Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1994
ECLI:EU:C:1994:279
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61992CJ0075_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-75/92,
[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, con sede in [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] de Cerf, del foro di Bruxelles, e [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi e del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], 6, rue Heine,
ricorrente,
contro
Consiglio dell' Unione Europea, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Charleroi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], direttore della direzione degli Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA],
convenuto,
sostenuto da
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal signor Claus-[OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
e da
[OSCURATO:PERSONA] européenne des fabricants de briquets ASBL, con sede in Bruxelles, con l' avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Namur, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], 7, Côte d' Eich,
intervenienti,
avente ad oggetto la domanda di annullamento degli artt. 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 25 novembre 1991, n. 3433, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 326, pag. 1), nella parte in cui riguardano la ricorrente,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, M. Diez de Velasco (relatore), C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 20 gennaio 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 marzo 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte l' 11 marzo 1992, la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), ha chiesto, a norma dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento degli artt. 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 25 novembre 1991, n. 3433, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 326, pag. 1), nella parte in cui riguardano detta società.
2 [OSCURATO:PERSONA] è una società fondata il 22 aprile 1987 e disciplinata dal diritto di [OSCURATO:PERSONA]. Un estratto del registro delle imprese di [OSCURATO:PERSONA], intitolato "[OSCURATO:PERSONA]", comprova la sua iscrizione a detto registro con il n. 189 024. All' estratto di cui sopra è unito un verbale dell' assemblea del consiglio di amministrazione svoltasi il 9 dicembre 1988.
3 Nel novembre 1989 la [OSCURATO:PERSONA] européenne des fabricants de briquets presentava una denuncia chiedendo l' instaurazione di un procedimento antidumping nei confronti delle importazioni nella Comunità di accendini tascabili a pietra focaia, a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia. [OSCURATO:PERSONA] denuncia si indicava in particolare come produttore l' impresa [OSCURATO:PERSONA], avente sede nella Repubblica popolare cinese (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]").
4 Il 7 aprile 1990, la [OSCURATO:PERSONA] annunciava l' apertura del procedimento contemplato dal regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1). Nell' avviso di apertura del procedimento (GU 1990, C 89, pag. 3) la [OSCURATO:PERSONA] invitava gli interessati ad esporre il loro punto di vista, specie rispondendo ad un questionario antidumping. Un esemplare del questionario veniva inviato alla ditta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Repubblica popolare cinese.
5 Il 25 maggio 1990 la [OSCURATO:PERSONA] riceveva una risposta a tale questionario, nella quale l' impresa interessata forniva informazioni sulla sua struttura e sulle sue attività. L' impresa indicava pure il suo indirizzo ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], People' s Republic of China), precisando che disponeva di un "[OSCURATO:PERSONA]" (ufficio vendite) ubicato in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] risposta al questionario si chiedeva che, per maggior comodità, la corrispondenza venisse inviata all' ufficio di rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], all' attenzione del signor C.K. Chu, [OSCURATO:PERSONA] (HK) [OSCURATO:PERSONA]. Ltd.
6 Il 19 febbraio 1991 la [OSCURATO:PERSONA] rendeva noto il risultato delle sue indagini ai rappresentanti delle imprese che avevano fornito informazioni. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], precisava che si era tenuto conto delle sole vendite di questa impresa cinese nella Comunità, mentre si erano trascurate le sue vendite sul mercato di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] fissava il margine di dumping per la [OSCURATO:PERSONA] al 18%.
7 Il 26 marzo 1991 la ricorrente presentava alla [OSCURATO:PERSONA] una memoria alla quale erano allegati documenti contenenti i dati utili per la modifica dei criteri di calcolo del valore normale del prodotto interessato, dai quali si sarebbe ottenuto un margine di dumping dello 0,6%.
8 Il regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 23 maggio 1991, n. 1386, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia (GU L 133, pag. 20), fissava al 17,8% l' aliquota del dazio antidumping da applicarsi ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese.
9 Il 19 giugno 1991, nel corso di un' audizione presso la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente sosteneva che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva considerarsi esportatore ai sensi dell' art. 2, n. 6, del citato regolamento n. 2423/88, poiché tutti gli accendini fabbricati in [OSCURATO:PERSONA] e venduti dalla [OSCURATO:PERSONA] sono esportati da [OSCURATO:PERSONA], paese ad economia di mercato. A suo giudizio il valore normale doveva perciò essere il prezzo comparabile realmente pagato per un prodotto simile sul mercato interno del paese d' esportazione, cioè [OSCURATO:PERSONA].
10 Il 2 agosto 1991, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla ricorrente gli elementi in base ai quali intendeva assumere un orientamento definitivo ed istituire un dazio antidumping del 16,9%.
11 Il 28 ottobre 1991, la [OSCURATO:PERSONA] inviava al Consiglio una proposta di regolamento che istituiva un dazio antidumping del 16,9% per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese. Questa è l' aliquota poi effettivamente fissata con il citato regolamento n. 3433/91.
12 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato detto regolamento con il presente ricorso.
13 Il Consiglio ritiene che il ricorso sia irricevibile. Infatti, la ricorrente si presenta come un' impresa cinese, cioè come ufficio vendita della società produttrice cinese, da un lato, e come società di [OSCURATO:PERSONA], dall' altro, onde apparire come società esportatrice formalmente indipendente dalla società produttrice.
14 Il Consiglio osserva che detta società produttrice è una "joint venture" costituita in [OSCURATO:PERSONA] per produrre in loco, traendo vantaggio dalle condizioni di un paese che continua a non avere un' economia di mercato. Questa "joint venture" opera commercialmente con la Comunità a partire da [OSCURATO:PERSONA], paese ad economia di mercato, pienamente integrato nel sistema commerciale mondiale.
15 Il Consiglio ne conclude che nella fattispecie il paese usato come base di vendita ([OSCURATO:PERSONA]) non è coinvolto nell' inchiesta né contemplato dal regolamento impugnato e nemmeno fabbrica il prodotto in questione.
16 La ricorrente sottolinea di essere un esportatore non indipendente, integrato al fabbricante. Tanto le strutture del capitale quanto l' accordo sull' esclusiva di vendita che la autorizza a vendere tutta la produzione della impresa cinese dimostrano il vincolo d' interdipendenza tra essa e il produttore cinese.
17 La ricorrente osserva che le autorità comunitarie sono state informate del fatto che l' impresa di diritto cinese fabbricava in [OSCURATO:PERSONA] gli accendini per la società di [OSCURATO:PERSONA], la quale provvedeva alla vendita di detta merce tanto sul mercato interno di [OSCURATO:PERSONA] quanto esportandola nei paesi comunitari. L' impresa produttrice, di diritto cinese, non vende né esporta nella Comunità. Tutta l' attività di vendita è svolta da una società retta dal diritto di [OSCURATO:PERSONA]. Non si effettuano vendite a terzi indipendenti.
18 La ricorrente sostiene di essere stata coinvolta nel procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], individuata nel regolamento definitivo e riguardata dagli atti preparatori. Inoltre, se essa fosse stata soltanto un intermediario commerciale e se la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata l' unica toccata dal regolamento, quest' ultima non sarebbe stata in grado di rispondere al questionario, non potendo far altro che dichiarare che tutta la sua produzione era spedita a [OSCURATO:PERSONA].
19 [OSCURATO:PERSONA], ammessa ad intervenire nel procedimento in base a un' ordinanza del 7 settembre 1992, dichiara che la ricorrente è una società soggetta al diritto di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l' annullamento di un regolamento concernente prodotti originari della Repubblica popolare cinese.
20 Quanto agli interventi, nel procedimento amministrativo, della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che è suo dovere, nel corso di un' indagine antidumping, assumere tutte le informazioni necessarie per l' istruzione della pratica e che chiunque ha facoltà di fornirle notizie pertinenti. Poco importa l' identità dell' informatore se l' informazione è attendibile e pertinente. Per questo motivo la [OSCURATO:PERSONA] non si attarda normalmente in accertamenti sull' identità giuridica degli informatori. Non è necessario che essa accerti l' osservanza delle forme cui è subordinata la ricevibilità di un ricorso dinanzi alla Corte, se si devono solo assumere informazioni nell' ambito di un' indagine antidumping.
21 [OSCURATO:PERSONA] osserva che la risposta al questionario e le altre informazioni sugli accendini di cui trattasi erano fornite da o per conto di un produttore/esportatore cinese. Anche se la ricorrente ha partecipato all' indagine amministrativa come informatore, il suo ricorso non risponde ai requisiti di ricevibilità posti dalla giurisprudenza della Corte.
22 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente deve dimostrare di essere riguardata direttamente e individualmente altrimenti che con la sua partecipazione all' indagine amministrativa o, quantomeno, che avrebbe dovuto ricevere un trattamento speciale, con l' applicazione di un dazio antidumping individuale.
23 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che un procedimento antidumping nei confronti di un paese senza economia di mercato sfocia di regola, diversamente dai procedimenti antidumping riguardanti altri paesi, nella fissazione di un dazio antidumping unico per tutto il paese. Ciò è dovuto al fatto che il valore normale per un siffatto paese è determinato in base ad un calcolo speciale, dato che detto valore normale deve applicarsi in tutto il paese, e al fatto che, tenuto conto del controllo centrale esercitato sulle esportazioni, si presume che i prezzi d' esportazione siano coordinati. La conseguenza della fissazione di un dazio antidumping unico per un siffatto paese è che solo lo Stato o l' ente statale responsabile delle esportazioni del prodotto in questione è direttamente e individualmente toccato da provvedimenti antidumping. Di conseguenza, un trattamento speciale dei singoli esportatori, cioè la fissazione di dazi antidumping specifici per ciascun operatore economico in un siffatto paese, è possibile solo se si può dimostrare che gli esportatori agiscono autonomamente.
24 [OSCURATO:PERSONA] européenne des fabricants de briquets, ammessa ad intervenire nel procedimento in forza di un' ordinanza del 19 febbraio 1993, sostiene che una società di [OSCURATO:PERSONA] non è legittimata a chiedere l' annullamento del regolamento n. 3433/91, che riguarda prodotti originari della Repubblica popolare cinese.
25 Poiché il Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] européenne des fabricants de briquets contestano la ricevibilità del ricorso, si deve previamente esaminare questo punto.
26 Anche se, alla luce dei criteri dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, i regolamenti che istituiscono dazi antidumping hanno effettivamente, per la loro natura e per la loro portata, indole normativa, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati, non è tuttavia escluso che le loro disposizioni possano riguardare individualmente taluni operatori economici (v. sentenze 21 febbraio 1984, cause riunite 239/82 e 275/82, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1005, punto 11, e 23 maggio 1985, causa 53/83, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1621, punto 4).
27 La Corte ha ammesso che tale è il caso, in generale, delle imprese produttrici ed esportatrici che possono dimostrare di essere state individuate negli atti della [OSCURATO:PERSONA] o del Consiglio o riguardate dagli atti preparatori, come pure degli importatori i cui prezzi di rivendita dei prodotti in questione servono a fissare il prezzo d' esportazione.
28 Si deve sottolineare che la ricorrente non è stata riguardata dagli atti preparatori in quanto è una società avente sede in [OSCURATO:PERSONA], alla quale la Comunità non ha applicato dazi antidumping e che è rimasta estranea all' indagine (v. il citato avviso di apertura del procedimento).
29 Si deve pure rilevare che, come essa stessa dichiara, la ricorrente è intervenuta come semplice ufficio di collegamento stabilito in [OSCURATO:PERSONA] per facilitare lo scambio di corrispondenza tra gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la ricorrente ha risposto al questionario della [OSCURATO:PERSONA] in veste di rappresentante di detta impresa.
30 Questo modo di procedere è peraltro conforme ai principi che disciplinano l' istruzione della pratica in materia di dumping, poiché le disposizioni del citato regolamento n. 2423/88 prescrivono che la [OSCURATO:PERSONA] si procuri tutte le informazioni necessarie per l' indagine, indipendentemente dalla fonte d' informazione. Il fatto di spedire a un recapito di [OSCURATO:PERSONA] la corrispondenza indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] non significa quindi che la [OSCURATO:PERSONA], in quanto ufficio di smistamento della corrispondenza, sia stata accettata dalla [OSCURATO:PERSONA] come interlocutore per quel che riguarda il merito dell' indagine.
31 Ne consegue che, nonostante il suo intervento come ufficio incaricato della trasmissione di documenti, la ricorrente non era riguardata dagli atti preparatori ai sensi della summenzionata giurisprudenza.
32 Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
33 La ricorrente è rimasta soccombente e va perciò condannata alle spese, comprese quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] européenne des fabricants de briquets, interveniente, ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura. Conformemente al n. 4 dello stesso articolo, la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso e irricevibile.
2) La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] européenne des fabricants de briquets. [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.