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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06332/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando di non doversi procedere per i reati di bancarotta preferenziale, bancarotta semplice e di denuncia di creditori inesistenti (capo A. della rubrica) e, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (capo B), perché estine per prescrizione, confermandone la penale responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e rideterminando in mitíus il trattamento sanzionatorio; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di annullamento della sentenza di primo grado e la violazione degli artt. 178 lett. c), 179 cod. proc. pen.- è manifestamente infondato in quanto «la violazione del divieto, ex art. 42, comma primo, cod. proc. pen., per il giudice la cui ricusazione sia stata accolta, di compiere alcun atto del procedimento comporta rispettivamente la nullità, ex art. 178, lett. a) cod. proc. pen., delle decisioni ciononostante pronunciate e l'inefficacia di ogni altra attività processuale, mentre la violazione del divieto, ex art. 37, comma secondo, cod. proc. pen., per il giudice solo ricusato, di pronunciare sentenza, comporta la nullità di quest'ultima solo ove la ricusazione sia successivamente accolta, e non anche quando la ricusazione sia rigettata o dichiarata inammissibile» (Sez.

U, n. 23122 del 27/01/2011, Tanzi, Rv. 249734 - 01); in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05); il ricorso è del tutto privo di specificità nella parte in cui lamenta la violazione del diritto di difesa, in particolare poiché non sarebbe stato consentito l'esame dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] nel contraddittorio, non essendo stato indicato il fatto processuale da apprezzare in questa sede (cfr. Sez. 5, n. 1915 del 18/11/2010 - dep. 2011, Durantini, Rv. 249048 - 01; Sez. 5, n. 600 del 17/12/2008 - dep. 2009, Cavallaro, Rv. 242551 - 01) poiché non si specifica se in primo grado non è stato consentito l'esame ritualmente richiesto (e non si indica neppure la data della udienza de qua), fermo restando quanto si dirà appena oltre in ordine al giudizio di appello; - il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. e la mancata assunzione della prova decisiva richiesta ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen. - è privo di specificità poiché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha attribuito alla scelta degli imputati il mancato espletamento dell'esame, ha dato conto della mancata richiesta al Tribunale dell'esame del consulente - dato rilevante perché possa richiamarsi il disposto dell'art. 495, comma 2, cit. - o di acquisirne un elaborato, profili questi tutti non censurati dal ricorso; e, quanto alla non indispensabilità della rinnovazione la Corte di merito ha pure rimarcato come l'atto di appello non contenesse una specifica allegazione, alla luce del detto elaborato, dei profili oggetto dell'incombente 2 r_F istruttorio, richiesto per il tramite di un mero rimando alla detta consulenza di parte, come per vero emerge già dall'atto di appello in parte qua riprodotto nel ricorso; - il terzo motivo di ricorso -che denuncia la mancata assunzione della prova decisiva e il vizio di motivazione circa la richiesta di escussione del teste formulata dalla difesa - è parimenti generico in quanto si limita a trascrivere il relativo motivo aggiunto di appello senza chiarire in che termini la chiesta prova orale, non assunta, avrebbe inciso sull'iter del provvedimento impugnato e, quanto all'omessa assunzione di una prova decisiva, neppure adduce che si trattasse di un teste il cui esame era stato richiesto ex art. 495, comma 2, cit.; - il quarto motivo - che assume il difetto di motivazione e il travisamento della prova in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato una ricostruzione alternativa qui non consentita, per il tramite dell'allegazione di taluni elementi di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), correlata pure all'elaborato del consulente di parte non acquisito dalla Corte territoriale, su cui deve ribadirsi pure quanto qui esposto in precedenza e ad aggiungersi che sui profili in discorso deve ritenersi congrua la motivazione resa dalla Corte di appello (che ha pure richiamato quanto diffusamente esposto dal primo Giudice; cfr. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 - 01); - il quinto motivo - che denuncia il difetto di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha dato conto - in maniera congrua e logica - degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), evidenziando la particolare intensità del solo e la gravità dei fatti, così rendendo un'argomentazione che non può essere in questa sede utilmente sindacata, segnatamente prospettando irritualmente un diverso apprezzamento; rilevato che: - nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata nell'interesse degli imputati che, oltre a ribadire la fondatezza dei motivi di ricorso e chiedere la trasmissione degli atti alla Sezione competente, ha contestato quanto esposto nel decreto di assegnazione del procedimento a questa Sezione (fermo restando che all'enunciazione della causa d'inammissibilità individuata dal Magistrato delegato per l'esame preliminare, riportata nell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 610, comma primo, cod. proc. pen., «non può assegnarsi [...] il significato di contestazione formale della causa d'inammissibilità del ri corso rilevata, tale da provocare un intervento deduttivo in chiave difensiva e confutativa in una sorta di obbligatoria simmetria di dibattito» e «costituisce soltanto espressione sintetica di un giudizio preliminare ed orientativo, non ultimativo e nemmeno vincolante per il collegio della settima sezione, che resta investita della decisione con pieni poteri cognitivi»: Sez. 7, ord. n. 28517 del 17/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267537 - 01);ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando di non doversi procedere per i reati di bancarotta preferenziale, bancarotta semplice e di denuncia di creditori inesistenti (capo A. della rubrica) e, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (capo B), perché estine per prescrizione, confermandone la penale responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e rideterminando in mitíus il trattamento sanzionatorio; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di annullamento della sentenza di primo grado e la violazione degli artt. 178 lett. c), 179 cod. proc. pen.- è manifestamente infondato in quanto «la violazione del divieto, ex art. 42, comma primo, cod. proc. pen., per il giudice la cui ricusazione sia stata accolta, di compiere alcun atto del procedimento comporta rispettivamente la nullità, ex art. 178, lett. a) cod. proc. pen., delle decisioni ciononostante pronunciate e l'inefficacia di ogni altra attività processuale, mentre la violazione del divieto, ex art. 37, comma secondo, cod. proc. pen., per il giudice solo ricusato, di pronunciare sentenza, comporta la nullità di quest'ultima solo ove la ricusazione sia successivamente accolta, e non anche quando la ricusazione sia rigettata o dichiarata inammissibile» (Sez. U, n. 23122 del 27/01/2011, Tanzi, Rv. 249734 - 01); in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05); il ricorso è del tutto privo di specificità nella parte in cui lamenta la violazione del diritto di difesa, in particolare poiché non sarebbe stato consentito l'esame dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] nel contraddittorio, non essendo stato indicato il fatto processuale da apprezzare in questa sede (cfr. Sez. 5, n. 1915 del 18/11/2010 - dep. 2011, Durantini, Rv. 249048 - 01; Sez. 5, n. 600 del 17/12/2008 - dep. 2009, Cavallaro, Rv. 242551 - 01) poiché non si specifica se in primo grado non è stato consentito l'esame ritualmente richiesto (e non si indica neppure la data della udienza de qua), fermo restando quanto si dirà appena oltre in ordine al giudizio di appello; - il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. e la mancata assunzione della prova decisiva richiesta ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen. - è privo di specificità poiché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha attribuito alla scelta degli imputati il mancato espletamento dell'esame, ha dato conto della mancata richiesta al Tribunale dell'esame del consulente - dato rilevante perché possa richiamarsi il disposto dell'art. 495, comma 2, cit. - o di acquisirne un elaborato, profili questi tutti non censurati dal ricorso; e, quanto alla non indispensabilità della rinnovazione la Corte di merito ha pure rimarcato come l'atto di appello non contenesse una specifica allegazione, alla luce del detto elaborato, dei profili oggetto dell'incombente 2 r_F istruttorio, richiesto per il tramite di un mero rimando alla detta consulenza di parte, come per vero emerge già dall'atto di appello in parte qua riprodotto nel ricorso; - il terzo motivo di ricorso -che denuncia la mancata assunzione della prova decisiva e il vizio di motivazione circa la richiesta di escussione del teste formulata dalla difesa - è parimenti generico in quanto si limita a trascrivere il relativo motivo aggiunto di appello senza chiarire in che termini la chiesta prova orale, non assunta, avrebbe inciso sull'iter del provvedimento impugnato e, quanto all'omessa assunzione di una prova decisiva, neppure adduce che si trattasse di un teste il cui esame era stato richiesto ex art. 495, comma 2, cit.; - il quarto motivo - che assume il difetto di motivazione e il travisamento della prova in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato una ricostruzione alternativa qui non consentita, per il tramite dell'allegazione di taluni elementi di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), correlata pure all'elaborato del consulente di parte non acquisito dalla Corte territoriale, su cui deve ribadirsi pure quanto qui esposto in precedenza e ad aggiungersi che sui profili in discorso deve ritenersi congrua la motivazione resa dalla Corte di appello (che ha pure richiamato quanto diffusamente esposto dal primo Giudice; cfr. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 - 01); - il quinto motivo - che denuncia il difetto di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha dato conto - in maniera congrua e logica - degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), evidenziando la particolare intensità del solo e la gravità dei fatti, così rendendo un'argomentazione che non può essere in questa sede utilmente sindacata, segnatamente prospettando irritualmente un diverso apprezzamento; rilevato che: - nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata nell'interesse degli imputati che, oltre a ribadire la fondatezza dei motivi di ricorso e chiedere la trasmissione degli atti alla Sezione competente, ha contestato quanto esposto nel decreto di assegnazione del procedimento a questa Sezione (fermo restando che all'enunciazione della causa d'inammissibilità individuata dal Magistrato delegato per l'esame preliminare, riportata nell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 610, comma primo, cod. proc. pen., «non può assegnarsi [...] il significato di contestazione formale della causa d'inammissibilità del ri corso rilevata, tale da provocare un intervento deduttivo in chiave difensiva e confutativa in una sorta di obbligatoria simmetria di dibattito» e «costituisce soltanto espressione sintetica di un giudizio preliminare ed orientativo, non ultimativo e nemmeno vincolante per il collegio della settima sezione, che resta investita della decisione con pieni poteri cognitivi»: Sez. 7, ord. n. 28517 del 17/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267537 - 01);ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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