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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 36388/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 22 gennaio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione ha, su richiesta del pubblico ministero, revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Alessandria in data 10 maggio 2021, divenuta irrevocabile il 26 maggio 2021.

2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, essendo stata la revoca del beneficio disposta de plano, in violazione della regola procedimentale che impone il contraddittorio tra le parti.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen. (tra le molte: Cass. Sez. 3 n. 1439 del 16/12/2005, Sela, Rv. 233317; Sez. 1 n. 20290 del 6/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239994).

Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sull'esecuzione, ha infatti la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione, essendo tassativamente previste dagli artt. 667, 672 e 676 cod. proc. pen. le ipotesi in cui quel giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 3.

Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione non ha fissato l'udienza in camera di consiglio sull'istanza del Procuratore della Repubblica di revoca della sospensione condizionale della pena e «il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti í procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza» (Cass. Sez. 1 n. 54869 del 5/6/2018, Cusinatti, Rv. 274556).

3. S'impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale competente per una nuova deliberazione sulla richiesta del pubblico ministero, nel rispetto dell'art. 666 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Trieste.

Così deciso il 17 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22 gennaio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione ha, su richiesta del pubblico ministero, revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Alessandria in data 10 maggio 2021, divenuta irrevocabile il 26 maggio 2021. 2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, essendo stata la revoca del beneficio disposta de plano, in violazione della regola procedimentale che impone il contraddittorio tra le parti. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen. (tra le molte: Cass. Sez. 3 n. 1439 del 16/12/2005, Sela, Rv. 233317; Sez. 1 n. 20290 del 6/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239994). Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sull'esecuzione, ha infatti la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione, essendo tassativamente previste dagli artt. 667, 672 e 676 cod. proc. pen. le ipotesi in cui quel giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 3. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione non ha fissato l'udienza in camera di consiglio sull'istanza del Procuratore della Repubblica di revoca della sospensione condizionale della pena e «il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti í procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza» (Cass. Sez. 1 n. 54869 del 5/6/2018, Cusinatti, Rv. 274556). 3. S'impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale competente per una nuova deliberazione sulla richiesta del pubblico ministero, nel rispetto dell'art. 666 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Trieste. Così deciso il 17 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere
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