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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 31015/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25370/2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legir, - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvii. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entrambi del Foro di Milano, elettivamente domiciliata in Roma via Germanico 146 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente, ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 65/35/13 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 25/7/2013 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere rel. dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La contribuente ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento relativi al recupero IRPEF e IVA per gli anni 2004 -2005- 2006.

Il ricorso della contribuente è stato parzialmente accolto m primo grado.

Hanno proposto appello sia la contribuente che l'Agenzia delle entrate e la CrIt. in accoglimento di entrambi i gravami ha annullato gli avvisi di accertamento relativi al recupero a tassazione dell'IVA per gli anni 2005 2007 e confermato gli ulteriori avvisi.

2. Avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la contribuente proponendo ricorso incidentale.

Con memoria del 6 giugno 2019 la contribuente deducendo di avere aderito definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del DL 119/2018 ha depositando i relativi documenti, al fine di documentare il pagamento delle somme dovute.

L'Avvocatura con memoria del 3 dicembre 2020 ha dichiarato che la contribuente ha effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto, depositando la nota dell'agenzia delle entrate che attesta il pagamento integrale la cessazione della materia del contendere e pertanto ha proposto istanza affinché la Corte dichiari l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere.

Le spese del giudizio estinto si compensano ex art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Compensa le spese.

Roma camera di consiglio da remoto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25370/2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legir, - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvii. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entrambi del Foro di Milano, elettivamente domiciliata in Roma via Germanico 146 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente, ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 65/35/13 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 25/7/2013 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere rel. dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La contribuente ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento relativi al recupero IRPEF e IVA per gli anni 2004 -2005- 2006. Il ricorso della contribuente è stato parzialmente accolto m primo grado. Hanno proposto appello sia la contribuente che l'Agenzia delle entrate e la CrIt. in accoglimento di entrambi i gravami ha annullato gli avvisi di accertamento relativi al recupero a tassazione dell'IVA per gli anni 2005 2007 e confermato gli ulteriori avvisi. 2. Avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la contribuente proponendo ricorso incidentale. Con memoria del 6 giugno 2019 la contribuente deducendo di avere aderito definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del DL 119/2018 ha depositando i relativi documenti, al fine di documentare il pagamento delle somme dovute. L'Avvocatura con memoria del 3 dicembre 2020 ha dichiarato che la contribuente ha effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto, depositando la nota dell'agenzia delle entrate che attesta il pagamento integrale la cessazione della materia del contendere e pertanto ha proposto istanza affinché la Corte dichiari l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio estinto si compensano ex art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Roma camera di consiglio da remoto