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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 09949/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11943/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del primo, [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L’AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.), rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato; - controricorrente- avverso la sentenza n. 3132/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/9/2019, NRG 3999/2016; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 11943/2020 Numero sezionale 10488/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata Numero di raccolta generale 9949/2022Data pubblicazione 28/03/2022 del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’Aviazione Civile (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]), ha intimato precetto nei confronti del proprio ex datore di lavoro, al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 293/2014, con la quale era stato riconosciuto il diritto del lavoratore a percepire il trattamento di fine servizio come disciplinato dall’art. 13 della L. 70/1975, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] ed INPS al corrispondente pagamento, ciascuno per la parte di propria competenza, della somma differenziale dovuta;

2. avverso tale precetto, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione davanti al Tribunale di Roma, sostenendo di avere data corretta esecuzione alla predetta sentenza;

3. nella resistenza del lavoratore, l’opposizione a precetto veniva accolta, con accertamento dell’insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in capo al Rosica;

4. la pronuncia di primo grado è stata quindi confermata dalla Corte d’Appello di Roma, con rigetto del gravame;

5. la Corte territoriale rilevava come la sentenza posta in esecuzione non contenesse la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’intero trattamento di fine servizio ai sensi dell’art. 13 L. 70/1975, bensì, come veniva desunto da quanto argomentato dalla Corte d’Appello di L’Aquila, solo della somma differenziale tra quanto spettante a tale titolo al Rosica e quanto allo stesso già erogato al momento del suo collocamento in pensione, importo costituito da indennità di buonuscita e da t.f.r., sicché l’assunto del ricorrente non trovava titolo nella statuizione di condanna da eseguire ed avrebbe comportato una doppia corresponsione del trattamento di fine servizio; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 11943/2020 Numero sezionale 10488/2021

6. la Corte territoriale evidenziava altresì come fosse corretta la detrazione ad Numero di raccolta generale 9949/2022Data pubblicazione 28/03/2022 opera di [OSCURATO:PERSONA] della già maturata quota di indennità di buonuscita, tenuto conto che l’art. 10, co. 3, d. lgs. 250/1997, ai fini della costituzione del trattamento di fine rapporto, affermava che il maturato dell’indennità di buonuscita costituiva la quota iniziale da trasferire all’ente;

7. allegazione nuova e comunque analogamente infondata era altresì ritenuta quella del Rosica secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto detrarre la sola quota di t.f.r. in precedenza da esso erogata al momento del pensionamento ad a totale carico dell’ente, in quanto ciò avrebbe comportato comunque una doppia corresponsione di quanto percepito a titolo di indennità di buonuscita al momento del pensionamento;

8. infine era ritenuta generica la contestazione di “lacunosità” dei conteggi in ordine al rilievo della considerazione, nei calcoli, delle ritenute fiscali;

9. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da [OSCURATO:PERSONA];

10. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]

1. l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione ed errata applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 13 L. 70/1975 e dell’art. 10, co. 3, d. lgs. 250/1997;

2. il ricorrente muove dalla considerazione per cui il trattamento di fine servizio di cui all’art. 13 L. 70/1975 è a totale carico dell’ente;

3. egli aggiunge poi che il trattamento di fine rapporto [OSCURATO:PERSONA], quale disciplinato dall’art. 10, co. 3, d. lgs. 250/1997, è composto da una quota derivante da quanto trasferito da INPDAP ad [OSCURATO:PERSONA] e derivante dalla buonuscita maturata fino al momento del trasferimento stesso e di altra quota a carico di [OSCURATO:PERSONA] per gli accantonamenti a titolo di t.f.r. successivamente eseguiti fino alla fine del rapporto di lavoro; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 11943/2020 Numero sezionale 10488/2021

4. secondo il Rosica, dal trattamento riconosciuto come dovuto dalla Corte Numero di raccolta generale 9949/2022Data pubblicazione 28/03/2022 d’Appello di L’Aquila di cui all’art. 13 L. 70/1975, avrebbero potuto detrarsi solo gli importi di t.f.r. accantonati effettivamente da [OSCURATO:PERSONA] e non la quota di indennità di buonuscita trasferita da INPDAP, perché importo non a carico delle finanze dell’ente, ma derivante appunto da quanto maturato nel diverso ambito INPDAP;

5. il ricorso va disatteso per una pluralità di ragioni convergenti;

6. va intanto rilevato che questa S.C. (C. 29015/2020) ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila posta in esecuzione, rigettando anche nel merito la domanda;

7. tale sopravvenienza, riguardando un giudicato formatosi presso questa S.C., è rilevabile d’ufficio (C. 18634/2017 e C. 24740/2015), così come rilevabile d’ufficio (C., S.U., 25478/2021) è il venire meno, in ogni stato e grado dell’opposizione all’esecuzione, del titolo esecutivo;

8. la questione è stata altresì sottoposta al contraddittorio delle parti attraverso la proposta loro trasmessa;

9. è in proposito evidente che la caducazione del titolo esecutivo inevitabilmente vanifica la pretesa esecutiva esercitata attraverso l’atto di precetto e dunque determina ipso iure la caducazione della pretesa esecutiva e, secondo il recente orientamento quale definito presso questa S.C., la cessazione della materia del contendere rispetto all’’opposizione all’esecuzione o a precetto (C., S.U., 25478/2021);

10. secondo tale arresto la regolazione delle spese va poi svolta «secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione»;

11. tuttavia, nella massima tratta da tale pronuncia si precisa che ciò vale qualora si tratti di «giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi», ovverosia per motivi muniti in sé di una loro autonomia rispetto al titolo e in tale ambito giuridicamente apprezzabili come tali, secondo uno spunto che può in effetti desumersi dalla motivazione delle S.U. allorquando esse confermano F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 11943/2020 Numero sezionale 10488/2021 l’indirizzo di Cass. 30857/2018 secondo cui a indirizzare verso il distinguo Numero di raccolta generale 9949/2022Data pubblicazione 28/03/2022 sta il fatto che «la sopravvenuta caducazione del titolo potrebbe essere intervenuta per motivi del tutto autonomi e diversi da quelli rispetto ai quali fosse stata proposta originariamente l'opposizione»;

12. la delimitazione risulta di palmare evidenza rispetto al caso di specie;

13. il titolo caducato era infatti costituito da una sentenza di appello esecutiva, che questa S.C. ha cassato affermando l’inesistenza giuridica ab origine del diritto rivendicato;

14. l’opposizione a precetto ha avuto come oggetto le modalità (giuridiche) di calcolo del dovuto, sotto il profilo di quanto dovesse essere detratto, perché riconosciuto in ragione del medesimo fatto costitutivo (cessazione del rapporto con l’ente pubblico), ma su altra (e poi risultata tra l’altro corretta) base giuridica;

15. è dunque evidente il totale difetto di autonomia tra diritto portato nel titolo ed opposizione a precetto;

16. è infatti impossibile ipotizzare qualsiasi valutazione di “virtuale” fondatezza rispetto alle modalità (giuridiche) di imputazione di pregressi pagamenti ad altro titolo, ma riguardanti la medesima vicenda giuridica, nel calcolo di quanto ancora dovuto per un diritto riconosciuto come ab origine giuridicamente inesistente, in quanto si tratterebbe di ragionare su costruzioni estranee al diritto positivo;

17. in tali casi, è evidente che la soccombenza del creditore opposto deriva in re ipsa dalla caducazione del titolo, oppure, detto da altra angolazione, è palese che la soccombenza “virtuale”, vada in simili circostanze svolta sulla base dell’intera vicenda processuale (v. ancora C. 30857/2018) e vada ravvisata in capo a chi, avendo azionato un diritto giuridicamente inesistente, non può che essere ritenuto responsabile dell’indebita causazione del contenzioso sull’imputabilità o meno in detrazione di pagamenti pregressi riconnessi alla medesima vicenda giuridica; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 11943/2020 Numero sezionale 10488/2021

18. ad abundantiam e da altro punto di vista, si è già detto come la Numero di raccolta generale 9949/2022sentenza di Data pubblicazione 28/03/2022 appello qui impugnata si fondasse su una duplice ratio decidendi, di cui la prima consistente nell’avere già il titolo esecutivo previsto la detrazione dal t.f.s., ai sensi dell’art. 13, di quanto precedentemente corrisposto a titolo di indennità di buonuscita e di t.f.r. e la seconda nell’assunto della giuridica infondatezza della pretesa che quei pagamenti non potessero essere detratti;

19. il ricorso per cassazione si incentra solo sulla seconda di tali rationes e nulla afferma sulla prima, ovverosia su quanto desumibile dall’interpretazione del titolo nella sua complessiva formulazione attraverso dispositivo a parte motiva, il che comporta comunque, per consolidata giurisprudenza di questa S.C., l’inammissibilità del ricorso (C. 15350/2017);

20. il ricorso per cassazione va dunque disatteso da ogni punto di vista e le spese restano regolate secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.700,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23.11.2021.

Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11943/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del primo, [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L’AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.), rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato; - controricorrente- avverso la sentenza n. 3132/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/9/2019, NRG 3999/2016; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 11943/2020 Numero sezionale 10488/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata Numero di raccolta generale 9949/2022Data pubblicazione 28/03/2022 del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’Aviazione Civile (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]), ha intimato precetto nei confronti del proprio ex datore di lavoro, al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 293/2014, con la quale era stato riconosciuto il diritto del lavoratore a percepire il trattamento di fine servizio come disciplinato dall’art. 13 della L. 70/1975, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] ed INPS al corrispondente pagamento, ciascuno per la parte di propria competenza, della somma differenziale dovuta; 2. avverso tale precetto, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione davanti al Tribunale di Roma, sostenendo di avere data corretta esecuzione alla predetta sentenza; 3. nella resistenza del lavoratore, l’opposizione a precetto veniva accolta, con accertamento dell’insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in capo al Rosica; 4. la pronuncia di primo grado è stata quindi confermata dalla Corte d’Appello di Roma, con rigetto del gravame; 5. la Corte territoriale rilevava come la sentenza posta in esecuzione non contenesse la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’intero trattamento di fine servizio ai sensi dell’art. 13 L. 70/1975, bensì, come veniva desunto da quanto argomentato dalla Corte d’Appello di L’Aquila, solo della somma differenziale tra quanto spettante a tale titolo al Rosica e quanto allo stesso già erogato al momento del suo collocamento in pensione, importo costituito da indennità di buonuscita e da t.f.r., sicché l’assunto del ricorrente non trovava titolo nella statuizione di condanna da eseguire ed avrebbe comportato una doppia corresponsione del trattamento di fine servizio; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da [OSCURATO:PERSONA]; 10. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione ed errata applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 13 L. 70/1975 e dell’art. 10, co. 3, d. lgs. 250/1997; 2. il ricorrente muove dalla considerazione per cui il trattamento di fine servizio di cui all’art. 13 L. 70/1975 è a totale carico dell’ente; 3. egli aggiunge poi che il trattamento di fine rapporto [OSCURATO:PERSONA], quale disciplinato dall’art. 10, co. 3, d. lgs. 250/1997, è composto da una quota derivante da quanto trasferito da INPDAP ad [OSCURATO:PERSONA] e derivante dalla buonuscita maturata fino al momento del trasferimento stesso e di altra quota a carico di [OSCURATO:PERSONA] per gli accantonamenti a titolo di t.f.r. successivamente eseguiti fino alla fine del rapporto di lavoro; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 11943/2020 Numero sezionale 10488/2021 4. secondo il Rosica, dal trattamento riconosciuto come dovuto dalla Corte Numero di raccolta generale 9949/2022Data pubblicazione 28/03/2022 d’Appello di L’Aquila di cui all’art. 13 L. 70/1975, avrebbero potuto detrarsi solo gli importi di t.f.r. accantonati effettivamente da [OSCURATO:PERSONA] e non la quota di indennità di buonuscita trasferita da INPDAP, perché importo non a carico delle finanze dell’ente, ma derivante appunto da quanto maturato nel diverso ambito INPDAP; 5. il ricorso va disatteso per una pluralità di ragioni convergenti; 6. va intanto rilevato che questa S.C. (C. 29015/2020) ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila posta in esecuzione, rigettando anche nel merito la domanda; 7. tale sopravvenienza, riguardando un giudicato formatosi presso questa S.C., è rilevabile d’ufficio (C. 18634/2017 e C. 24740/2015), così come rilevabile d’ufficio (C., S.U., 25478/2021) è il venire meno, in ogni stato e grado dell’opposizione all’esecuzione, del titolo esecutivo; 8. la questione è stata altresì sottoposta al contraddittorio delle parti attraverso la proposta loro trasmessa; 9. è in proposito evidente che la caducazione del titolo esecutivo inevitabilmente vanifica la pretesa esecutiva esercitata attraverso l’atto di precetto e dunque determina ipso iure la caducazione della pretesa esecutiva e, secondo il recente orientamento quale definito presso questa S.C., la cessazione della materia del contendere rispetto all’’opposizione all’esecuzione o a precetto (C., S.U., 25478/2021); 10. secondo tale arresto la regolazione delle spese va poi svolta «secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione»; 11. tuttavia, nella massima tratta da tale pronuncia si precisa che ciò vale qualora si tratti di «giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi», ovverosia per motivi muniti in sé di una loro autonomia rispetto al titolo e in tale ambito giuridicamente apprezzabili come tali, secondo uno spunto che può in effetti desumersi dalla motivazione delle S.U. allorquando esse confermano F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 11943/2020 Numero sezionale 10488/2021 l’indirizzo di Cass. 30857/2018 secondo cui a indirizzare verso il distinguo Numero di raccolta generale 9949/2022Data pubblicazione 28/03/2022 sta il fatto che «la sopravvenuta caducazione del titolo potrebbe essere intervenuta per motivi del tutto autonomi e diversi da quelli rispetto ai quali fosse stata proposta originariamente l'opposizione»; 12. la delimitazione risulta di palmare evidenza rispetto al caso di specie; 13. il titolo caducato era infatti costituito da una sentenza di appello esecutiva, che questa S.C. ha cassato affermando l’inesistenza giuridica ab origine del diritto rivendicato; 14. l’opposizione a precetto ha avuto come oggetto le modalità (giuridiche) di calcolo del dovuto, sotto il profilo di quanto dovesse essere detratto, perché riconosciuto in ragione del medesimo fatto costitutivo (cessazione del rapporto con l’ente pubblico), ma su altra (e poi risultata tra l’altro corretta) base giuridica; 15. è dunque evidente il totale difetto di autonomia tra diritto portato nel titolo ed opposizione a precetto; 16. è infatti impossibile ipotizzare qualsiasi valutazione di “virtuale” fondatezza rispetto alle modalità (giuridiche) di imputazione di pregressi pagamenti ad altro titolo, ma riguardanti la medesima vicenda giuridica, nel calcolo di quanto ancora dovuto per un diritto riconosciuto come ab origine giuridicamente inesistente, in quanto si tratterebbe di ragionare su costruzioni estranee al diritto positivo; 17. in tali casi, è evidente che la soccombenza del creditore opposto deriva in re ipsa dalla caducazione del titolo, oppure, detto da altra angolazione, è palese che la soccombenza “virtuale”, vada in simili circostanze svolta sulla base dell’intera vicenda processuale (v. ancora C. 30857/2018) e vada ravvisata in capo a chi, avendo azionato un diritto giuridicamente inesistente, non può che essere ritenuto responsabile dell’indebita causazione del contenzioso sull’imputabilità o meno in detrazione di pagamenti pregressi riconnessi alla medesima vicenda giuridica; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 11943/2020 Numero sezionale 10488/2021 18. ad abundantiam e da altro punto di vista, si è già detto come la Numero di raccolta generale 9949/2022sentenza di Data pubblicazione 28/03/2022 appello qui impugnata si fondasse su una duplice ratio decidendi, di cui la prima consistente nell’avere già il titolo esecutivo previsto la detrazione dal t.f.s., ai sensi dell’art. 13, di quanto precedentemente corrisposto a titolo di indennità di buonuscita e di t.f.r. e la seconda nell’assunto della giuridica infondatezza della pretesa che quei pagamenti non potessero essere detratti; 19. il ricorso per cassazione si incentra solo sulla seconda di tali rationes e nulla afferma sulla prima, ovverosia su quanto desumibile dall’interpretazione del titolo nella sua complessiva formulazione attraverso dispositivo a parte motiva, il che comporta comunque, per consolidata giurisprudenza di questa S.C., l’inammissibilità del ricorso (C. 15350/2017); 20. il ricorso per cassazione va dunque disatteso da ogni punto di vista e le spese restano regolate secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.700,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23.11.2021. Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O
Sentenza Cassazione n. 09949/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris