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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04016/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19691/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –intimata– avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 5273/2017 depositata il 22/12/2017.

Oggetto: Contratto d’opera R.G.N. 19691/2018 Ud. 21/12/2022CC R.G. 19691/2018 - Pagina nr. 2 di 15 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 dicembre 2017, la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6239 del 28 aprile 2014, la quale aveva a propria volta respinto la domanda proposta dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], onde ottenere la corresponsione dell’importo di € 178.155,00 a titolo di corrispettivo per prestazione d’opera professionale o, in subordine, di arricchimento senza causa ex art.2041 c.c. [OSCURATO:PERSONA], infatti, assume di aver ricevuto,da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Sottosegretariato emergenza rifiuti in Campania, l’incarico per la redazione di una relazione geologica-tecnica, funzionale al la realizzazione di una discarica.

2. Nel respingere il gravame, la Corte territoriale ha confermato il giudizio di invalidità del contratto dedotto dall’appellante già espresso dal giudice di prime cure, rilevando la mancata osservanza del requisito della forma scritta.

La Corte partenopeaha, in particolare , escluso che il rispetto di tale requisito potesse desumersi da un’ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] del giorno 8 ottobre 2008, rilevando che tale ordinanza prevedeva unicamente il conferimento alla ditta individuale CCP di [OSCURATO:PERSONA] dell’incarico di espletamento di sondaggi integrativi nelle aree da destinare a discarica, mentre con riferimento alla posizione del medesimo [OSCURATO:PERSONA] stabiliva R.G. 19691/2018 - Pagina nr. 3 di 15 espressamente che l’incarico da affidare a quest’ultimo sarebbe stato oggetto di successiva formalizzazione.

La Corte territoriale, quindi, ha concluso che nessun incarico diretto era stato poi effettivamente conferito all’appellante.

La Corte d’appello, poi, ha confermato il giudizio di inammissibilità espresso dal giudice di prime cure in ordine alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 191, comma 4, T.U.E.L. del funzionario che - secondo l’appellante - aveva materialmente affidato l’incarico, rilevando il carattere “generico, apodittico e totalmente privo di argomentazioni giuridiche” del motivo di gravame, ed osservando ulteriormente che la previsione invocata non poteva trovare applicazione “trattandosi di espletamento di poteri propri del governo centrale”.

La Corte territoriale, infine, ha disattesoanche il motivo di gravame relativo al rigetto della domanda subordinata ex art. 2041 c.c., confermando la valutazione espressa dal giudice di prime cure in ordine all’assenza di utilitas della prestazione dedotta ed anzi rilevando che dalla documentazione allegata dal medesimo appellante alla propria comparsa conclusionale emergeva direttamente che nessuna utilità era stata tratta dall’Amministrazione.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre ora [OSCURATO:PERSONA].

LaPRESIDENZA [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimat a .

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a quattromotivi.

R.G. 19691/2018 - Pagina nr. 4 di 15

1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 18, D.L. 90/2009 [recte 2008] (conv. con L. 123/2008); 91 e 92, D. Lgs. 163/2006; 16 e 17, R.D. 2240/1923 [recte 2440/1923] e 1321 c.c.

Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente la Corte territoriale avrebbe affermato la nullità dell’incarico per mancato rispetto del requisito della forma scritta, omettendo di considerare che per la validità del contratto non occorre la predisposizione di un contratto “in un unico corpo”, essendo sufficiente lo scambio di proposta ed accettazione.

Deduce ulteriormente il ricorso che alla fattispecie -rientrante nella gestione dell’emergenza dei rifiuti in Campania- dovrebbe com unque trovare la disciplina speciale e derogatoria di cui agli artt. 1 e 18, D.L. 90/2008, la quale varrebbe ulteriormente ad escludere la necessità di stilare un documento contrattuale unitario.

Indi il ricorso richiama il contenuto di una serie di documenti, da cui sarebbe possibile evincere il conferimento dell’incarico, per tramite della CCP di [OSCURATO:PERSONA], deducendo una “lampante (…) trilaterazione del rapporto contrattuale: da un lato la PA, dall’altro il Professionista privato Simeone, redattore dell’opera intellettuale e infine la CCP esecutrice materiale dei sondaggi”.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli ar t t. 269, secondo comma, e 342 c.p.c. nonchè3 e 97 Cost.Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello avrebbe errato sia nel ritenere inammissibile il motivo di gravame concernente la mancata autorizzazione alla chiamata del funzionario responsabile - essendo lo stesso gravame corret tamente argomentato - sia nell’escludere l’applicabilità dell’art. 191 T.U.E.L. alla [OSCURATO:PERSONA] R.G. 19691/2018 - Pagina nr. 5 di 15 [OSCURATO:PERSONA], sia, infine,nel non applicare in ogni caso il principio generale di diretta responsabilità del funzionario, in tal modo violando gliartt. 3 e 97 Cost. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c.

Il ricorso critica la decisione della Corte partenopea nella parte in cui la medesima ha escluso l’applicabilità dell’art. 2041 c.c. ritenendo la carenza del requisito della utilitas nell’operato del ricorrente.

Argomenta, in contrario, il ricorso che l’unico presupposto per l’applicazione dell’art. 2041 c.c. alla P.A. deve essere ravvisatonel fatto storico dell’arricchimento che, nella specie, dovrebbe ritenersi non contestato da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 1.4.Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la omessa valutazione di un fatto decisivo, per essere incorsa la Corte partenopea in un “travisamento della prova dedotta” ed in un “errore sul fatto decisivo” , rendendo in tal modo una motivazione “del tutto apodittica ed arbitraria”, la quale non avrebbe considerato adeguatamente che la relazione predisposta dal ricorrente era stata ricevuta e concretamente utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA].

2. Questa Corte deve rilevare preliminarmente la irregolarità della notifica del ricorso, in quanto lo stesso risulta notificato all’[OSCURATO:PERSONA] a Napoli, e non all’ A vvocatura G enerale dello Stato a Roma.

Non si ritiene, tuttavia, di disporre la regolarizzazione, potendo nella specie trovare applicazione il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt.

R.G. 19691/2018 - Pagina nr. 6 di 15 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 -Rv. 648755 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 - Rv. 648501 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013 (Rv. 626969 -01).

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Pur essendo vero, infatti, che questa Corte ha recentemente chiarito che per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (Cass. Sez.

U -Sentenza n. 9775 del 25/03/2022 - Rv. 664227 -02), si deve osservare che la decisione della Corte partenopea ha negato la fondatezza della domanda dell’odierno ricorrente non in virtù dell’assenza di un unico documento che recasse le sottoscrizioni di entrambe le parti ma stimando,invece, che nessuno dei documenti R.G. 19691/2018 - Pagina nr. 7 di 15 prodotti fosse idoneo ad integrare un vero e proprio contratto di conferimento dell’incarico.

La doglianza formulata con il motivo di ricorso,quindi, non investe neppure la vera ratio della decisione, la quale non si basa sull’affermazione, in astratto diritto , della necessaria esistenza di un unico documento recante le sottoscrizioni di tutte le parti, ma su una valutazione, in fatto , circa l’inidoneità della documentazione concretamente prodotta ad integrare un contratto tra il ricorrente e l’odierna intimata, sia pure nella modalità dello scambio di separate dichiarazioni, come ritenuto possibile dalle Sezioni Unite di questa Corte.

Le considerazioni svolte nel ricorso, quindi, non solo risultano del tutto inidonee ad intaccare l’effettiva ratio decidendi della decisione della Corte d’appello di Napoli ma si traducono, in realtà, nel tentativo di sindacare l’interpretazione e la valutazione cui la Corte medesima è pervenuta, in contrasto con il principio –più volte enunciato da questa Corte- per cui l'interpretazione del contrat to, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez.

L - Sentenza n. 10745 del 04/04/2022 - Rv. 664334 - 02), vizi che, tuttavia, nella s pecie non sono stati dedotti dal ricorrente, il quale non ha neppure mosso all’interpretazione della Corte partenopea censure di violazione delle norme sull’ermeneutica del contratto rispondenti al canone più volte enunciato da questa Corte (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del R.G. 19691/2018 - Pagina nr. 8 di 15 09/04/2021 -Rv. 661265 – 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017 -Rv. 646063 - 01).

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

L’esame della decisione della Corte d’appello, infatti, evidenzia che la stessa ha disatteso il gravame concernente il profilo della chiamata in causa ex art. 191 T.U.E.L. sulla base di una duplice ratio, costituita sia dall’affermazione della inammissibilità del motivo di gravame perché “generico, apodittico e totalmente privo di argomentazioni giuridiche”, e quindi non rispettoso dell’art. 342 c.p.c. , sia dall’affermazione della inapplicabilità della previsione invocata ad una ipotesi “di espletamento di poteri propri del governo centrale”.

In ordine alla prima ratio della decisione impugnata, il motivo di ricorso si limita a contrapporre la piena ammissibilità del motivo di appello – “in quanto dotato di esaustività, precisione” nonché “dettagliato in punto di fatto e in punto di diritto nell’avversare quanto dedotto dal primo giud ice” (così il ricorso, pag. 16) - formulando una censura che è del tutto irrispettosa del principio di completezza e specificità del ricorso, costantemente richiamato da questa Corte nei propri precedenti.

Infatti, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo R.G. 19691/2018 - Pagina nr. 9 di 15 da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez.

L -Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 - Rv. 663837 – 01; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 - Rv. 662388 -01).

Nel caso in esame, la mancata riproduzione ed il mancato richiamo quantomeno del contenuto essenziale dell’atto di appello con il quale veniva formulata la censura preclude ogni valutazione di fondatezza delle deduzioni del ricorrente, in quanto è necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorso che discende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 - R v. 622361 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012 -Rv. 623617 – 01: Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020 - Rv. 659696 - 01), laddove, in assenza delle minime coordinate di ammissibilità della doglianza, detto esame deve ritenersi precluso.

Disatteso il gravame formulato nei confronti di una delle due rationes che sorreggono la decisione impugnata, deve operare il principio per cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle R.G. 19691/2018- Pagina nr. 10 di 15 altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 - Rv. 621882 – 01; Cass. Sez. 5 - Ord inanza n. 11493 del 11/05/2018 -Rv. 648023 – 01; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011 - Rv. 619427 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006 -Rv. 590852 - 01).

5. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Il motivo, infatti, viene in realtà a sindacare ancora una volta la valutazione delle prove operata dalla Corte territoriale,ed anzi si deve osservare come la lettura della motivazione della decisione della Corte partenopea sul punto (pag. 5) valga ad evidenziare che lo stesso relativo motivo di appello veniva integralmente a ruotare sulla valutazione delle prove operata dal giudice di prime cure, contrapponendo a quest’ultima la tesi dell’esistenza di adeguata prova della pretesa dell’odierno ricorrente.

Poiché la decisione della Corte d’appello sul punto si è quindi sostanziata non in affermazioni in diritto ma su una mera valutazione del materiale probatorio, il motivo si pone in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 -Rv. 569765 - 01).

6. Il quarto motivo di ricorso, che nel concreto si traduce, ancora una volta,semplicemente in una critica che investe la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, è inammissibile per una pluralità di ragioni.

R.G. 19691/2018- Pagina nr. 11 di 15 Il motivo: 1) nel momento in cui deduce - in modo del tut to generico - l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., risulta in contrasto con il triplice principio, più volte affermato da questa Corte , per cui: a) l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006,riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 -Rv. 655413 – 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 2 6305 del 18/10/2018 - Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14802 del 14/06/2017 - Rv. 644485 -01); b) l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., deve essere riferita ad un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti edabbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c., il ricorrente deve indicare: 1) il "fatto storico", il cui R.G. 19691/2018- Pagina nr. 12 di 15 esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; 3)il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) la sua "decisività" (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629831 -01); c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 - Rv. 651028 - 01) , e ciò in quanto l e deduzioni avent i ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018 - Rv. 648686 - 01). 2) n el lamentare, in sostanza, una non corretta valutazione del materiale probatorio, risulta in contrasto con il principio - già in precedenza richiamato- di insindacabilità in sede di legittimità della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 -Rv. 569765 - 01) ; 3) nel dedurre una motivazione “del tutto apodittica e arbitraria”, risulta in contrasto con il principio per cui, in R.G. 19691/2018- Pagina nr. 13 di 15 seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di"manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 - Rv. 664120 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 -Rv. 650880 – 01; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 -Rv. 645828 - 01) ; 4) nel lamentare il “travisamento della prova dedotta” , risulta in contrasto con la regola per cui travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3796 del 14/02/2020 - Rv. 657055 – 01; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 1163 del R.G. 19691/2018- Pagina nr. 14 di 15 21/01/2020 - Rv. 656633 – 02; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10749 del 25/05/2015 -Rv. 635564 - 01), mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito -e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare-non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 7187 del 04/03/2022 (Rv. 664394 -02).

7. Il ricorso deve quindi essere respinto.

Nulla sulle spese, essendo rimasta intimata la parte -peraltro irregolarmente-evocata.

8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sus

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19691/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –intimata– avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 5273/2017 depositata il 22/12/2017. Oggetto: Contratto d’opera R.G.N. 19691/2018 Ud. 21/12/2022CC R.G. 19691/2018 - Pagina nr. 2 di 15 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 dicembre 2017, la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6239 del 28 aprile 2014, la quale aveva a propria volta respinto la domanda proposta dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], onde ottenere la corresponsione dell’importo di € 178.155,00 a titolo di corrispettivo per prestazione d’opera professionale o, in subordine, di arricchimento senza causa ex art.2041 c.c. [OSCURATO:PERSONA], infatti, assume di aver ricevuto,da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Sottosegretariato emergenza rifiuti in Campania, l’incarico per la redazione di una relazione geologica-tecnica, funzionale al la realizzazione di una discarica. 2. Nel respingere il gravame, la Corte territoriale ha confermato il giudizio di invalidità del contratto dedotto dall’appellante già espresso dal giudice di prime cure, rilevando la mancata osservanza del requisito della forma scritta. La Corte partenopeaha, in particolare , escluso che il rispetto di tale requisito potesse desumersi da un’ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] del giorno 8 ottobre 2008, rilevando che tale ordinanza prevedeva unicamente il conferimento alla ditta individuale CCP di [OSCURATO:PERSONA] dell’incarico di espletamento di sondaggi integrativi nelle aree da destinare a discarica, mentre con riferimento alla posizione del medesimo [OSCURATO:PERSONA] stabiliva R.G. 19691/2018 - Pagina nr. 3 di 15 espressamente che l’incarico da affidare a quest’ultimo sarebbe stato oggetto di successiva formalizzazione. La Corte territoriale, quindi, ha concluso che nessun incarico diretto era stato poi effettivamente conferito all’appellante. La Corte d’appello, poi, ha confermato il giudizio di inammissibilità espresso dal giudice di prime cure in ordine alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 191, comma 4, T.U.E.L. del funzionario che - secondo l’appellante - aveva materialmente affidato l’incarico, rilevando il carattere “generico, apodittico e totalmente privo di argomentazioni giuridiche” del motivo di gravame, ed osservando ulteriormente che la previsione invocata non poteva trovare applicazione “trattandosi di espletamento di poteri propri del governo centrale”. La Corte territoriale, infine, ha disattesoanche il motivo di gravame relativo al rigetto della domanda subordinata ex art. 2041 c.c., confermando la valutazione espressa dal giudice di prime cure in ordine all’assenza di utilitas della prestazione dedotta ed anzi rilevando che dalla documentazione allegata dal medesimo appellante alla propria comparsa conclusionale emergeva direttamente che nessuna utilità era stata tratta dall’Amministrazione. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. LaPRESIDENZA [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimat a . 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattromotivi. R.G. 19691/2018 - Pagina nr. 4 di 15 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 18, D.L. 90/2009 [recte 2008] (conv. con L. 123/2008); 91 e 92, D. Lgs. 163/2006; 16 e 17, R.D. 2240/1923 [recte 2440/1923] e 1321 c.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente la Corte territoriale avrebbe affermato la nullità dell’incarico per mancato rispetto del requisito della forma scritta, omettendo di considerare che per la validità del contratto non occorre la predisposizione di un contratto “in un unico corpo”, essendo sufficiente lo scambio di proposta ed accettazione. Deduce ulteriormente il ricorso che alla fattispecie -rientrante nella gestione dell’emergenza dei rifiuti in Campania- dovrebbe com unque trovare la disciplina speciale e derogatoria di cui agli artt. 1 e 18, D.L. 90/2008, la quale varrebbe ulteriormente ad escludere la necessità di stilare un documento contrattuale unitario. Indi il ricorso richiama il contenuto di una serie di documenti, da cui sarebbe possibile evincere il conferimento dell’incarico, per tramite della CCP di [OSCURATO:PERSONA], deducendo una “lampante (…) trilaterazione del rapporto contrattuale: da un lato la PA, dall’altro il Professionista privato Simeone, redattore dell’opera intellettuale e infine la CCP esecutrice materiale dei sondaggi”. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli ar t t. 269, secondo comma, e 342 c.p.c. nonchè3 e 97 Cost.Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello avrebbe errato sia nel ritenere inammissibile il motivo di gravame concernente la mancata autorizzazione alla chiamata del funzionario responsabile - essendo lo stesso gravame corret tamente argomentato - sia nell’escludere l’applicabilità dell’art. 191 T.U.E.L. alla [OSCURATO:PERSONA] R.G. 19691/2018 - Pagina nr. 5 di 15 [OSCURATO:PERSONA], sia, infine,nel non applicare in ogni caso il principio generale di diretta responsabilità del funzionario, in tal modo violando gliartt. 3 e 97 Cost. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. Il ricorso critica la decisione della Corte partenopea nella parte in cui la medesima ha escluso l’applicabilità dell’art. 2041 c.c. ritenendo la carenza del requisito della utilitas nell’operato del ricorrente. Argomenta, in contrario, il ricorso che l’unico presupposto per l’applicazione dell’art. 2041 c.c. alla P.A. deve essere ravvisatonel fatto storico dell’arricchimento che, nella specie, dovrebbe ritenersi non contestato da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 1.4.Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la omessa valutazione di un fatto decisivo, per essere incorsa la Corte partenopea in un “travisamento della prova dedotta” ed in un “errore sul fatto decisivo” , rendendo in tal modo una motivazione “del tutto apodittica ed arbitraria”, la quale non avrebbe considerato adeguatamente che la relazione predisposta dal ricorrente era stata ricevuta e concretamente utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2. Questa Corte deve rilevare preliminarmente la irregolarità della notifica del ricorso, in quanto lo stesso risulta notificato all’[OSCURATO:PERSONA] a Napoli, e non all’ A vvocatura G enerale dello Stato a Roma. Non si ritiene, tuttavia, di disporre la regolarizzazione, potendo nella specie trovare applicazione il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. R.G. 19691/2018 - Pagina nr. 6 di 15 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 -Rv. 648755 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 - Rv. 648501 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013 (Rv. 626969 -01). 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Pur essendo vero, infatti, che questa Corte ha recentemente chiarito che per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (Cass. Sez. U -Sentenza n. 9775 del 25/03/2022 - Rv. 664227 -02), si deve osservare che la decisione della Corte partenopea ha negato la fondatezza della domanda dell’odierno ricorrente non in virtù dell’assenza di un unico documento che recasse le sottoscrizioni di entrambe le parti ma stimando,invece, che nessuno dei documenti R.G. 19691/2018 - Pagina nr. 7 di 15 prodotti fosse idoneo ad integrare un vero e proprio contratto di conferimento dell’incarico. La doglianza formulata con il motivo di ricorso,quindi, non investe neppure la vera ratio della decisione, la quale non si basa sull’affermazione, in astratto diritto , della necessaria esistenza di un unico documento recante le sottoscrizioni di tutte le parti, ma su una valutazione, in fatto , circa l’inidoneità della documentazione concretamente prodotta ad integrare un contratto tra il ricorrente e l’odierna intimata, sia pure nella modalità dello scambio di separate dichiarazioni, come ritenuto possibile dalle Sezioni Unite di questa Corte. Le considerazioni svolte nel ricorso, quindi, non solo risultano del tutto inidonee ad intaccare l’effettiva ratio decidendi della decisione della Corte d’appello di Napoli ma si traducono, in realtà, nel tentativo di sindacare l’interpretazione e la valutazione cui la Corte medesima è pervenuta, in contrasto con il principio –più volte enunciato da questa Corte- per cui l'interpretazione del contrat to, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. L - Sentenza n. 10745 del 04/04/2022 - Rv. 664334 - 02), vizi che, tuttavia, nella s pecie non sono stati dedotti dal ricorrente, il quale non ha neppure mosso all’interpretazione della Corte partenopea censure di violazione delle norme sull’ermeneutica del contratto rispondenti al canone più volte enunciato da questa Corte (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del R.G. 19691/2018 - Pagina nr. 8 di 15 09/04/2021 -Rv. 661265 – 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017 -Rv. 646063 - 01). 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. L’esame della decisione della Corte d’appello, infatti, evidenzia che la stessa ha disatteso il gravame concernente il profilo della chiamata in causa ex art. 191 T.U.E.L. sulla base di una duplice ratio, costituita sia dall’affermazione della inammissibilità del motivo di gravame perché “generico, apodittico e totalmente privo di argomentazioni giuridiche”, e quindi non rispettoso dell’art. 342 c.p.c. , sia dall’affermazione della inapplicabilità della previsione invocata ad una ipotesi “di espletamento di poteri propri del governo centrale”. In ordine alla prima ratio della decisione impugnata, il motivo di ricorso si limita a contrapporre la piena ammissibilità del motivo di appello – “in quanto dotato di esaustività, precisione” nonché “dettagliato in punto di fatto e in punto di diritto nell’avversare quanto dedotto dal primo giud ice” (così il ricorso, pag. 16) - formulando una censura che è del tutto irrispettosa del principio di completezza e specificità del ricorso, costantemente richiamato da questa Corte nei propri precedenti. Infatti, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo R.G. 19691/2018 - Pagina nr. 9 di 15 da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L -Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 - Rv. 663837 – 01; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 - Rv. 662388 -01). Nel caso in esame, la mancata riproduzione ed il mancato richiamo quantomeno del contenuto essenziale dell’atto di appello con il quale veniva formulata la censura preclude ogni valutazione di fondatezza delle deduzioni del ricorrente, in quanto è necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorso che discende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 - R v. 622361 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012 -Rv. 623617 – 01: Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020 - Rv. 659696 - 01), laddove, in assenza delle minime coordinate di ammissibilità della doglianza, detto esame deve ritenersi precluso. Disatteso il gravame formulato nei confronti di una delle due rationes che sorreggono la decisione impugnata, deve operare il principio per cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle R.G. 19691/2018- Pagina nr. 10 di 15 altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 - Rv. 621882 – 01; Cass. Sez. 5 - Ord inanza n. 11493 del 11/05/2018 -Rv. 648023 – 01; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011 - Rv. 619427 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006 -Rv. 590852 - 01). 5. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Il motivo, infatti, viene in realtà a sindacare ancora una volta la valutazione delle prove operata dalla Corte territoriale,ed anzi si deve osservare come la lettura della motivazione della decisione della Corte partenopea sul punto (pag. 5) valga ad evidenziare che lo stesso relativo motivo di appello veniva integralmente a ruotare sulla valutazione delle prove operata dal giudice di prime cure, contrapponendo a quest’ultima la tesi dell’esistenza di adeguata prova della pretesa dell’odierno ricorrente. Poiché la decisione della Corte d’appello sul punto si è quindi sostanziata non in affermazioni in diritto ma su una mera valutazione del materiale probatorio, il motivo si pone in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 -Rv. 569765 - 01). 6. Il quarto motivo di ricorso, che nel concreto si traduce, ancora una volta,semplicemente in una critica che investe la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, è inammissibile per una pluralità di ragioni. R.G. 19691/2018- Pagina nr. 11 di 15 Il motivo: 1) nel momento in cui deduce - in modo del tut to generico - l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., risulta in contrasto con il triplice principio, più volte affermato da questa Corte , per cui: a) l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006,riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 -Rv. 655413 – 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 2 6305 del 18/10/2018 - Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14802 del 14/06/2017 - Rv. 644485 -01); b) l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., deve essere riferita ad un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti edabbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c., il ricorrente deve indicare: 1) il "fatto storico", il cui R.G. 19691/2018- Pagina nr. 12 di 15 esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; 3)il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) la sua "decisività" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629831 -01); c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 - Rv. 651028 - 01) , e ciò in quanto l e deduzioni avent i ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018 - Rv. 648686 - 01). 2) n el lamentare, in sostanza, una non corretta valutazione del materiale probatorio, risulta in contrasto con il principio - già in precedenza richiamato- di insindacabilità in sede di legittimità della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 -Rv. 569765 - 01) ; 3) nel dedurre una motivazione “del tutto apodittica e arbitraria”, risulta in contrasto con il principio per cui, in R.G. 19691/2018- Pagina nr. 13 di 15 seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di"manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 - Rv. 664120 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 -Rv. 650880 – 01; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 -Rv. 645828 - 01) ; 4) nel lamentare il “travisamento della prova dedotta” , risulta in contrasto con la regola per cui travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3796 del 14/02/2020 - Rv. 657055 – 01; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 1163 del R.G. 19691/2018- Pagina nr. 14 di 15 21/01/2020 - Rv. 656633 – 02; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10749 del 25/05/2015 -Rv. 635564 - 01), mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito -e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare-non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 7187 del 04/03/2022 (Rv. 664394 -02). 7. Il ricorso deve quindi essere respinto. Nulla sulle spese, essendo rimasta intimata la parte -peraltro irregolarmente-evocata. 8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sus
Sentenza Cassazione n. 04016/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris