CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 25648/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 30/9/2025 la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 9/10/2023 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto al profilo soggettivo del reato, che difetterebbe in ragione del ritardo cognitivo di cui soffrirebbe il soggetto, tale da determinare un vizio totale di mente (come accertato, peraltro, in una precedente sentenza di assoluzione pronunciata dalla stessa Corte di appello). 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sulla questione qui riproposta con una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, che la Corte d'appello ha sottolineato che il reato è sostenuto da dolo generico; che il provvedimento del Questore - notificatogli tre anni prima - conteneva precisa indicazione delle prescrizioni, compreso l'obbligo di comparire personalmente presso il commissariato "Politeama" in Palermo, in occasione di ogni incontro disputato dal "Palermo calcio" su tutto il territorio nazionale. Ancora, la sentenza ha evidenziato che l'imputato non aveva mai richiesto eventuali chiarimenti circa la portata dell'obbligo, ossia se relativo soltanto agli incontri disputati in casa o anche a quelli in trasferta (e fermo restando che l'episodio in rubrica attiene ai primi). 4.1. [OSCURATO:PERSONA], infine, quanto ad altra vicenda processuale nella quale lo stesso sarebbe stato prosciolto per vizio di mente, che la questione è presentata in questa sede con inammissibile profilo in fatto, in termini del tutto generici e senza neppure precisare se la stessa sia stata sottoposta alla Corte di appello. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P