CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37600/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] Zelens14y responsabile dei reati di cui agli artt. 497-bis e 495 cod. pen.; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato formulando due motivi di censura, a mezzo dei quale deduce violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, quanto alla sussistenza dei reati contestati (non essendo stato esperito alcun accertamento tecnico in ordine alla materiale produzione) e al riconoscimento delle attenuanti generiche; - che il primo motivo di ricorso è affetto da conclamata genericità, in quanto meramente reiterativo delle medesime censure sottoposte alla Corte d'appello e da questa vagliate e rigettate con corrette argomentazioni (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata), considerando che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; - che il secondo motivo è indeducibile, da un lato, in quanto reiterativo delle medesime censure già vagliate dalla Corte d'appello e rigettate con corretti argomenti logico-giuridici, con i quali la difesa non si confronta; dall'altro, in quanto manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il