CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 31123/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 22223/2022R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], d omiciliat o in Roma , [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe difeso da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma , Via dei Portoghesi n. 12 , presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge -controricorrente – e contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato – avverso la sentenza del Tribunale d i Varese n. 335 /202 2 depositata il 23.3.2022; N. 22223/22R.G. udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Alberto propose opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di pace di Varese, impugnando l’intimazione di pagamento notificatagli, limitatamente alla cartella n. 1172009003121 8861 000 , asseritamente notificata il 17.2.2010, dell’importo di € 1.248,48; dedusse l’opponente la nullità o annullabilità dell’intimazione, per mancata notifica della cartella e degli atti prodromici, l’intervenuta prescrizione, nonché vizi formali degli atti impugnati. Costituitosi l’esattore e nella contumacia dell’ente creditore,Ministero della Giustizia, l’adito Giudice di pace rigettò l’opposiz ione con sentenza del 25.1.2021. [OSCURATO:PERSONA]Alberto propose dunque appello e il Tribunale di Varese, con sentenza del 23.3.2022, nella contumacia del Ministero, lo rigettò. Osservò tra l’altro il Tribunale che, per quanto il primo giudice avesse errato nel qualificare le somme dovute come spese di giustizia penali, anziché a titolo di condanna pecuniaria all’esito di giudizio penale a carico del D’Alberto ex art. 173 c.p., irrogata nel 2008, non necessariamente poteva discenderne l’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, come invece preteso dall’appellante; infatti, questo aveva sollevato l’eccezione in modo generico, senza neppure allegare e provare quelle condizioni che, a mente del combinato disposto degli artt. 172, commi 3, 4 e 5, e 173 c.p., sorreggono la prescrizione quinquennaledelle pena pecuniaria, in luogo di quella decennale. Più in dettaglio, precisò poi il Tribunale che il D’Alberto avrebbe dovuto produrre la cartella di pagamento, notificatagli il N. 22223/22R.G. 10.4.2010 (come accertato con valenza di giudicato), nonché la sentenza penale di condanna cui la stessa si riferisce, in modo da consentire la verifica dei presupposti della prescrizione breve, ut supra. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA]Alberto ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. in riferimento al D.P.R. 115/2002 art. 112 cpc. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c., quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della prova della erronea indicazione di spese processuali e del vizio di motivazione ed inversione dell’onere della prova”. 1.2 -Con il secondo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2953 cc. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c., quanto alla motivazione apparente,perplessa ed incomprensibile sul punto della inesistenza della prescrizione”. 2.1 – Preliminarmente, occorre evidenziare come il giudice d’appello abbia rilevato che, sul punto dell’avvenuta notifica della cartella in questione, in data N. 22223/22R.G. 10.4.2010, si sia formato il giudicato. La statuizione (evidentemente resa dal Giudice di pace, con la sentenza di primo grado) non è stata impugnata con l’appello, né del resto la stessa decisione d’appello, sul punto, è stata a sua volta impugnata in questa sede di legittimità . Ne discende che le questioni afferenti la natura “recuperatoria” dell’opposizione proposta dal D’Alberto(con cui cioè egli, profittando dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento, ha denunciato vizi propri della cartella , assumendo di non averne prima avuto conoscenza – v., sul punto, Cass., S ez. Un., n. 22080/2017 e successiva conforme giurisprudenza di legittimità) non possono più essere esaminate , perché precluse dalla decadenza in cui egli è già incorso, non avendo a suo tempo dispiegato l’adeguata reazione nel termine perentorio decorrente dalla notifica della cartella stessa, accertata come regolare; pertanto, può in questa sede solo discutersi della pretesa prescrizione successiva alla notifica della ripetuta cartella. 2.2 – Ciò posto, entrambi i motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi. Essi sono infondati. Vanno in primo luogo disattese le doglianze, inerenti ad entrambi i mezzi, circa il preteso deficit motivazionale della decisione d’appello, giacché il suo percorso logico-giuridico (supra succintamente richiamato) è del tutto chiaro ed intellegibile, risultando comunque conforme al “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost. (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014). In secondo luogo, ribadito che la cartella è stata regolarmente notificata, sarebbe spettato all’eccipiente, secondo la regola generale di cui all’art. 2697, N. 22223/22R.G. comma 2, c.c., dimostrare (e prim’ancora, allegare) i fatti posti a sostegno dell’eccezione. Pertanto, poiché è fuori discussione che il D’Alberto fosse a conoscenza delle ragioni della pretesa (stante l’eseguita notifica della cartella , irrilevante essendo, a tal punto, la pur dedotta carenza di motivazione dell’atto di riscossione), ne deriva che: se la pena comminatagli (e per la quale si procedeva esecutivamente) fosse stata una multa, la prescrizione sarebbe stata decennale, ex art. 172 c.p.; se invece si fosse trattato di ammenda, la prescrizione sarebbe stata di regola quinquennale, ma avrebbe anche potuto essere decennale, in caso di recidiva, o di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, ex art. 173 c.p. Pertanto, le doglianze non colgono nel segno, laddove si lamenta una pretesa inversione dell’onere della prova: il Tribunale lombardo ha correttamente evidenziato che, a fronte di molteplici ipotesi astrattamente percorribili nella specie, l’eccezione di prescrizione formulata dal D’Alberto era generica, non avendo chiaramente offerto al giudicante gli elementi di fatto indispensabili per discernere se sussistessero i presupposti dell’invocata prescrizione quinquennale, ovvero di quella decennale. Nessuna inversione dell’onere della prova è dunque configurabile. 3.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza delricorrente. Nulla va disposto quanto al rapporto nei confronti del Ministero della Giustizia, rimasto intimato. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. N. 22223/22R.G. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigettail ricorso e condanna il ricorrent e alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della controricorrente in € 1.500,00 per compensi, oltrespese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell