CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 agosto 1975
Cassazione n. 37149/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/08/1975 avverso l'ordinanza del 26/01/2022 della [OSCURATO:PERSONA] di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 gennaio 2022 (dep. il 28 gennaio 2022) la Corte di assise di appello di Milano ha rigettato l'istanza, presentata da Sabatino [OSCURATO:PERSONA], di restituzione dei beni attinti dal sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Milano con decreto del 26 settembre 2012 nel procedimento penale celebrato nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di secondo grado, formulando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale si è dedotto che il diniego dell'istanza difensiva sarebbe stato disposto in violazione della legge penale e in virtù di una motivazione viziata (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.). 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato e generico, nei termini che si espongono. 1. Ad avviso della difesa: - la Corte territoriale non avrebbe compiutamente argomentato sulle puntuali e conducenti allegazioni difensive, incorrendo «in palesi errori [su] fatti processuali»; ed avrebbe affermato che l'istanza rigettata sarebbe la riproduzione di una già presentata (il 14 aprile 2021) e pure disattesa dalla stessa Corte, quantunque il [OSCURATO:PERSONA] non abbia presentato alcuna istanza precedente e quella richiamata nel provvedimento impugnato sarebbe stata presentata da Daniela MAZZEO (terza interessata nel procedimento di prevenzione di cui si dirà infra); - con l'istanza su cui ha provveduto il provvedimento impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la restituzione dei beni (terreni, un complesso aziendale e un veicolo) oggetto del sequestro preventivo disposto il 26 settembre 2012 dal G.i.p. del Tribunale di Milano ai sensi degli artt. 321 cod. proc pen., e 12 sexies d.l. 306/1992, nel procedimento penale n. 73990/2021 R.G:N.R. all'esito del quale la Corte di assise di appello di Milano ha condannato lo stesso ricorrente per i delitti di associazione mafiosa, estorsione e sequestro di persona (con sentenza del 29 giugno 2015) senza disporre la confisca delle dette res; - a fronte del decorso di un tempo superiore a un anno e mezzo dalla data di immissione nel possesso dell'amministratore giudiziario, il sequestro preventivo avrebbe perso efficacia; - peraltro, il Tribunale di Milano - Sezione misure di prevenzione avrebbe revocato il sequestro degli stessi beni, disposto nel procedimento di prevenzione celebrato nei confronti di Domenico MAZZEO, nel quale Daniela MAZZEO era terza interessata, dunque essi «paradossalmente risultano oggi dissequestrati da una autorità giudiziaria e confiscati da un'altra». 1.1. La prospettazione difensiva è manifestamente infondata nella parte in cui assume che sarebbe decorso il termine di efficacia del sequestro. Nel caso di specie - come per vero dedotto con il ricorso - la cautela è stata disposta in seno a un procedimento penale e, dunque, essa non è regolata dalla disciplina posta per il sequestro disposto nel procedimento di prevenzione (segnatamente dagli artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, d. Igs. 159/2011), i cui termini di efficacia il ricorrente ha invocato. Nel resto il ricorso è del tutto generico (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), non solo perché non si è confrontato in alcun modo con quanto esposto dalla Corte territoriale, la quale ha osservato che in relazione ai terreni e al compendio aziendale è stata disposta in executivis la confisca (con statuizione definitiva), limitandosi ad evidenziare che all'esito del giudizio di cognizione i beni oggetto del sequestro preventivo reso dal G.i.p. del Tribunale di Milano non sono stati oggetto di ablazione; ma anche perché ha assunto un contrasto con una statuizione favorevole, il cui tenore non è stato neppure specificato, che sarebbe stata resa nel procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di Domenico MAZZEO, nel quale Daniela MAZZEO (moglie del [OSCURATO:PERSONA]) era terza interessata, dato ex se non incompatibile con un'ablazione all'esito del procedimento penale celebrato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Non occorre allora immorare oltre sulla sfera di applicazione del rimedio nella specie azionato dal ricorrente (cfr. Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv. 281634 - 01) 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità delle censure dedotte impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi