CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39357/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 56 e 640 cod. pen. e artt. 477 e 482 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo che nella specie risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/11/2025