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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03905/2023

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 28951-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., BREGANTIN Alessandro, cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in Roma, L.go Somalia n. 67, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale sono rappresentati e difesi - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore 'D.L., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Contrari corrente Avverso la sentenza n. 799/26/2015 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 7 maggio 2015; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 9 novembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Alla associazione ricorrente e al suo presidente furono notificati gli avvisi d'accertamento con cui, relativamente gli anni d'imposta 2005/2008, RGN 28951/2015 Consigli rel. ederici l'Agenzia delle entrate rideterminò gli imponibili ai fini Ires, Irap ed Iva, per l'ente, l'Irpef e le addizionali per il Bregantin, chiedendo il pagamento di maggiori imposte.

Furono irrogate anche le relative sanzioni.

Gli atti impositivi erano seguiti alla verifica e al processo verbale di constatazione, con cui era stata contestata la natura associativa non commerciale dell'ente -prevista dall'art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917-, con conseguente decadenza dalle agevolazioni fiscali e ricalcolo degli elementi attivi e passivi del reddito-.

Nello specifico fu contestata l'assenza del fine di lucro, perché l'attività esercitata dall'associazione altro non era che un servizio commerciale di ristorazione, da assoggettare dunque ad imposizione ordinaria, con attribuzione degli utili al suo presidente per trattarsi di una società.

L'associazione e il Bregantin impugnarono gli avvisi d'accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova, che, previa r.iunione dei ricorsi, con sentenza n. 275/04/2014 li rigettarono.

L'appello introdotto dai contribuenti soccombenti fu respinto dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 799/26/2015, ora impugnata.

Il giudice regionale, dopo aver ricostruito i fatti, riportato le contestazioni elevate nei confronti dell'associazione e de suo presidente, superato le eccezioni proposte dall'ente relativamente alla sua cancellazione -rivelatasi infondata-, ha rigettato tutte le ragioni d'appello, riconoscendo lo svolgimento prevalente di attività di ristorazione con fini di lucro e la conseguente carenza dei requisiti richiesti per l'applicazione della disciplina agevolativa.

Ha dunque verificato la correttezza della ricostruzione del reddito d'impresa imputato all'associazione e quello di partecipazione attribuito al Bregantin.

I ricorrenti hanno censurato la sentenza e ne hanno chiesto la cassazione, affidandosi a tre motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Nell'adunanza camerale del 9 novembre 2022 la causa è stata discussa e decisa.

La difesa dei contribuenti ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

Considerato che Con il primo motivo i contribuenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell'art. 32, primo comma, n. 2, e 39, comma 2 del d.P.R. 29 RG N 28951/2015 Consifììe rei.

Federici settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla erronea ricostruzione del reddito operato essenzialmente sul controllo dei conti correnti intestati alla associazione e al Bregantin.

Il motivo, quando non incomprensibile„ è infondato.

Dalla sentenza si evince che l'accertamento della natura commerciale dell'attività prevalentemente svolta dall'associazione era stato fondato sugli elementi raccolti nel corso della verifica.

Quanto alla rideterminazione del reddito la commissione regionale ha preso atto che i dati relativi ai controlli sui conti correnti rappresentavano presunzioni legali, così come i costi erano quelli corrispondenti alle fatture acquisite all'accertamento, «per cui è impossibile addivenire a conclusioni diverse».

Sul punto è appena il caso di evidenziare come, esclusa l'applicabilità della disciplina agevolativa delle società sportive dilettantistiche, l'Amministrazione aveva proceduto all'accertamento anche mediante controlli dei rapporti bancari.

La contestazione dello strumento appare incomprensibile, tenuto conto della piena legittimità del ricorso agli accertamenti bancari ex art. 32 del cl.P.R. n. 600 del 1973, che non si contrappone né contraddice il ricorso ad accertamenti induttivi, come sembra prospettare la difesa dei contribuenti.

D'altronde la critica sollevata sul metodo adottato non è seguita da alcuna controprova, neppure astrattamente invocata, da parte dei ricorrenti.

Né la memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. è di alcuna utilità, laddove con essa si evidenziano elementi del tutto privi di rilievo ai fini della individuazione di errori interpretativi addebitabili al giudice regionale, e comunque si prospettano questioni -la esistenza dell'associazione- del tutto estranee al motivo di ricorso, con cui i contribuenti si erano limitati a contestare la quantificazione del reddito.

Con il secondo motivo di ricorso lamentano la nullità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto alla imputazione dell'intero reddito al Bregantin, cui invece doveva spettare l'imputazione del 40%, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917.

Il motivo, che riguarda il solo [OSCURATO:PERSONA], è anch'esso infondato.

Premesso infatti che con l'accertamento l'Agenzia delle entrate aveva riconosciuto lo svolgimento di una attività commerciale da parte RGN 28951/2015 Consigli el.

Federici dell'ente, nella sostanza identificato in una società, risulta evidente che tale qualificazione non poteva che ricondursi ad una società di fatto e non già ad una compagine dotata di personalità giuridica.

In tal senso il riferimento alla "ristretta base sociale", da chiunque invocato, risulta deviante.

Conseguentemente alla fattispecie era stata di fatto applicata la disciplina prescritta dall'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con attribuzione al socio dei redditi accertati in capo alla società.

Ne discende t che, pur se in sentenza non risultano riferimenti al Bregantin, sulla questione, accertato il reddito sociale, i maggiori redditi in capo alla società sono stati presuntivamente e implicitamente attribuiti al socio.

Sul punto dunque vi è stata una pronuncia implicita del giudice regionale.

In conclusione il ricorso va integralmente rigettato e le spese processuali seguono la soccombenza nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti alla rifusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di C 12.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 28951-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., BREGANTIN Alessandro, cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in Roma, L.go Somalia n. 67, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale sono rappresentati e difesi - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore 'D.L., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Contrari corrente Avverso la sentenza n. 799/26/2015 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 7 maggio 2015; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 9 novembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Alla associazione ricorrente e al suo presidente furono notificati gli avvisi d'accertamento con cui, relativamente gli anni d'imposta 2005/2008, RGN 28951/2015 Consigli rel. ederici l'Agenzia delle entrate rideterminò gli imponibili ai fini Ires, Irap ed Iva, per l'ente, l'Irpef e le addizionali per il Bregantin, chiedendo il pagamento di maggiori imposte. Furono irrogate anche le relative sanzioni. Gli atti impositivi erano seguiti alla verifica e al processo verbale di constatazione, con cui era stata contestata la natura associativa non commerciale dell'ente -prevista dall'art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917-, con conseguente decadenza dalle agevolazioni fiscali e ricalcolo degli elementi attivi e passivi del reddito-. Nello specifico fu contestata l'assenza del fine di lucro, perché l'attività esercitata dall'associazione altro non era che un servizio commerciale di ristorazione, da assoggettare dunque ad imposizione ordinaria, con attribuzione degli utili al suo presidente per trattarsi di una società. L'associazione e il Bregantin impugnarono gli avvisi d'accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova, che, previa r.iunione dei ricorsi, con sentenza n. 275/04/2014 li rigettarono. L'appello introdotto dai contribuenti soccombenti fu respinto dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 799/26/2015, ora impugnata. Il giudice regionale, dopo aver ricostruito i fatti, riportato le contestazioni elevate nei confronti dell'associazione e de suo presidente, superato le eccezioni proposte dall'ente relativamente alla sua cancellazione -rivelatasi infondata-, ha rigettato tutte le ragioni d'appello, riconoscendo lo svolgimento prevalente di attività di ristorazione con fini di lucro e la conseguente carenza dei requisiti richiesti per l'applicazione della disciplina agevolativa. Ha dunque verificato la correttezza della ricostruzione del reddito d'impresa imputato all'associazione e quello di partecipazione attribuito al Bregantin. I ricorrenti hanno censurato la sentenza e ne hanno chiesto la cassazione, affidandosi a tre motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. Nell'adunanza camerale del 9 novembre 2022 la causa è stata discussa e decisa. La difesa dei contribuenti ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. Considerato che Con il primo motivo i contribuenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell'art. 32, primo comma, n. 2, e 39, comma 2 del d.P.R. 29 RG N 28951/2015 Consifììe rei. Federici settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla erronea ricostruzione del reddito operato essenzialmente sul controllo dei conti correnti intestati alla associazione e al Bregantin. Il motivo, quando non incomprensibile„ è infondato. Dalla sentenza si evince che l'accertamento della natura commerciale dell'attività prevalentemente svolta dall'associazione era stato fondato sugli elementi raccolti nel corso della verifica. Quanto alla rideterminazione del reddito la commissione regionale ha preso atto che i dati relativi ai controlli sui conti correnti rappresentavano presunzioni legali, così come i costi erano quelli corrispondenti alle fatture acquisite all'accertamento, «per cui è impossibile addivenire a conclusioni diverse». Sul punto è appena il caso di evidenziare come, esclusa l'applicabilità della disciplina agevolativa delle società sportive dilettantistiche, l'Amministrazione aveva proceduto all'accertamento anche mediante controlli dei rapporti bancari. La contestazione dello strumento appare incomprensibile, tenuto conto della piena legittimità del ricorso agli accertamenti bancari ex art. 32 del cl.P.R. n. 600 del 1973, che non si contrappone né contraddice il ricorso ad accertamenti induttivi, come sembra prospettare la difesa dei contribuenti. D'altronde la critica sollevata sul metodo adottato non è seguita da alcuna controprova, neppure astrattamente invocata, da parte dei ricorrenti. Né la memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. è di alcuna utilità, laddove con essa si evidenziano elementi del tutto privi di rilievo ai fini della individuazione di errori interpretativi addebitabili al giudice regionale, e comunque si prospettano questioni -la esistenza dell'associazione- del tutto estranee al motivo di ricorso, con cui i contribuenti si erano limitati a contestare la quantificazione del reddito. Con il secondo motivo di ricorso lamentano la nullità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto alla imputazione dell'intero reddito al Bregantin, cui invece doveva spettare l'imputazione del 40%, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917. Il motivo, che riguarda il solo [OSCURATO:PERSONA], è anch'esso infondato. Premesso infatti che con l'accertamento l'Agenzia delle entrate aveva riconosciuto lo svolgimento di una attività commerciale da parte RGN 28951/2015 Consigli el. Federici dell'ente, nella sostanza identificato in una società, risulta evidente che tale qualificazione non poteva che ricondursi ad una società di fatto e non già ad una compagine dotata di personalità giuridica. In tal senso il riferimento alla "ristretta base sociale", da chiunque invocato, risulta deviante. Conseguentemente alla fattispecie era stata di fatto applicata la disciplina prescritta dall'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con attribuzione al socio dei redditi accertati in capo alla società. Ne discende t che, pur se in sentenza non risultano riferimenti al Bregantin, sulla questione, accertato il reddito sociale, i maggiori redditi in capo alla società sono stati presuntivamente e implicitamente attribuiti al socio. Sul punto dunque vi è stata una pronuncia implicita del giudice regionale. In conclusione il ricorso va integralmente rigettato e le spese processuali seguono la soccombenza nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti alla rifusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di C 12.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma de