CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 aprile 2025
Cassazione n. 12212/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30585/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in R oma, via del Babuino n. 107, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della Congregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA] in Amministrazione straordinaria, elettivamente domiciliat a in Roma, piazza Vescovio n. 21,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che larappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto cron. n. 3 044 /2018 de l Tribunale di Roma , depositatoil 12 . 9 . 20 1 8 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.4.2025dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il difensor e del ricorrente ha depositato in data 23.4.2025dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalla parte personalmente e – per accettazione – dalla controricorrente e dal suo difensore; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effetto della dichiarazione di rinuncia del ricorrente accettata dal la controricorrente; ritenutoche in caso di rinuncia accettata non si dà luogo a decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.) ; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione; P.Q.M dichiara l’estinzione del processo. Così deciso in