Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 33602/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ANZA C -L) Q sul ricorso 16829/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 99, presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 841/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, pubblicata il 18/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte accolga il quarto e quinto motivo di ricorso principale e, per quanto di ragione, l'unico motivo di ricorso incidentale.

Conseguenze di legge.

RILEVATO - che la sentenza della Corte di appello di Torino del 18 aprile 2017 ha dichiarato la nullità del lodo, limitatamente ad un suo capo; - che ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso detta sentenza; - che i difensori delle parti hanno, con memoria congiunta, comunicato che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per definire il presente giudizio e chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; RITENUTO - che allorché, nel giudizio di legittimità, intervenga una transazione od altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia nel merito dell'impugnazione (sin da Cass., sez. un., 18 maggio 2000, n. 368 ed ord., sez. un., 26 luglio 2004, n. 14059; e quindi, e multis, 20 gennaio 2011, n. 1344; 13 luglio 2009, n. 16341; 5 agosto 2008, n. 21122; 15 marzo 2007, n. 6026; 30 giugno 2006, n. 15113; 24 giugno 2005, n. 13565; 27 gennaio 2003, n. 1205); - che le vanno compensate fra le parti le spese del presente giudizio; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, per cessazione della materia del contendere; compensa le spese del giudizio di cassazione fra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2021. 11 Funzi nari [OSCURATO:PERSONA].ssci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA C -L) Q sul ricorso 16829/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 99, presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 841/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, pubblicata il 18/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte accolga il quarto e quinto motivo di ricorso principale e, per quanto di ragione, l'unico motivo di ricorso incidentale. Conseguenze di legge. RILEVATO - che la sentenza della Corte di appello di Torino del 18 aprile 2017 ha dichiarato la nullità del lodo, limitatamente ad un suo capo; - che ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso detta sentenza; - che i difensori delle parti hanno, con memoria congiunta, comunicato che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per definire il presente giudizio e chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; RITENUTO - che allorché, nel giudizio di legittimità, intervenga una transazione od altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia nel merito dell'impugnazione (sin da Cass., sez. un., 18 maggio 2000, n. 368 ed ord., sez. un., 26 luglio 2004, n. 14059; e quindi, e multis, 20 gennaio 2011, n. 1344; 13 luglio 2009, n. 16341; 5 agosto 2008, n. 21122; 15 marzo 2007, n. 6026; 30 giugno 2006, n. 15113; 24 giugno 2005, n. 13565; 27 gennaio 2003, n. 1205); - che le vanno compensate fra le parti le spese del presente giudizio; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, per cessazione della materia del contendere; compensa le spese del giudizio di cassazione fra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2021. 11 Funzi nari [OSCURATO:PERSONA].ssci