021 aveva concluso con la “AllazParaguay, nel quale si prevedeva l’impegno per la società di far partire il volo nonappena avesse ricevuto la somma pattuita, pari a 200.000,00 euro; b) [OSCURATO:PERSONA] preparato anche il piano di volo con programma di rientro a Bruxelles, edaveva poi continuato ad effettuare tentativi di organizzare il viaggio, mentre il voloera rimasto in opzione fino alle ore 12,00 del 31 luglio; c) non era stato possibiledare esecuzione al precisato contatto di noleggio dell’aereo perché il denarodisponibile a quel momento era pari a 150.000,00 euro e quindi non raggiungeval’importo di 200.000,00 euro ([OSCURATO:PERSONA], dopo aver raggiunto [OSCURATO:PERSONA] perportargli i 150.000,00 euro su disposizione di [OSCURATO:PERSONA], scriveva a quest’ultimodell’impossibilità di procedere oltre difettando «i presupposti legali per poterconfermare il prosieguo»).6.1.2. Sulla base di questi elementi, risulta immune da vizi la conclusionedella sentenza impugnata di ritenere elementi utili ai fini della ricostruzione deifatti sia le affermazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] durante le conversazioni acquisite,sia le attività dal medesimo compiute per procurare aerei e piloti e perorganizzazione i voli.Invero, per quanto evidenziato nella sentenza impugnata, le parolepronunciate o scritte da [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono ad attività svolte in manierapuntuale e conseguenziale, in sinergia con [OSCURATO:PERSONA], le quali hannoportato a risultati concreti, come l’incontro tra quest’ultimo e il pilota RiccardoMortara, la messa a disposizione dell’aereo per effettuare il viaggio verso ilMarocco, la stipulazione di un contratto di noleggio di un velivolo per effettuare iltrasporto dal [OSCURATO:PERSONA].E con le puntuali indicazioni della sentenza impugnata appena sintetizzate nonsi confrontano, se non in termini assolutamente generali, e quindi in difetto deinecessari requisiti di specificità, le doglianze esposte nel motivo in esame.6.2. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censureformulate nel quarto, nel quinto e nel settimo motivo del ricorso a firma dell’Avv.parti relative alla ricostruzione dei fatti, le quali contestano la riferibilità delleoperazioni a traffici di droga, deducendo, in particolare, la mancata individuazionedell’oggetto delle operazioni, in specie di quelle verso il [OSCURATO:PERSONA], e comunquel’assenza di consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la natura delle stesse,l’inesistenza di una collaborazione del medesimo all’organizzazione dei viaggialmeno fino al 15 giugno 2021, l’assenza di suoi rapporti diretti con i “committenti”e di richieste, nei suoi confronti, di restituzione delle somme di denaro.6.2.1. La sentenza impugnata fornisce dettagliate indicazioni in ordine allaricostruzione dei fatti per tutti i profili oggetto delle censure.Relativamente all’individuazione del reale “oggetto” dei traffici, deve ribadirsiquanto già detto in proposito nell’esaminare i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e diDaniele [OSCURATO:PERSONA], laddove si è illustrato perché deve ritenersi che la Corted’appello abbia correttamente motivato le sue conclusioni, secondo cui leoperazioni di cui al capo B) si riferiscono all’importazione di cocaina, mentre leoperazioni di cui al capo C) attengono all’importazione di hashish. In proposito,per ragioni di economia espositiva, si rinvia a quanto già evidenziato in precedenzanei §§ 4.2, 4.3, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.3.1 e 5.3.2. Né le censure formulate neiricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] prospettano criticità motivazionali, le qualirichiedano precisazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nei §§ appena indicati.Per quanto attiene alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] del reale oggetto delleoperazioni progettate e al contributo dal medesimo per la loro realizzazione, lasentenza impugnata espone in modo analitico gli accadimenti ritenuti rilevanti.La Corte distrettuale premette che i primi contatti significativi tra [OSCURATO:PERSONA] edAmato risalgono al 2 dicembre 2020, qualche giorno dopo la riunione di novembrein cui quest’ultimo era entrato in contatto con il gruppo albanese. Espone che: a)nel colloquio intercettato, [OSCURATO:PERSONA] diceva a [OSCURATO:PERSONA] di essere in procinto diincontrarsi con alcuni clienti e chiedeva di sapere cosa dirgli; b) quello stessogiorno, [OSCURATO:PERSONA] incontrava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ossia due personepresenti alla riunione di novembre; c) il giorno successivo, il 3 dicembre 2020,[OSCURATO:PERSONA] proponeva ad [OSCURATO:PERSONA] di prendere parte ad un trasporto con ilMarocco, per il quale lui avrebbe ricevuto 150.000,00 euro, mentre altri150.000,00 euro sarebbero andati al proprietario dell’aereo.[OSCURATO:PERSONA] del gravame, poi, dà conto degli ulteriori contatti tra [OSCURATO:PERSONA] eAmato, e, in particolare, rappresenta che [OSCURATO:PERSONA]: a) il 15 aprile 2021, mentre stavaorganizzando le operazioni per il [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], chiedeva aLa [OSCURATO:PERSONA] se il velivolo da utilizzare fosse disponibile; b) il 22 aprile 2021, venutameno la prospettiva di far atterrare l’aereo con il carico di droga all’aeroporto diRimini, chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] se fosse possibile far atterrare all’aeroporto di Bressoun volo proveniente dall’estero, ricevendo informazioni; c) il 23 aprile 2021, ossiail giorno seguente, diceva a [OSCURATO:PERSONA] di potergli dare un acconto, di avere ladisponibilità di 400.000,00 euro, e di avere un telefono “dedicato” per parlare conil committente («c’ho il telefono a casa per parlare con lui … per scrivere con lui»);d) il 16 maggio 2021, dopo ulteriori contatti del 24 aprile e del 13 maggio, mentreera in auto con [OSCURATO:PERSONA], gli faceva il nome dell’aeroporto di «[OSCURATO:PERSONA]», ubicatoin Bolivia nei pressi della città di Uyuni, ossia lo stesso aeroporto da lui indicato aCestagalli come luogo di destinazione del viaggio di [OSCURATO:PERSONA], la “garanziaumana”; e) il 22 giugno 2021, consegnava presso un’area di servizio una sommadi denaro a [OSCURATO:PERSONA], e, l’11 luglio 2021, dopo avergli chiesto se avesse ancoracon sé quella somma, avendo appreso di una spendita parziale della stessa, gliesprimeva con chiarezza i suoi timori («io non ho speso e me li tocco i soldi chenon sono miei … soprattutto quelli che scottano […] tu mi farai uccidere prima opoi»); f) il 25 giugno 2021, mentre era in procinto di incontrare [OSCURATO:PERSONA],“pressava” [OSCURATO:PERSONA] dicendogli di temere seriamente per la propria vita se l’aereonon fosse stato pronto per il viaggio («io devo risolvere, se non gli arriva un aereolì io sono morto, ma oggi deve arrivare non è che dici … lunedì non va a fareniente, lunedì non va a fare niente …»).Ancora, la Corte d’appello illustra specificamente i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] eAmato nel luglio 2021 per l’operazione con il [OSCURATO:PERSONA]. Segnala, preliminarmente,che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei rispettiviinterrogatori hanno dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato il “Colonnello” come lapersona da lui conosciuta in [OSCURATO:PERSONA] in grado di far transitare carichi di hashishalla frontiera senza problemi, e che [OSCURATO:PERSONA] ha anche detto di aver consegnatoad [OSCURATO:PERSONA], su incarico di [OSCURATO:PERSONA], due telefoni criptati, uno dei quali daconsegnare al “Colonnello”; aggiunge che questa specifica circostanza risultaconfermata da una conversazione intercettata il 16 marzo 2021, avvenuta inoccasione della consegna dei telefonini, e nella quale [OSCURATO:PERSONA] segnalava come ilsuo “mandante” gli aveva chiesto di domandare notizie per il «[OSCURATO:PERSONA]» e per il«Brasile». La Corte d’appello, quindi, rileva che: a) il 20 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] dei documenti per il viaggio e rappresentava di dovercambiare la data per il c.d. MOFA e di dover attendere almeno il mattino seguente,ma l’interlocutore replicava: «aspetta dammi un favore per non fare le coseall’ultimo secondo mandami tutto ora elle mando al Colonnello e glielo mando giùimmediatamente»; b) il 21 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] parlava con [OSCURATO:PERSONA] perraccogliere il denaro da portare in [OSCURATO:PERSONA], per complessivi 