CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 26873/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Bari;dato avviso alle; parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte diappello di Bari, che in ordine al reato ex articolo 73 comma quinto del DPR309/90 riformava la sentenza del Tribunale di Bari della 1 dicembre 2022,riducendo la pena.Si deduce il vizio di mancanza di motivazione con riferimento alla mancataconcessione delle attenuanti generiche a fronte di una mancanza grafica dellamotivazione rispetto alle censure proposte in appello. Il motivo è del tuttoinfondato perché la Corte ha correttamete rilevato la assenza di elementi positivied ha altrettanto congruamente rilevato come irrilevante il comportamentoprocessuale di intervenuta rinunzia agli altri motivi di appello perchéinconsistenti..Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]