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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 03394/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 8/6/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 25 maggio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine alla sua partecipazione alla associazione mafiosa Cosa nostra, nell'ambito del mandamento mafioso denominato Noce-Cruillas.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo:

2.1. Con il primo motivo nullità della ordinanza in relazione agli artt. 292, comma 2, 125 e 309 cod. proc. pen. risultando la stessa la pedissequa riproposizione della motivazione del provvedimento emesso dal G.I.P., senza alcun autonomo controllo ed indipendentemente dalle doglianze difensive in ragione dell'effetto pienamente devolutivo della istanza di riesame.

2.2. Con il secondo motivo erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen. non fornendo il provvedimento impugnato elementi dotati della necessaria gravità indiziaria con riguardo alla effettiva partecipazione del ricorrente alla famiglia mafiosa di riferimento, non individuando il suo contributo né il suo ruolo al suo interno.

Il richiamo alla sentenza della Corte di appello di Palermo del 17 maggio 2016 relativo alla condanna del ricorrente per il reato di intestazione fittizia non è pertinente al tema in quanto con tale decisione non è stato riconosciuto il metodo mafioso, essendosi illegittimamente conferito rilievo probatorio ai precedenti contatti con soggetti intranei alla consorteria mafiosa senza saldarli con quelli ipotizzati nel presente procedimento.

Insufficiente è la enfatica valorizzazione dei rapporti del ricorrente con il Ficarra - accusato nell'ambito della stessa ordinanza di essere il reggente della famiglia mafiosa della Noce - senza individuare alcuna condotta idonea a sostenere l'accusa e ben potendosi prospettare che, nella conversazione tra i due, il Ficarra millantasse il ruolo che avrebbe assunto a seguito dell'arresto dell'Alfano e dell'Albamonte.

Del pari inconsistente è l'attribuzione al ricorrente di provvedere al sostentamento di detenuti, desumendosi dalla documentazione depositata al Tribunale che il ricorrente deteneva in affitto un immobile di proprietà del Maddalena e che le lamentele avanzate dalla suocera del predetto appaiono certamente riconducibili al mancato pagamento di alcuni canoni di locazione.

Ancora, quanto alla pretesa autorizzazione data dal ricorrente, per conto della famiglia mafiosa, allo spacciatore Sparacio ad impiantare una piazza di spaccio, il ruolo di spacciatore del ricorrente mal si concilia con quello di partecipe contestatogli in quanto l'associazione mafiosa, nell'esercitare la propria attività di spaccio, si avvale verosimilmente di soggetti esterni alla compagine mafiosa, non avendo - comunque - il ricorrente alcun potere di autorizzare lo Sparacio ad impiantare una piazza di spaccio.

Infine, il Tribunale non ha motivato la ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo, vizio della motivazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 292, comma 2, lett. c), 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alle ritenute sussistenti esigenze cautelari, ritenute solo in via presuntiva senza alcuna incidenza sulla effettiva ed attuale pericolosità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è generico oltre che manifestamente infondato rispetto alla analitica disamina svolta dalla ordinanza in ordine al compendio indiziario, non essendo dedotte specifiche omissioni valutative rispetto alle deduzioni difensive in sede di riesame (v. pg. 5 e sgg. della ordinanza).

Del resto, è orientamento consolidato che l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1 , n. 8518 del 10/09/2020 (dep. 2021), Galletta, Rv. 280603).

3. Il secondo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla incensurabile motivazione resa dalla ordinanza impugnata in ordine all'inserimento del ricorrente nella famiglia mafiosa della Noce, non illogicamente essendo stata valorizzata - in via di premessa - la provata cointeressenza del ricorrente con il boss Chiovaro ed il pregiudicato mafioso Matina considerando la sentenza definitiva di condanna della Corte di appello di Palermo del 17 maggio 2016 e, di poi, l'innesto del compendio indiziario con tale corteo di rapporti, segnandone una progressione, attraverso lo svolgimento di compiti di primaria importanza che si traducono nel mantenimento del controllo del territorio con metodo mafioso e nella garanzia di assistenza mutualistica ai sodali detenuti.

Non illogicamente la intraneità è desunta dalle captazioni con il Ficarra, dopo la cattura del capofamiglia Alfano, aventi ad oggetto le conseguenze dei recenti arresti ed i connessi nuovi assetti associativi (v. pg. 6 dell'ordinanza impugnata) e da quelle riguardanti le lagnanze della suocera del detenuto Maddalena circa l'inadempimento dei versamenti mensili (v. pg. 7, ibidem) - rispetto alla cui interpretazione generica ed in fatto è la deduzione difensiva -; come pure la vicenda riguardante lo spacciatore Sparacio (v. pag. 8) che vede il ricorrente intervenire con autorevolezza.

4. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato rispetto alla puntuale e corretta applicazione, in ragione della ipotesi per la quale è stata riconosciuta la gravità indiziaria, del regime cautelare basato sulla presunzione riguardante le esigenze cautelari, la quale implica - secondo costante orientamento - la loro attualità e concretezza.

Invero, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02).

Peraltro il corretto giudizio presuntivo è arricchito dalla considerazione di specifici indici riguardanti il ricorrente ( v. pg. 10 della ordinanza impugnata).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 8/6/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 25 maggio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine alla sua partecipazione alla associazione mafiosa Cosa nostra, nell'ambito del mandamento mafioso denominato Noce-Cruillas. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1. Con il primo motivo nullità della ordinanza in relazione agli artt. 292, comma 2, 125 e 309 cod. proc. pen. risultando la stessa la pedissequa riproposizione della motivazione del provvedimento emesso dal G.I.P., senza alcun autonomo controllo ed indipendentemente dalle doglianze difensive in ragione dell'effetto pienamente devolutivo della istanza di riesame. 2.2. Con il secondo motivo erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen. non fornendo il provvedimento impugnato elementi dotati della necessaria gravità indiziaria con riguardo alla effettiva partecipazione del ricorrente alla famiglia mafiosa di riferimento, non individuando il suo contributo né il suo ruolo al suo interno. Il richiamo alla sentenza della Corte di appello di Palermo del 17 maggio 2016 relativo alla condanna del ricorrente per il reato di intestazione fittizia non è pertinente al tema in quanto con tale decisione non è stato riconosciuto il metodo mafioso, essendosi illegittimamente conferito rilievo probatorio ai precedenti contatti con soggetti intranei alla consorteria mafiosa senza saldarli con quelli ipotizzati nel presente procedimento. Insufficiente è la enfatica valorizzazione dei rapporti del ricorrente con il Ficarra - accusato nell'ambito della stessa ordinanza di essere il reggente della famiglia mafiosa della Noce - senza individuare alcuna condotta idonea a sostenere l'accusa e ben potendosi prospettare che, nella conversazione tra i due, il Ficarra millantasse il ruolo che avrebbe assunto a seguito dell'arresto dell'Alfano e dell'Albamonte. Del pari inconsistente è l'attribuzione al ricorrente di provvedere al sostentamento di detenuti, desumendosi dalla documentazione depositata al Tribunale che il ricorrente deteneva in affitto un immobile di proprietà del Maddalena e che le lamentele avanzate dalla suocera del predetto appaiono certamente riconducibili al mancato pagamento di alcuni canoni di locazione. Ancora, quanto alla pretesa autorizzazione data dal ricorrente, per conto della famiglia mafiosa, allo spacciatore Sparacio ad impiantare una piazza di spaccio, il ruolo di spacciatore del ricorrente mal si concilia con quello di partecipe contestatogli in quanto l'associazione mafiosa, nell'esercitare la propria attività di spaccio, si avvale verosimilmente di soggetti esterni alla compagine mafiosa, non avendo - comunque - il ricorrente alcun potere di autorizzare lo Sparacio ad impiantare una piazza di spaccio. Infine, il Tribunale non ha motivato la ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo, vizio della motivazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 292, comma 2, lett. c), 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alle ritenute sussistenti esigenze cautelari, ritenute solo in via presuntiva senza alcuna incidenza sulla effettiva ed attuale pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico oltre che manifestamente infondato rispetto alla analitica disamina svolta dalla ordinanza in ordine al compendio indiziario, non essendo dedotte specifiche omissioni valutative rispetto alle deduzioni difensive in sede di riesame (v. pg. 5 e sgg. della ordinanza). Del resto, è orientamento consolidato che l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1 , n. 8518 del 10/09/2020 (dep. 2021), Galletta, Rv. 280603). 3. Il secondo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla incensurabile motivazione resa dalla ordinanza impugnata in ordine all'inserimento del ricorrente nella famiglia mafiosa della Noce, non illogicamente essendo stata valorizzata - in via di premessa - la provata cointeressenza del ricorrente con il boss Chiovaro ed il pregiudicato mafioso Matina considerando la sentenza definitiva di condanna della Corte di appello di Palermo del 17 maggio 2016 e, di poi, l'innesto del compendio indiziario con tale corteo di rapporti, segnandone una progressione, attraverso lo svolgimento di compiti di primaria importanza che si traducono nel mantenimento del controllo del territorio con metodo mafioso e nella garanzia di assistenza mutualistica ai sodali detenuti. Non illogicamente la intraneità è desunta dalle captazioni con il Ficarra, dopo la cattura del capofamiglia Alfano, aventi ad oggetto le conseguenze dei recenti arresti ed i connessi nuovi assetti associativi (v. pg. 6 dell'ordinanza impugnata) e da quelle riguardanti le lagnanze della suocera del detenuto Maddalena circa l'inadempimento dei versamenti mensili (v. pg. 7, ibidem) - rispetto alla cui interpretazione generica ed in fatto è la deduzione difensiva -; come pure la vicenda riguardante lo spacciatore Sparacio (v. pag. 8) che vede il ricorrente intervenire con autorevolezza. 4. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato rispetto alla puntuale e corretta applicazione, in ragione della ipotesi per la quale è stata riconosciuta la gravità indiziaria, del regime cautelare basato sulla presunzione riguardante le esigenze cautelari, la quale implica - secondo costante orientamento - la loro attualità e concretezza. Invero, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02). Peraltro il corretto giudizio presuntivo è arricchito dalla considerazione di specifici indici riguardanti il ricorrente ( v. pg. 10 della ordinanza impugnata). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempim
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