150.000,00 euro, e fariferimento a 15.000,00 euro che gli procurerà «[OSCURATO:PERSONA]» (la circostanza dellaconsegna di questa somma da parte di [OSCURATO:PERSONA] è poi confermata da [OSCURATO:PERSONA] nelcolloquio intercettato del 2 agosto 2021 con [OSCURATO:PERSONA] e l’imprenditorealbanese [OSCURATO:PERSONA], in quella occasione chiamato a mediare per la restituzionedei soldi da [OSCURATO:PERSONA] ai finanziatori facenti capo a [OSCURATO:PERSONA]); c) il 24 luglio 2021,[OSCURATO:PERSONA], recatosi in Sicilia, teneva i contatti con [OSCURATO:PERSONA] per l’organizzazione delviaggio in [OSCURATO:PERSONA], da effettuare con un aereo privato, un Beech 200- [OSCURATO:PERSONA] matricola S5-CBB243, nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]; d) il 25 luglio 2021,[OSCURATO:PERSONA] si imbarcava sul volo nell’aeroporto di Bresso portando con sé i 150.000,00euro, si ricongiungeva a Catania con [OSCURATO:PERSONA] e i due, il giorno successivo, partivanoper il [OSCURATO:PERSONA], facendo scalo a Palma di Maiorca, ma non potendo raggiungerel’[OSCURATO:PERSONA] per problemi con la documentazione necessaria ad atterrare in quel Paese(il c.d. MOFA); e) la sera del 27 luglio, [OSCURATO:PERSONA] contattava [OSCURATO:PERSONA] per spiegarglicome i problemi per il viaggio fossero derivati dalle date inserite nelle lettere divolo, e gli diceva di aver sentito il “Colonnello”, il quale gli aveva chiesto diriprogrammare il volo con nuove date, ma [OSCURATO:PERSONA] gli rispondeva di fermarsi perevitare di spendere altri 20.000,00 euro; f) il 28 luglio [OSCURATO:PERSONA], parlando conCestagalli, riferiva di essere rimasto bloccato a Palma di Maiorca perché eranostate improvvisamente cambiate le regole per il volo per il [OSCURATO:PERSONA] («Stavolta nonè stata colpa del matto, ma da lunedì hanno cambiato le regole e non si può piùvolare dove stavo andando sono rimasto fermo inutilmente a Maiorca […]»).Con riguardo ai contatti relativi all’operazione con il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] disecondo grado espone che: a) il 25 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] contattava [OSCURATO:PERSONA] e glisollecitava l’organizzazione del volo per il [OSCURATO:PERSONA], prospettagliela come unanecessità di vita o di morte; b) [OSCURATO:PERSONA], il 26 luglio 2021, concludeva con la “AllazParaguay, nel quale si prevedeva l’impegno per la società di far partire il volo nonappena avesse ricevuto la somma pattuita, pari a 200.000,00 euro, e preparavaanche il piano di viaggio con programma di rientro a Bruxelles; c) il 28 luglio 2021,fallito il viaggio verso il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rientrato da Palma di Maiorca,diceva alla moglie di dover incontrare il giorno successivo «[OSCURATO:PERSONA]», sudisposizione di [OSCURATO:PERSONA], e di dovergli consegnare i 150.000,00 euro che aveva consé, «e [OSCURATO:PERSONA] ne deve mettere altri 20»; d) il medesimo 28 luglio, Amatoconsegnava un telefono criptato a [OSCURATO:PERSONA] per comunicare con il gruppo albanesee contattava [OSCURATO:PERSONA], chiedendogli di incontrare [OSCURATO:PERSONA] per spiegarglicosa era successo; e) il 29 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] incontrava [OSCURATO:PERSONA],emissario del gruppo albanese, come confermato da questi e da [OSCURATO:PERSONA], nonchédagli scambi di messaggi telefonici intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra [OSCURATO:PERSONA]; f) il medesimo 29 luglio, [OSCURATO:PERSONA] “pressato” da [OSCURATO:PERSONA], contattava LaScala, lo invitava a reperire un aereo per il volo verso il [OSCURATO:PERSONA], utilizzandotutte le somme a disposizione («Parla con la compagnia e iniziate a mandare giùpiù che potete e giorno 1 si rintegra semmai. Ma se lasciamo i clienti a piediavremo le penali da pagare»), poi, alla specifica domanda dell’altro («[OSCURATO:PERSONA] chefaccio? Annullo tutte le domande di permesso?»), gli disponeva di lasciar perderel’operazione con il [OSCURATO:PERSONA], quindi, chiariva all’interlocutore di aver accettatodi portare a termine l’operazione solo a fronte delle sue rassicurazioni («questa ègrave, grave cioè qua veramente si rischia la vita! … piuttosto quando te l’ho dettomi dicevi “no! Non ci assumiamo questo rischio”»); e) il 31 luglio, alle ore 12,00,scadeva l’opzione per il volo perché il denaro disponibile a quel momento era paria 150.000,00 euro, e, quindi, non era più possibile dare compimento all’affare, percui [OSCURATO:PERSONA], dopo aver raggiunto [OSCURATO:PERSONA] per portargli i 150.000,00 euro sudisposizione di [OSCURATO:PERSONA], scriveva a quest’ultimo dell’impossibilità di procedere oltredifettando «i presupposti legali per poter confermare il prosieguo»; f) Amatoreagiva alla notizia dell’annullamento del volo con parole di forte preoccupazione(«ad esempio: «È la fine») e il 2 agosto tentava di darsi alla fuga lasciando laSvizzera con la figlia, fino a raggiungere Roma, dove veniva arrestato il 3 agostoper titoli custodiali relativi ad altri reati.Sulla base di questi elementi, la sentenza impugnata osserva che laconsapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di partecipare a traffici di droga si puòdesumere: a) dai continui riferimenti che a lui faceva [OSCURATO:PERSONA] in ordineai gravissimi rischi corsi in caso di mancata realizzazione dell’affare; b) dallaconoscenza delle ingenti somme anticipate dai finanziatori ad [OSCURATO:PERSONA]; c) dallaconoscenza della messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] di telefoni criptati da parte deifinanziatori delle operazioni; d) dall’uso, per i contatti con [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA],ossia di un canale di comunicazione non intercettabile (il contenuto dei messaggiè stato conosciuto solo grazie all’analisi forense del telefono di [OSCURATO:PERSONA], dopo ilsequestro di tale dispositivo); e) dall’assenza di riferimenti nei contatti tra [OSCURATO:PERSONA] ad un oggetto di trasporto diverso, come anche una somma di denaro.Rappresenta, poi, che l’assenza di espressi riferimenti alla droga nei colloqui traAmato e [OSCURATO:PERSONA] non è circostanza incompatibile con la riferibilità del traffico atale oggetto, per ovvie esigenze di prudenza, e che la mancata disponibilità, daparte di [OSCURATO:PERSONA], di telefoni criptati si spiega perché questi furono consegnati daAdem [OSCURATO:PERSONA] solo a chi doveva entrare in contatto diretto con lui.6.2.2. La ricostruzione dei fatti compiuta dalla sentenza impugnata èincensurabile, perché correttamente motivata in ordine a tutti i profili oggetto delledoglianze, e quindi anche in ordine alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa l’oggettodei trasporti trans-continentali da effettuare, costituito da sostanze stupefacenti,e al contributo fornito dal medesimo ricorrente per la loro realizzazione.Innanzitutto, la Corte d’appello ha evidenziato sulla base di elementi precisi econgrui che [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente consapevole che i trasporti daorganizzare avevano ad oggetto partite di droga. In particolare, emblematici,anche per la datazione di tale consapevolezza, sono: a) il colloquio del 23 aprile2021, nel quale [OSCURATO:PERSONA] diceva a [OSCURATO:PERSONA], dopo avergli parlato già daalcuni giorni dei viaggi aerei da realizzare, di potergli dare un acconto, di avere ladisponibilità di 400.000,00 euro, e di avere un telefono “dedicato” per parlare conil committente; b) il colloquio del 29 luglio 2021, nel quale [OSCURATO:PERSONA],preoccupato per le difficoltà nel riuscire ad organizzare il volo per il [OSCURATO:PERSONA],diceva espressamente a [OSCURATO:PERSONA] di aver accettato di portare a terminel’operazione solo a fronte delle sue rassicurazioni («questa è grave, grave cioè quaveramente si rischia la vita! … piuttosto quando te l’ho detto mi dicevi “no! Non ciassumiamo questo rischio”»). Le critiche formulate nei ricorsi si articolano o inopinabili valutazioni di inverosimiglianza, o in opinabili ricostruzioni alternative deifatti, in ordine alle quali, comunque, la Corte d’appello ha risposto con motivazionepuntuale e non manifestamente illogica, come specificato nel § 6.2.1., ovvero inmere affermazioni. Ad esempio, costituiscono mere valutazioni diinverosimiglianza, come tali inidonee ad evidenziare vizi logici, per quantoconcerne specificamente l’operazione con il [OSCURATO:PERSONA], i rilievi sull’assenza diindicazioni in ordine all’aeroporto di atterraggio, o alla logistica per lo sbarco, o alluogo di occultamento della droga, nonché, più in generale, le deduzioni sullamancata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a tutti gli incontri antecedenti al 15 giugno2021, o sulla mancata consegna al medesimo di telefonini “criptati” o sull’assenzadi richieste da parte del gruppo albanese al medesimo per la restituzione deldenaro, o sul mancato coinvolgimento dello stesso, da parte di [OSCURATO:PERSONA], nei contatti intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] per risolvere questoproblema. Costituiscono, poi, mere prospettazioni di un’opinabile ricostruzionealternativa dei fatti le censure che indicano l’oggetto dei trasporti da realizzare indenaro e non in droga, come evidenziato anche nei §§ 4.2., 4.3, 5.2, 5.2.1, 5.2.2,5.3, 5.3.1 e 5.3.2. Costituiscono mere affermazioni i richiami alle dichiarazioniliberatorie di [OSCURATO:PERSONA], semplicemente evocate, ma non allegate.Relativamente al contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA] al tentativo direalizzare le importazioni, la sentenza impugnata ha ricostruito l’esistenza di unacostante disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ad organizzare trasporti aerei su richiestadi [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] e per il [OSCURATO:PERSONA] almeno a partire dal 15aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021.Inoltre, per come rappresentato dai Giudici di secondo grado, si è trattato diintercorsi tra il 23 e il 30 giugno 2021, culminati in un incontro in presenza tra lostesso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei pressi dell’aeroporto di Torino (vds. supra, § 6.1.1);b) nell’organizzazione del viaggio aereo dall’Italia verso il [OSCURATO:PERSONA], fermatosi sì aPalma di Maiorca il 27 luglio 2021, ma per inesattezze nella compilazione deidocumenti di viaggio mai ascritte da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (cfr., supra, §6.2.1); c) nella stipulazione, il 26 luglio 2021, di un contratto con la “[OSCURATO:PERSONA]”avente ad oggetto il noleggio di un velivolo da inviare in [OSCURATO:PERSONA], nel quale siprevedeva l’impegno per la società di far partire il volo non appena avesse ricevutola somma pattuita, pari a 200.000,00 euro, con volo in opzione fino al 31 luglio2021, accompagnato anche dalla preparazione del piano di viaggio con programmadi rientro a Bruxelles (cfr. ancora, supra, § 6.2.1).6.3. Infondate sono le censure enunciate nel quarto, nel quinto e nel settimomotivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppate anche nella memoria, e nelsecondo e nel terzo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nelle parti relativealla giuridica configurabilità del tentativo in ordine ai capi B) e C), le qualicontestano la ritenuta idoneità degli atti compiuti ai fini della consumazione delleimportazioni di droga, deducendo, in particolare, la mancata predisposizione di unconcreto piano operativo, l’infruttuosità dell’impegno profuso, l’insufficienza deldenaro a disposizione, l’irrealizzabilità del progetto con le risorse possedute.Si è già analiticamente illustrato nei §§ 4.4.1, 4.4.2 e 5.4 che le trattative perl’acquisto della cocaina di cui al capo B) e dell’hashish di cui al capo C) erano infase estremamente avanzata, perché erano stati concordati quantità, prezzi epersino modalità esecutive, e che gli atti complessivamente realizzati non possonoessere ritenuti “inidonei” solo perché, per l’importazione di cocaina dal SudAmerica, non è stato reperito il pilota per la conduzione dell’aereo, e, perl’importazione dell’hashish dal [OSCURATO:PERSONA], non è stato possibile completare il volofino a quello Stato per l’inesatta predisposizione dei documenti di viaggio.Va infatti ribadito, anche con riguardo alle censure oggetto del ricorso diArnaldo [OSCURATO:PERSONA], che, come si è già detto nei §§ §§ 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.4.2, e 5.4,ai fini della configurabilità del tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata conriferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso,bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agentesi propone, sicché l’inidoneità ricorre solo se l'azione, valutata ex ante e inrelazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente,risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso, e che,l'accertamento della idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di meritosecondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazione che sipresentava al soggetto agente al momento del compimento di tali atti, in base allecondizioni prevedibili del caso.E che, posti questi principi, non vi sono elementi per poter affermare che, nelcorso dell’intero sviluppo della condotta, e nel momento in cui questa veniva postain essere, l’attività compiuta da [OSCURATO:PERSONA] (e dai suoi concorrenti) fosseintrinsecamente inidonea rispetto alla realizzazione dell’evento voluto. Invero, purvolendo ritenere che l’assunzione dell’impegno a trasportare la droga siaintervenuta dopo l’accordo avente ad oggetto la compravendita della stessa, e chequindi la relativa condotta debba essere apprezzata autonomamente,esclusivamente come attività diretta a “trasferire” la “merce” già acquistata,l’impossibilità di portare a compimento le illecite importazioni, per le quali eranogià concordati prezzi, quantità e modalità esecutive, si è verificata solo moltotempo dopo l’accettazione dell’incarico, la ricezione di cospicue somme di denaroe il compimento di svariati atti obiettivamente “capaci” di consentire larealizzazione del progetto criminoso. In particolare, secondo i principi giuridiciappena richiamati, atti univocamente diretti a realizzare il proposito criminoso, e“capaci” di determinarne o comunque agevolarne la verificazione, sono stati sia lafattiva e continua ricerca di aerei e piloti per trasportare la droga dal [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA], effettuata con la collaborazione fondamentale di [OSCURATO:PERSONA],sia il volo verso il [OSCURATO:PERSONA], compiuto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] un aereo nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], e da questi messo a disposizione deidue concorrenti, recando la somma di 150.000,00 euro ed utenze telefonichecriptate, ed avente come premessa accordi già presi con il “Colonnello”, sebbeneil viaggio sia stato bloccato a Palma di Maiorca per inesattezze nei documentirelativi al tragitto.6.4. Manifestamente infondate sono censure proposte con il primo motivo delricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che contestano l’esclusione della fattispecie delladesistenza, deducendo che, dagli elementi acquisiti, emerge sia che [OSCURATO:PERSONA] LaScala decise autonomamente di cessare le attività dirette alla ricerca di un aereoper effettuare il trasporto in [OSCURATO:PERSONA], così interrompendo l’azione criminosacon effetti per tutti i concorrenti, sia che tale decisione fu il risultato di una suascelta volontaria, perché non vi era una effettiva indisponibilità di mezzi, tra l’altrocompiuta nonostante le “pressioni” di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].Secondo un principio assolutamente consolidato, in tema di tentativo, ladesistenza volontaria postula che l'interruzione dell'azione criminosa sia laconseguenza di una autonoma e libera determinazione dell'agente e non di fattoriesterni che abbiano impedito o reso vana la prosecuzione dell'azione (cfr., tra letantissime, Sez. 1, n. 13104 del 13/12/2024, dep. 2025, R., Rv. 287875 – 01, eSez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647 – 01).Ora, come si è rappresentato in precedenza in particolare nei §§ 6.2, 6.2.1,6.2.2 e 6.3, le operazioni di organizzazione dei viaggi per l’importazione delladroga si sono interrotte solo per fatti indipendenti dalla volontà dell’attualericorrente e dei suoi concorrenti, quali l’indisponibilità dei piloti contattati adeffettuare il trasporto dal [OSCURATO:PERSONA], l’insufficienza del denaro necessario perpagare il prezzo previsto nel contratto di noleggio del volo per il [OSCURATO:PERSONA](occorrevano 200.000,00 euro; ne erano disponibili 150.000,00), o l’impossibilitàdi ripartire da Palma di Maiorca alla volta del [OSCURATO:PERSONA] per problemi connessi alladocumentazione di volo. Inoltre, la sentenza impugnata, riportando il contenutodi una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 29 luglio 2021(cfr., per una più ampia sintesi, supra, § 6.2.1), evidenzia come quest’ultimo, dopol’interruzione del viaggio aereo per il [OSCURATO:PERSONA], si era anche immediatamente resodisponibile ad organizzare un nuovo volo verso quel Paese, e fu invitato a lasciarperdere dal primo per l’esigenza di concentrare le risorse al fine di riuscire adeffettuare il trasporto dal [OSCURATO:PERSONA].6.5. Fondate, invece, sono le censure enunciate nel primo, nel secondo, e nelterzo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], poi sviluppate anche nellamemoria, e nel quarto e nel quinto motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],le quali contestano la determinazione della pena, deducendo, in particolare, laviolazione del divieto di reformatio in peius, ma anche, in sostanza, la nonintellegibilità del percorso motivazionale posto a fondamento dellacommisurazione del trattamento sanzionatorio.6.5.1. Ai fini dell’esame delle doglianze appena sintetizzate, è utile fornireindicazione in modo analitico sia della pena inflitta in primo grado, e dei criteri dicommisurazione seguiti in quella sede, sia della pena irrogata in secondo grado, edei criteri di commisurazione applicati dalla Corte d’appello.In primo grado, [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato colpevole per i reati ditentata importazione di sostanze stupefacenti di cui ai capi B) e C), unificati per lacontinuazione, ed è stato condannato alla pena finale di quattro anni e sei mesi direclusione e di 18.000,00 euro di multa. Questa pena è stata così determinata: lapena base è stata fissata in cinque anni di reclusione e 21.000,00 euro di multaper il reato di cui al capo B); detta pena è stata poi aumentata a titolo dicontinuazione in modo da raggiungere quella di sei anni e nove mesi di reclusionee 27.000,00 euro di multa per il capo C); la pena appena indicata, infine, è stataridotta di un terzo per il rito, e perciò definitivamente quantificata in quattro annie sei mesi di reclusione e 18.000,00 euro di multa.In secondo grado, è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza per ireati di tentata importazione di sostanze stupefacenti di cui ai capi B) e C), unificatiper la continuazione, ma, previo riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche prevalenti rispetto all’aggravante dell’ingente quantità, la pena è statarideterminata complessivamente in tre anni e sei mesi di reclusione e 14.000,00euro di multa. Questa pena, fissata nel dispositivo, non è compiutamente allineataa quella risultante dalla motivazione. In motivazione, la Corte d’appello si è cosìespressa: «Pertanto, considerato il più grave reato sub B), operato il giudizio diequivalenza tra l'aggravante ex art. 80 comma 2 DPR 309/90 e le circostanze exart 62 bis c.p., partendo dalla pena base per il reato nella forma consumata, inmisura pari al minimo edittale di anni 6 di reclusione ed € 26.000 di multa, lastessa andrà aumentata in forza dell'aggravante “privilegiata” di cui all'art. 61 bisc.p. fino ad anni 8 di reclusione ed € 35.000 di multa, poi ridotta ex art. 62 bisc.p. ad anni 6 di reclusione ed € 27.000 di multa» (cfr. pag. 74 della sentenzaimpugnata).6.5.2. Sulla base degli elementi indicati, va immediatamente evidenziata unadiscrasia non componibile tra la motivazione e il dispositivo della sentenzaimpugnata in questa sede.Invero, la Corte d’appello, mentre nel dispositivo prevede l’irrogazione di unapena finale pari a tre anni e sei mesi di reclusione e a 14.000,00 euro di multa,individuandola in maniera globale e complessiva, in motivazione prevede una penafinale pari a sei anni di reclusione e a 27.000,00 euro di multa, all’esito di unpercorso motivazionale che, però, non dà conto né dell’aumento di pena apportatoper la continuazione, né della riduzione di pena applicata per il rito. In altri termini,la pena finale di tre anni e sei mesi di reclusione e di 14.000,00 euro di multa noncorrisponde in alcun modo a quella risultante dalla motivazione, anche applicandoalla stessa la riduzione di un terzo per il rito, e ritenendo omesso l’aumento per lacontinuazione: anche eliminando un terzo alla pena di sei anni di reclusione e di27.000,00 euro di multa, la pena finale sarebbe quella di quattro anni di reclusionee di 18.000,00 euro di multa.Ciò posto, nella specie, il termine di riferimento per la comparazione con lasentenza di primo grado deve essere necessariamente costituito dalla penaindicata nel dispositivo, per evidenti ragioni di certezza e garanzia per l’imputato.Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, in caso dicontrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenzadel dispositivo può essere derogata a condizione che questo sia viziato da un erroremateriale obiettivamente rilevabile e che da esso, quale espressione della volontàdecisoria del giudice, non derivi un risultato più favorevole per l'imputato, perchéuna diversa soluzione determinerebbe la sostanziale vanificazione sia della regoladella immediatezza della deliberazione subito dopo la chiusura del dibattimento,sia della fondamentale funzione di garanzia che questa regola assume perl'imputato (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 –04, nonché, tra le tantissime non massimate, Sez. 5, n. 17990 del 22/04/2026,Donato, e Sez. 6, n. 15146 del 25/03/2026, D.R.).Deve quindi concludersi che la pena da ritenersi inflitta all’esito del giudizio diappello è quella di tre anni e sei mesi di reclusione e di 14.00,00 euro di multa,così come indicata nel dispositivo.6.5.3. La pena inflitta all’esito del giudizio di appello, quale risulta daldispositivo, non è sorretta da alcun valido supporto giustificativo.In effetti, la pena indicata nel dispositivo, siccome obiettivamente diversa daquella risultante dalla motivazione, e non riconducibile in alcun modo alla stessa,neppure applicando a quest’ultima la riduzione di un terzo per il rito, costituiscestatuizione priva di qualunque intelligibile giustificazione.L’assenza, nella sentenza impugnata, sul punto concernente la pena irrogataad [OSCURATO:PERSONA], di un apparato argomentativo dotato dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, determina un vizio dilegittimità in ordine a tale profilo della decisione.Di conseguenza, tale vizio, siccome sostanzialmente denunciato nei ricorsiproposti dal precisato ricorrente, comporta l’annullamento della sentenzaimpugnata e la necessità di un nuovo giudizio sul punto.7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata conrinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza dei motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] punto concernente la determinazione del trattamento sanzionatorio. Le restanticensure proposte da [OSCURATO:PERSONA] sono, nel complesso, infondate, conconseguente rigetto del suo ricorso nel resto. Le censure formulate nei ricorsi diAlberto [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono, nel complesso, infondate, conconseguente rigetto dei rispettivi ricorsi e condanna dei medesimi al pagamentodelle spese processuali.Precisamente, la sentenza impugnata diventa irrevocabile nei confronti diAlberto [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo a tutte le sue statuizioni,mentre, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], siccome l’annullamento è limitato alpunto relativo al trattamento sanzionatorio, diviene irrevocabile in ordineall’affermazione di responsabilità del medesimo per entrambi i reati per i quali èstata confermata la condanna.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, pertanto, provvederà, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],a rideterminare il trattamento sanzionatorio, fornendo una motivazione idonea arendere comprensibile l'itinerario logico seguito a tal fine, ed evitando di incorrerenella violazione del divieto di reformatio in peius, sulla base del limite daindividuare, innanzitutto, nella pena complessiva inflitta nel dispositivo della Corted’appello, nonché, ulteriormente, nei singoli elementi di calcolo indicati nellasentenza di primo grado, ovviamente per quanto gli stessi siano compatibili con ildispositivo della sentenza di secondo grado, dovendo tenersi conto anche delriconoscimento, ad opera della sentenza emessa in sede di gravame, dellecircostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all’aggravantedell’ingente quantità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamenteal trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Rigettai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamentodelle spese processuali.Così deciso il 17/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]